Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto:
Tributi – Cartella di
pagamento
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13889/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (PEC: EMAILpec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Agente della RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Caltanisetta, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME COGNOME (PECEMAIL, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Caltanissetta n. 4084/21/2016, depositata il 21.11.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-Sanzone NOME proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per IVA e altro, in relazione agli anni 2001 e 2002, riguardante recuperi di cui agli avvisi di accertamento n. 893010200135, n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, non impugnati.
la CTP di Caltanissetta rigettava il ricorso, ritenendo che la cartella fosse stata regolarmente notificata, adeguatamente motivata e comunque priva di vizi;
la CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui interessa, che:
non era stato violato l’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la domanda non conteneva alcuna motivazione in ordine all’asserito difetto di notificazione dell’avviso di accertamento , avendo, peraltro, lo stesso contribuente indicato, nell’originario ricorso , gli estremi della notificazione dell’atto impositivo, propedeutico alla cartella esattoriale;
-non sussisteva neppure la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in quanto il contribuente aveva potuto esercitare le proprie difese, sicchè eventuali irregolarità della notificazione erano state sanate;
-la cartella era adeguatamente motivata con l’indicazione degli estremi degli avvisi di accertamento, nonché dei relativi importi e voci;
la cartella non era invalida per la mancata sottoscrizione, in quanto era ‘inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla ‘, era stata predisposta e redatta sulla base del modello approvato con decreto ministeriale che non prevedeva la
sottoscrizione, era stato indicato il responsabile del procedimento in Giamporcaro Cataldo;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato da Riscossione Sicilia s.p.a., che si sarebbe dovuto notificare entro il 5.07.2017, essendo stato il ricorso ricevuto in data 26.05.2017, mentre la notifica del controricorso è stata effettuata a mezzo PEC solo in data 17.10.2017, non essendo applicabile alla notificazione del controricorso in cassazione la sospensione automatica prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96 del 2017;
sempre in via preliminare occorre rilevare che, con nota del 25.10.2023, il ricorrente, al fine di supportare la fondatezza del ricorso, ha depositato copia della sentenza penale n. 707/12 del Tribunale di Caltanissetta, depositata in data 23.01.2013, irrevocabile il 25.03.2013;
detta produzione è inammissibile, in quanto – a prescindere da ogni considerazione sulla identità o meno dei fatti materiali esaminati nel processo penale (che riguardava il reato di cui all’art. 367 cod. pen.) rispetto al debito fiscale di cui alle cartelle impugnate nel procedimento tributario – nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. e ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo (Cass. n. 9685 del 26/05/2020);
nella specie, peraltro, la sentenza penale era passata in giudicato nel 2013, sicchè doveva essere semmai prodotta nel giudizio di appello;
ciò posto, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la mancata pronuncia sul censurato difetto della ‘mancata notifica degli avvisi di accertamento da imputarsi all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gela ‘ e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., essendo rimasta incontestata la mancata notificazione degli avvisi di accertamento;
il motivo è inammissibile con riferimento al prospettato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 6.05.2013, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);
il motivo è per il resto infondato, essendosi la CTR pronunciata sulla notificazione dei prodromici avvisi di accertamento (‘Non sussiste violazione dell’art. 112 in quanto i primi Giudici hanno deciso su quanto posto in domanda, mentre in ordine all’omessa decisione sul difetto di notifica del propedeutico avviso di accertamento, la domanda appare priva di motivazione e quindi apparente, se poi si considera che nello stesso originario ricorso si indicano gli estremi di
notifica dell’atto i mpositivo, così come, peraltro, evidenziati in cartella di pagamento ‘ );
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento, pur operando solo con riguardo agli atti processuali;
il motivo è infondato;
costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello, secondo il quale ‘ La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.’ (ex multis, Cass. n. 27561 del 30/10/2018);
la tempestiva proposizione del ricorso ha, dunque, sanato eventuali nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata;
con il terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 3 della l. n. 241 del 1990 e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso il difetto di motivazione della cartella impugnata, sebbene dalla stessa non si evincesse ‘in che modo gli importi chiesti dall’Agente della Riscossione siano stati calcolati, con la conseguenza che il contribuente rimane privato della
possibilità di essere edotto circa le aliquote e tassi di interesse applicati alle ulteriori somme richieste, oltre alla presunta IVA evasa, per sanzioni ed interessi’ , o comunque per avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio;
il motivo è inammissibile con riferimento al prospettato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per le stesse ragioni indicate con riferimento al primo motivo;
il motivo è parimenti inammissibile, per difetto di specificità, per quanto riguarda la denunciata violazione di legge, non avendo il contribuente riportato nel contenuto del ricorso le parti della cartella, oggetto di contestazione;
in mancanza di trascrizione della cartella di pagamento nel corpo del ricorso per cassazione, infatti, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente (Cass. n. 16010 del 29/07/2015);
il motivo sarebbe in ogni caso infondato;
questa Corte ha più volte precisato che, per quanto riguarda la motivazione della cartella di pagamento, emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, è sufficiente il riferimento all’atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (Cass. n. 28873 del 12/11/2019; n. 15580 del 22/06/2017; n. 21177 dell’8/10/2014);
i richiamati principi sono stati ribaditi, anche di recente, dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 14 luglio 2022, n. 22281, che, con specifico riferimento alla cartella di pagamento, che segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il «quantum» del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, ha
affermato che la stessa è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
in tal caso, infatti, la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà; per tali ragioni la motivazione in simili evenienze – alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 602/1973 – non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento – diretto e specifico all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico (Cass. sez. U. n. 22281 del 2022 cit.);
poiché la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dall’emissione degli avvisi di accertamento , deve escludersi un vizio di motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi, con particolare riguardo alle aliquote applicate, oltre che con riferimento ad altre somme, peraltro dedotte dal contribuente in modo estremamente generico;
-con il quarto motivo, denuncia la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di sottoscrizione del ruolo e della cartella di pagamento;
il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo stato riportato il contenuto della cartella nel corpo del ricorso per cassazione;
detta censura sarebbe in ogni caso infondata, avendo questa Corte più volte ribadito ( ex multis , Cass. n. 27561 del 30/10/2018) che l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni; d’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21octies della l. n. 241 del 1990;
ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alla doglianza relativa all’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, che non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli
importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605 del 4/12/2019);
il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 novembre 2023