Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24466/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINA n. 832/02/16 depositata il 04/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 832/02/16 del 04/03/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Messina (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 402/11/07 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRPEG, IRAP, IVA e ritenute alla fonte relative all’anno d’imposta 2001.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo espletato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. La CTR evidenziava che: a) la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente inviata con riferimento al modello Unico 2002; b) quanto alle ritenute alla fonte, non era dovuta alcuna comunicazione di irregolarità, non emergendo dalle difese della società contribuente «la sussistenza di questioni di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali»; c) nessun vizio era riscontrabile nella formazione del ruolo; d) il lamentato difetto di motivazione della cartella di pagamento era infondato; e) la liquidazione del debito tributario contenuta in cartella era tempestiva rispetto al termine di decadenza fissato al 31 dicembre 2006; f) la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata, essendo
stata ricevuta dal contribuente in data 24 luglio 2006, come da lui stesso affermato.
Avverso la sentenza di appello MEP proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RS) resistevano in giudizio con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva di RS, alla quale è stato notificato il ricorso per cassazione sebbene non abbia partecipato al giudizio di appello.
1.1. Il presente procedimento va, dunque, esaminato unicamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso di MEP è affidato a cinque motivi, che vengono di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 421, della l. 30/12/2004, n. 311, dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto legittima l’emissione della cartella di pagamento anche per il recupero di un credito d’imposta, per il quale avrebbe dovuto essere emesso uno specifico atto di recupero.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere la CTR erroneamente rilevato l’omesso invio della comunicazione di irregolarità.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli
artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere la CTR erroneamente ritenuto adempiuto l’onere di motivazione della cartella di pagamento impugnata.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR erroneamente ritenuto che AE non sia decaduta dall’accertamento.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR indebitamente ritenuto la legittimità della notificazione della cartella di pagamento.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittima emissione di una cartella di pagamento per il recupero di un credito d’imposta è inammissibile in ragione della novità della questione e, comunque, infondato.
3.1. Invero, la ricorrente, che ne ha il relativo onere, ha solo genericamente dedotto di avere proposto la presente censura nelle fasi di merito del giudizio, omettendo, peraltro, di trascrivere le parti degli atti dove la questione sarebbe stata affrontata e di indicare specificamente i luoghi in cui detti atti troverebbero collocazione nel fascicolo d’ufficio.
3.2. Deve, pertanto, ritenersi che la censura sia stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della stessa per novità, avendo la CTR fatto esclusivo riferimento all’omesso inoltro della comunicazione di irregolarità.
3.3. Va, comunque, evidenziato che il motivo è anche infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « L’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo
quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell’Amministrazione finanziaria di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito » (Cass. n. 9759 del 11/04/2024; Cass. n. 14949 del 08/06/2018; si veda anche Cass. n. 30791 del 28/11/2018 e Cass. n. 29582 del 16/11/2018).
3.4. Invero, nel caso di specie la CTR ha accertato, con riferimento al recupero del credito d’imposta, l’inoltro della comunicazione di irregolarità, con la conseguenza che il contribuente è stato messo in condizioni di replicare all’assunto dell’Amministrazione finanziaria.
Il secondo motivo, con il quale si fa questione dell’inoltro della comunicazione di irregolarità, va disatteso.
4.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
4.1.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi
dichiarati (cfr. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l’obbligo imposto all’Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016).
4.1.2. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento dell’obbligo di invio del cd. avviso bonario è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, « ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso » (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).
4.1.3. Infine, deve escludersi che l’avviso bonario di cui all’art. 6 comma 5, della l. n. 212 del 2000 sia necessario al fine di ottenere un minor aggravio di sanzioni, atteso che, a seguito della notifica della cartella, è sempre possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto
con riduzione della sanzione (cfr. Cass. 17479 del 2019, cit.; si veda anche Cass. 18405 del 2021, cit .).
4.2. Ciò posto in termini generali, il motivo è per lo più inammissibile, in quanto, come accertato dalla sentenza impugnata, l’Ufficio ha regolarmente provveduto a notiziare MEP della ripresa con riferimento alla maggior parte dei tributi oggetto di recupero.
4.2.1. La contraria affermazione di parte ricorrente, oltre che priva della necessaria specificità, si pone in contrasto con l’accertamento in fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge o con la denuncia di un error in procedendo .
4.3. Il motivo è, invece, infondato con riferimento alle ritenute alla fonte, per il quale la stessa CTR ha affermato l’omesso invio della comunicazione da parte dell’Ufficio. Peraltro, il giudice di appello chiarisce che, in detta ipotesi, non emergono dalle difese della società contribuente «la sussistenza di questioni di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali».
4.4. In altri termini, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’omesso pagamento delle ritenute alla fonte consegue immediatamente dalla dichiarazione, senza necessità di alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e senza che ricorrano errori o irregolarità formali. Tale affermazione non è stata in alcun modo messa in discussione dal motivo proposto, che non evidenzia alcuna valida ragione, tra quelle più sopra esposte, per la quale il contraddittorio endoprocedimentale avrebbe dovuto essere comunque posto in essere da AE.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’insufficiente motivazione della cartella impugnata, è inammissibile e, comunque, infondato.
5.1. Il motivo è inammissibile in quanto, in palese violazione del principio di specificità (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022), MEP non ha trascritto integralmente e/o allegato la cartella di pagamento di cui si assume il vizio di motivazione, così non consentendo a questa Corte le valutazioni che le competono (cfr. Cass. n. 28570 del 06/11/2019; Cass. n. 16010 del 29/07/2015).
5.2. Peraltro, per quanto dato comprendere, il motivo è anche infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (e contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente) « In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa » (Cass. n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 19498 del 18/09/2020; Cass. n. 14236 del 07/06/2017; Cass. n. 11612 del 11/05/2017; Cass. n. 15564 del 27/07/2016).
Il quarto motivo, con il quale si assume la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, è infondato.
6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la regola transitoria dettata dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. in l. n. 156 del 2005, in ordine ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, opera per le dichiarazioni presentate sino dalla data del 4 luglio 2006, di entrata in vigore dell’art. 37, comma 40, del d.l. n. 223 del 226, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, che, nel regolamentare in via generale la materia, non ha inciso in modo retroattivo su tale disciplina transitoria » (Cass. n. 10875 del 18/04/2019). In particolare, il predetto termine di decadenza ‘transitorio’ si applica anche alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della legge menzionata, essendo la norma volta a regolare i rapporti tributari pendenti a tale data e dunque anche quelli relativi a dichiarazioni depositate nei periodi temporali dalla stessa previsti e interessate da controlli liquidatori, ma per le quali l’emissione e notificazione delle relative cartelle sia avvenuta successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. n. 1858 del 28/01/2020; Cass. n. 1782 del 23/01/2019)
6.2. Alla luce della giurisprudenza richiamata, la pretesa di parte ricorrente di vedere applicati alla fattispecie, chiaramente rientrante nel periodo transitorio, i termini di decadenza previsti dal novellato art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 va senz’altro disattesa.
Il quinto motivo, con il quale ci si duole del mancato rilievo dell’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, illegittimamente intervenuta ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., è inammissibile.
7.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la
loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). Invero, il principio di specificità deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 26007 del 05/09/2022).
7.2. Più specificamente, con riferimento alla relata di notifica, è stato evidenziato che « In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo » (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
7.3. Nel caso di specie, la difesa di MEP, sebbene discetti della inesistenza della notifica, non ha ritenuto di trascrivere la relata e/o allegarla al ricorso, indicando altresì il luogo in cui è prodotta agli atti nel fascicolo del giudizio di merito , sicché, a fronte dell’accertamento del giudice di appello, questa Corte non è messa in grado di valutare ex actis quanto dedotto dalla società contribuente.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di RS e rigettato nei confronti di AE. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore di entrambe le controricorrenti,
delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 238.872,39.
8.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. e lo rigetta nei confronti dell’Agenzia delle entrate ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. e in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.