Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33623 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5832/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 7648/2018 depositata il 10/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE veniva resa destinataria, in relazione agli anni d’imposta 2005, 2006, 2009 e 2010, di cartelle di pagamento recanti richieste di pagamento di maggiori importi, in esito a controlli effettuati ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 -bis d.P.R. n. 633 del 1972. La RAGIONE_SOCIALE era attinta dalle cartelle in quanto coobbligata della CIRAGIONE_SOCIALE, società dalla quale era nata per scissione parziale. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente avvero gli atti ad essa notificati. La CTR della Campania respingeva l’appello agenziale. L’Agenzia delle Entrate e ADER propongono ora ricorso per cassazione incentrato su due motivi. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c., essendosi la CTR pronunciata in appello su un motivo di censura mai sollevato in precedenza, id est quello relativo alla mancata prova della notifica alla società scissa dell’avviso di accertamento quale atto presupposto e prodromico all’attivazione dell’azione di riscossione.
Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione degli artt. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis d.P.R. n. 633 del 1972, rilevabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto imprescindibile l’emissione di un avviso di accertamento ancorché l’errore materiale e di calcolo
emergesse ‘ dai dati contenuti nella sessa dichiarazione dei redditi o nell’anagrafe tributaria ‘.
I due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, appaiono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
In effetti la CTR evidenzia in narrativa che la controversia si è incentrata sulla mancata prova della ‘ tempestiva notifica della cartella all’obbligato principale ‘, successivamente estrae dal cilindro il tema -mai discusso in precedenza -della mancata notifica di un avviso di accertamento prodromico, peraltro eccentrico rispetto al tipo di controllo effettuato. In ogni caso il secondo motivo è vistosamente fondato.
È orientamento nomofilattico qui condiviso quello teso a ritenere che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 -quindi per analogia di fattispecie anche ex art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972 -detto atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. n. 1263 del 2014).
In quanto primo ed unico atto, la cartella in parola porta a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale e non è affatto preceduta -come pure erroneamente opinato dalla CTR -un avviso di accertamento; la cartella, piuttosto, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014).
In definitiva, in tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Cass. n. 25329 del 2014).
Il ricorso va, in definitiva, accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.