Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6331 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6331 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23182/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-resistente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n. 5290/2023 depositata in data 22/9/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5290/2023 depositata in data 22/9/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria
RAGIONE_SOCIALE aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 09720199071358702000 e le sottostanti cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA (a titolo di ICI per gli anni 2006 e 2008).
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si costituisce al sol fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, primo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si espone la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio tenuto conto della sentenza n. 15937/6/2019 della CTP RAGIONE_SOCIALE -di cui il ricorrente invoca l’autorità nel presente giudizio -per il fatto che fosse stata prodotta in appello, anziché in primo grado.
La censura è infondata.
1.1. La pronuncia impugnata non statuisce nel senso rappresentato dal ricorrente, giacché la Corte di merito non dichiara inammissibile, in quanto nuova, la produzione nel giudizio di appello della sentenza n. 15937/6/2019, ma si limita a constatare che il fatto processuale dedotto dal ricorrente, secondo cui tale sentenza era stata depositata già nel giudizio di primo grado, non corrispondesse al vero, senza trarne alcuna altra conclusione.
1.2. La CGT, in verità, ritiene irrilevante -ai fini della decisione -tale produzione documentale, sul presupposto che si trattasse di sentenza non passata in giudicato, non avendo l’appellante fornito la prova del giudicato.
Col secondo motivo si fa denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deducendo l’errore nella statuizione secondo cui ‘la
copia della sentenza depositata in appello è priva di attestazione di passaggio in giudicato e quindi non può essere presa in considerazione in quanto in difetto di una simile allegazione è precluso a questa Corte di accertare se la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente, giudizio’. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare il contenuto della sentenza n. 15937/2019, perché questa, ‘ anche se in assenza di prova del passaggio in giudicato, è ad ogni modo provvisoriamente esecutiva e pertanto produttiva di effetti nella sua interezza’.
Anche questa censura è infondata.
2.1. A parte il fatto che la statuizione della sentenza invocata dal ricorrente, di accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie, non è immediatamente esecutiva, in quanto dichiarativa e non di condanna, ad ogni modo, una sentenza pronunciata in altro giudizio, per vincolare le parti, deve essere passata in giudicato.
Col terzo ed ultimo motivo di ricorso si censurano violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ricavato la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sottese all’intimazione di pagamento impugnata dal fatto che l’ufficio finanziario avesse depositato un estratto di ruolo (non disconosciuto) dal quale ‘ era dato ricavarsi che l’Agente della riscossione aveva notificato un preavviso di fermo in relazione alle due cartelle di pagamento ‘, mentre – secondo il ricorrente -l’estratto di ruolo, in quanto atto interno privo di valore documentale e certificatorio, non potrebbe dimostrare la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per la quale sarebbe occorso l’atto notificato, in originale o copia autentica.
La censura è inammissibile.
3.1. La CGT, nel respingere l’eccezione relativa al difetto di notifica degli atti presupposti, non si limita ad affermare che dall’estratto di ruolo
‘ era dato ricavarsi che l’Agente della riscossione aveva notificato un preavviso di fermo in relazione alle due cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato ‘, ma aggiunge l’ulteriore motivazione secondo cui ‘dalla documentazione fornita dall’Ufficio emerge come le cartelle di pagamento di cui all’intimazione di pagamento impugnata risultano essere state ritualmente notificate a mani proprie dello stesso ricorrente, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, come da copia RAGIONE_SOCIALE relate di notifica depositate in atti’.
3.2. Tuttavia, da questa autonoma ratio decidendi il ricorrente mostra di prescindere, con la conseguenza che la sua censura, per come formulata, è inammissibile, violando il canone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
3.3. La censura deve, infatti, cogliere la ratio decidendi della sentenza e confutarla, risultando altrimenti priva del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALE considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 5261/2023; 26277/2020; 1845/2019; 19959/2014).
3.4. A questo principio non si è, però, attenuto il ricorrente, il quale si è limitato a censurare solo una RAGIONE_SOCIALE due motivazioni a sostegno del rigetto dell’eccezione relativa al difetto di notifica degli atti presupposti, ovvero che la prova fosse desumibile dall’estratto di ruolo (da cui emergeva come l’Agente della riscossione avesse notificato un preavviso di fermo in relazione alle due cartelle di pagamento).
Nessuna censura viene, invece, formulata con riguardo alla seconda, distinta, ratio decidendi, secondo cui, anche a prescindere dalle risultanze dell’estratto di ruolo, erano state depositate le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE
suddette cartelle, dalle quali risultava che queste erano state ‘ ritualmente notificate a mani proprie dello stesso ricorrente, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973’.
Il che rende la doglianza inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO