Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22707 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
Oggetto: Tributi – Cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15273/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11448/44/2016, depositata il 19.12.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto da lla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale veniva recuperata l’IVA relativa ad un credito indebitamente detratto per l’anno 2009 ;
la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, osservando, per quanto qui ancora interessa, che:
-l’imposta recuperata con la cartella impugnata derivava dal disconoscimento di una parte del credito IVA, indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2009 in misura superiore rispetto all’importo risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2008;
-l’Ufficio, in particolare, aveva rilevato, in sede di controllo automatizzato, che il credito IVA portato in detrazione nel periodo di imposta 2009 (pari ad € 21.082,00) era superiore rispetto a quello risultante dalla dichiarazione proveniente dalla stessa contribuente, relativa all’anno 2008 (€ 14.956,00);
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per carenza di motivazione, laddove la CTR non avrebbe esaminato l’istanza di autotutela e la copiosa documentazione prodotta dal la contribuente per dimostrare che il credito IVA (peraltro indicato nella cartella di pagamento in misura superiore rispetto a quella risultante dall’avviso bonario) era pari ad € 19.845,00;
il motivo è inammissibile, in quanto opera il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 5.01.2016, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non esaminare la documentazione versata in atti dalla contribuente e, quindi, a non porre a fondamento della decisione le prove dalla stessa proposte, non rilevando che le prove ed i fatti ad esse riferiti non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte dell’Ufficio;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità, mancando ogni riferimento al contenuto degli atti processuali che rileverebbero ai fini del vizio denunciato;
-il motivo sarebbe in ogni caso infondato con riferimento all’asseri ta violazione del principio di non contestazione, in quanto nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984 del 14/06/2023);
con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la cartella impugnata era giuridicamente inesistente, non essendo stata spedita la prescritta raccomandata informativa, sicchè non poteva trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ. ;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;
questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424);
la ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione della cartella impugnata e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati;
con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che il minor credito IVA era inesistente, che era comunque necessaria l’emissione di un previo avviso di accertamento e che la contribuente aveva presentato tempestivamente una nuova dichiarazione correggendo i suoi errori;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità con riferimento all’asserita presentazione d ella nuova dichiarazione, non avendo la contribuente riportato il contenuto di documenti e di atti processuali da cui sia possibile comprendere la rilevanza della censura;
-per il resto è infondato, avendo l’Amministrazione finanziaria emesso la cartella esattoriale impugnata all’esito di un controllo automatizzato, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base dei soli dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente o già presenti nell’anagrafe tributaria, non avendo svolto alcuna attività accertativa o di rettifica, ma un mero controllo ‘cartolare’ della dichiarazione;
con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 52 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 19, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR fissato l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;
il motivo è inammissibile per carenza di interesse;
a prescindere dalla mancanza di specificità della doglianza, che non riporta, neppure nelle parti essenziali, il contenuto degli atti processuali che dovrebbero rilevare ai fini della sua comprensione, il vizio denunciato non attiene alla sentenza impugnata, ma ad una fase precedente, i cui eventuali vizi non esplicano alcun effetto sulla successiva sentenza;
-l’autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare rende il primo del tutto autonomo e, quindi, indipendente dall’esito e dal rispetto RAGIONE_SOCIALE forme del secondo;
con il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata su 15 eccezioni proposte dalla contribuente e sulla documentazione dallo stesso prodotta; lamenta, inoltre, il vizio di ultrapetizione, in quanto
la sentenza avrebbe ‘interferito nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti’, avrebbe ‘alterato gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) ‘ e avrebbe ‘sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato )’, ovvero avrebbe ‘attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato )’;
-il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità, non avendo la ricorrente riportato o richiamato le parti del ricorso introduttivo e dell’atto di appello, dalle quali sia possibile desumere l’esatto contenuto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di cui lamenta l’omessa pronuncia o il vizio di ultrapetizione;
il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024