Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34948 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7588-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso e con
domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro
tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 6381/2022 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 29/9/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del ricorso proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso cartella di pagamento avente ad oggetto imposta di registro per atti giudiziari, richiesta con riferimento alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1490/2011;
l’Ateneo resiste con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 5, d.p.r. 131 del 1986, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto necessari per la cartella di pagamento, predisposta sulla base del moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale, i «requisiti formali richiesti per gli avvisi di liquidazione» previsto dal Legislatore per la cartella di pagamento.;
1.2. la doglianza va disattesa;
1.3. in primo luogo, va evidenziato che con il motivo in esame vengono formulate unicamente censure in diritto senza dedurre alcun vizio motivazionale;
1.4. a seguire, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo RAGIONE_SOCIALE‘atto precedente e la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 l. n. 212/2000 e dall’art. 3 l. n. 241/1990, essendo previsto l’obbligo di motivazione rafforzato con indicazione RAGIONE_SOCIALEa base normativa RAGIONE_SOCIALE interessi -solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281);
1.5. nel caso, infatti, di cartella che abbia fatto seguito a un atto impositivo prodromico, l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento risulta meno pregnante, dovendo l’atto riscossivo essere parametrato al grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto ai vari elementi destinati a comporre il credito vantato dal Fisco, in conformità con la constatazione che la cartella di pagamento viene emessa in conformità a un moRAGIONE_SOCIALEo a struttura vincolata, approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Cass. 9 novembre 2018, n. 28689);
1.6. nella specie, risulta dagli atti che la cartella è stata emessa per il recupero di «crediti giudiziari 2011» sulla base di una decisione giurisdizionale («provvedimento numero: 1490 di tipo: sentenza, emesso in data 02/05/2011»);
1.7. non vi era inoltre alcun riferimento ad un atto impositivo, precedentemente notificato alla contribuente, dovendo quindi ritenersi la cartella impugnata come primo e unico atto con cui è stata comunicata alla contribuente la pretesa tributaria;
1.8. invero, secondo l’art. 54 comma 5 del suddetto DPR n. 131/1986, «q uando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio (anche nel caso RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALE organi giurisdizionali) a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, l’ufficio del
registro notifica (nei modi stabiliti nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 52) apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta … Nell’avviso devono essere indicati gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare »;
1.9. con riguardo poi alla prospettata mancanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di notificare un atto impositivo prodromico, ricorrendo l’ipotesi di «prenotazione a debito» disciplinata dall’art. 59 TUR, si tratta, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e come eccepito anche dalla controricorrente, di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, ne’ rilevabili di ufficio» (cfr. Cass. nn. 907/2018; 17041/2013; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass. n. 4087/2012);
1.10. occorre, inoltre, evidenziare, sempre sotto questo primo profilo, che l’allegazione in parola si espone anche al rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa suddetta questione» (cfr. Cass. SS.UU. 2399/2014; 6230/2014; 5679/2014);
1.11. posto dunque che la cartella in oggetto doveva riportare la precisa motivazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria con la precisa e analitica indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad essa sottesi,
va altresì evidenziato che, come sempre rilevato da questa Corte con riguardo all’avviso di liquidazione, ma sulla scorta di principi di diritto applicabili anche al caso in esame, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data e del numero RAGIONE_SOCIALEa sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021);
1.12. in particolare, oltre a contenere una chiara e precisa indicazione del provvedimento oggetto di tassazione, è stato anche ribadito che è necessaria l’indicazione dei criteri per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, la base imponibile, l’ aliquota e l’ imposta (cfr. Cass. n. 30084/2021 cit.);
1.13. in termini più generali, la Corte ha, infatti, rilevato l’imprescindibilità RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e RAGIONE_SOCIALEe relative aliquote applicate (v., ex plurimis , Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381);
1.14. nella fattispecie, dunque, la cartella non recava alcuna indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate, difettando l’atto impugnato, (anche) RAGIONE_SOCIALE‘indicazione dei criteri tariffari di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro;
1.15. neppure, come sempre rilevato da questa Corte con riguardo all’avviso di accertamento, ma sulla scorta di principi di diritto applicabili anche al caso in esame, possono rilevare, ai fini RAGIONE_SOCIALEa compiutezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, le integrazioni operate ( ex post ) dal Concessionario (in corso di causa) -con riguardo all’importo dovuto «i n ragione del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro concernente le sentenze emesse a seguito del giudizio concernente la sentenza n. 1490/2011 innanzi alla
Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, così come concluso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16188/2015»; cfr. pag. 5 memoria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in primo grado, allegata al fascicolo RAGIONE_SOCIALEa controricorrente -, in quanto il contenuto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa cartella doveva sussistere ex se , quale requisito (strutturale) di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto, così che non poteva essere integrato ( a posteriori ) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);
1.11. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto non assolto l’onere di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, priva RAGIONE_SOCIALEa chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto da cui traeva origine la pretesa impositiva;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da