Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5340 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5340 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1908/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale
è difesa ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentat a e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 2665/2015 depositata il 16/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 15 luglio 2013, per un importo complessivo di € 34.107,07, emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2009, ai sensi degli artt. 36 -bis D.P.R. 600/1973 e 54 -bis D.P.R. 633/1972. La CTP di Siracusa, con sentenza n. 2188/02/14, rigettava il ricorso, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo e la cartella impugnata, in quanto derivanti da omessi versamenti di imposta dichiarata. Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione staccata di Siracusa, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 6, comma 5, della L. 212/2000, per mancata preventiva comunicazione da parte dell’Ufficio, nonostante la presenza di divergenze tra i dati indicati nella dichiarazione e quelli risultanti dalla cartella. La CTR, con sentenza n. 2665/16/15, accoglieva l’appello, riformando la decisione di primo grado e annullando la cartella di pagamento, ritenendo fondata la doglianza circa la mancata comunicazione preventiva, in presenza di discordanze contabili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, articolando un unico motivo. La controricorrente si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della L. 212/2000, in riferimento agli artt. 36 -bis D.P.R.
600/1973 e 54 -bis D.P.R. 633/1972, nonché dell’art. 62, comma 1, D.Lgs. 546/1992. La ricorrente deduce che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’obbligo di preventiva comunicazione al contribuente, nonostante si trattasse di imposte dichiarate e non versate, per le quali non sussiste alcuna incertezza rilevante ai sensi della normativa richiamata. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la cartella è stata emessa in base ai dati forniti dal contribuente stesso, senza alcuna rettifica da parte dell’Ufficio, e pertanto non era necessario alcun contraddittorio preventivo.
L’unico motivo di ricorso è fondato.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento per mancata preventiva comunicazione al contribuente, sul presupposto che vi fosse una divergenza tra i dati indicati nella dichiarazione IVA e quelli risultanti dalla cartella.
In particolare, il Collegio ha affermato che ‘ è indubitabile che l’ufficio prima di procedere con l’iscrizione a ruolo dell’imposta avrebbe dovuto necessariamente invitare il contribuente a presentarsi in ufficio al fine di metterlo nelle condizioni di fornire i chiarimenti necessari per giustificare le dedotte divergenze contabili rilevate dall’ente impositore ‘, concludendo che ‘ non avendo ottemperato alla superiore prescrizione normativa, l’ufficio è, senza alcun dubbio, incorso nella violazione dell’art. 6, comma 5, della L. 212/2000 ‘.
Tale impostazione è erronea.
La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato, sulla base dei dati forniti dal contribuente stesso, senza alcuna rettifica da parte dell’Ufficio. L’importo richiesto corrisponde all’imposta dovuta secondo la dichiarazione, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, e detratto l’unico versamento riscontrato.
In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del
contribuente non sussiste in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella è emessa per il mero mancato pagamento di quanto dichiarato (Cass. n. 18163/2023; Cass. n. 18405/2021; Cass. n. 33344/2019; Cass. n. 1711/2018). La procedura di liquidazione automatizzata ex art. 36 -bis D.P.R. 600/1973 si fonda su un controllo documentale dei dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, e non richiede la comunicazione dell’esito del controllo quando non vi siano rettifiche o discrepanze sostanziali (Cass. n. 12023/2015; Cass. n. 8342/2012; Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 15311/2014).
La giurisprudenza ha chiarito che l’omissione della comunicazione può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella, salvo che la procedura automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione può incidere sulla validità della cartella (Cass. n. 23348/2010). Inoltre, la mancata comunicazione dell’avviso bonario non comporta la non debenza o la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi, se non nei casi in cui dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, e vi siano incertezze rilevanti (Cass. n. 9463/2017; Cass. n. 27315/2016; Cass. n. 17829/2016).
Nel caso in esame, non risultano incertezze rilevanti né modifiche ai dati dichiarati, ma solo la liquidazione di imposte non versate. La stessa CTR ha riconosciuto che ‘l’imposta dovuta è pari ad € 26.176,43 mentre quella versata è pari ad € 4.634,00’, e che la differenza è stata iscritta a ruolo. A tale importo occorreva aggiungere la somma di € 412,00, come chiarito dalla difesa erariale e non persuasivamente contestato dalla difesa della controricorrente, corrispondente alla maggiorazione dello 0,40%
per ritardato pagamento. Non vi è dunque alcuna rettifica, né divergenza sostanziale, ma solo il recupero di quanto dichiarato e non versato. Ne consegue che non era dovuta alcuna comunicazione preventiva, e la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto il contrario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME