Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6304 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6304 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto:
cartella di
pagamento – interessi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15251/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-resistente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Umbria n. 142/02/20 depositata in data 16/11/2020, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’adunanza camerale dell’11/ 12/2025
Fatti di causa
La società odierna ricorrente impugnava la cartella a cartella di pagamento notificatale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione 2016 riferita al periodo d’imposta 2015.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Appellava la società RAGIONE_SOCIALE; il giudice dell’appello confermava la pronuncia della CTP.
Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a cinque motivi di impugnazione.
L’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE e il Riscossore non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità, limitandosi a depositare atto di costituzione in vista della pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 14 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo la contribuente la sentenza di appello ha erroneamente ritenuto ammissibile l’intervento volontario nel giudizio di merito dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Va qui ribadito che -secondo la disciplina vigente ratione temporis – il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del credito erariale, è l’ente impositore, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16412/2007, in motivazione). La citazione in giudizio del riscossore in luogo dell’ente titolare della pretesa tributaria non comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda (da ultimo, ex multis , Cass. n. 3955/2020; Cass. n. 97/2015) essendo, al contrario, previsto che il primo resti soggetto alle conseguenze della lite, qualora ometta di provvedere alla chiamata in causa dell’ente impositore.
Inoltre, fra Ente impositore e riscossore non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, posto che il contribuente è indifferente ai rapporti di responsabilità intercorrenti fra l’uno e l’altro (ancora: Cass. Sez. Un. n. 16412/2007, in motivazione; Cass. n. 2803/2010); tanto è vero che la disposizione, prevedendo la soggezione del secondo alle conseguenze della lite, in assenza della chiamata del primo, ne ammette l’omissione, benché si tratti del legittimato passivo. Inoltre, l’assenza del litisconsorzio necessario implica l’insussistenza del dovere del giudice di disporre d’ufficio la chiamata dell’ente impositore (Cass. n. 3955/2020, nello stesso senso Cass. Sez. Un. n. 16412/2007).
Ciò chiarito, va rilevato che conseguenza RAGIONE_SOCIALE premesse appena svolte non può essere, come sembra pretendere il ricorrente, l’inammissibilità dell’intervento dell’ente impositore. Proprio l’ente impositore è, invero, il titolare della pretesa tributaria messa in discussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire se
chiamato, ma non possa farlo se non ove il concessionario abbia provveduto a denunciare la lite. La previsione secondo la quale laddove il concessionario non provveda alla chiamata dell’ente impositore ‘risponde RAGIONE_SOCIALE conseguenze della lite’ inerisce esclusivamente al rapporto fra il primo ed il secondo ed all’estensione all’ente impositore degli effetti del giudicato formatosi nei confronti dell’agente della riscossione, indipendentemente dalla litis denuntiatio (Cass. n. 14566/2021; Cass. n. 31476/2019), e non autorizza ad escludere la legittimità dell’intervento volontario del legittimato passivo (ente impositore) che, a prescindere dalla sua chiamata in causa, sia venuto a conoscenza della lite. La chiamata in causa, infatti, ha quale scopo la sollecitazione della parte chiamata all’intervento e non è pensabile che chi non è sollecitato, non possa autonomamente svolgere quelle stesse difese che avrebbe potuto svolgere se lo fosse stato, tanto più se si tratta del legittimato passivo della pretesa (profilo che il ricorrente, erroneamente, ritiene insussistente in capo all’Ufficio finanziario).
La disposizione in termini – vale a dire l ‘art. 14, commi 1 e 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 – che regola l’intervento nel processo tributario ed impone la partecipazione al giudizio di tutte le parti su cui possono riverberarsi gli effetti giuridici della pronuncia rispetto all’oggetto del ricorso – ammette infatti che il legittimato passivo/ente impositore possa essere sostituito dall’agente della riscossione, quando questi non provveda alla chiamata, sul primo ricadendo in ogni caso l’efficacia del giudicato. Dall’altro, la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 14 cit. secondo la quale ‘Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso’ va ritenuta applicabile anche all’ente impositore, non potendo dubitarsi che questi, diversamente da quanto prospetta il contribuente, sia parte ‘del rapporto tributario controverso’. È chiaro, nondimeno, che l’intervento
volontario soggiace alle decadenze e preclusioni già formatesi in giudizio, nel momento in cui l’intervento viene spiegato, secondo il disposto dell’art. 268, comma 2 c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d. Lgs. 546 del 1992. Si pone, infatti, l’obbligo per l’interventore di accettare il processo nello stato in cui si trova al momento della sua costituzione, in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, non essendo consentito – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – dedurre nuove prove costituende o produrre documenti.
Siffatto divieto, tuttavia, opera solo sul piano probatorio e non coinvolge quello assertivo, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso ( ex multis : Cass. Sez. 2, n. 1859/2018, Cass. Sez. 1, n. 25798/2015).
Di qui l’infondatezza della censura.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli art. 36 c. 2 n. 4 e 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la pronuncia di appello reso motivazione apparente del proprio decisum.
Il motivo è infondato.
È stato più volte affermato da questa Corte di Legittimità che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016). La motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e
condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto indica in modo conciso le ragioni che l’hanno condotta a decisione, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. Cass. n. 8053/2014).
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 4 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente mancato di ritenere illegittimo l ‘ atto impugnato per difetto di sottoscrizione del ruolo.
Il motivo è privo di fondamento anche se sul punto va corretta la motivazione espressa dal giudice del merito. Invero questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 27561/2018) in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990.
Pertanto, sul punto la statuizione della sentenza impugnata fondata sulla presunzione di legittimità dell’iscrizione a ruolo va corretta nel senso sopra espresso.
Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere
la sentenza impugnata erroneamente ritenuto motivata la cartella di pagamento con riferimento alla pretesa relativa agli interessi.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce -come nella specie – il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass., Sez. Un. n. 22281/2022.
Trattandosi, nella specie, di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e tenuto conto della generica dizione ‘interessi’ contenuta in cartella (cfr., quanto alla specificità e localizzazione della censura, le pag. 4, 5, 6 del ricorso per cassazione, ove la cartella impugnata è stata riprodotta integralmente), l’affermazione, contenuta in sentenza che si limita a ritenere sufficiente quale motivazione il ‘criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege’ (pag. 6 penultimo periodo del punto 7 della sentenza gravata) dal quale -ritiene il giudice di merito – dovrebbe evincersi la sufficienza
della motivazione in parte qua , non risponde al minimo motivazionale richiesto da questa Corte. Tale espressione, invero, non consente di comprendere, neppure implicitamente, la tipologia, la natura e il momento di decorrenza degli interessi richiesti alla società contribuente.
Come è noto, ove -come qui avviene – la cartella di pagamento costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo. Come questa Corte ha chiarito nella massima espressione nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 22281/2022) è stato altresì specificato che l’atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d’imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione.
Le Sezioni Unite osservano in particolare che il riferimento agli elementi della dichiarazione esclude la necessità di una specifica motivazione soltanto con riguardo alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre l’emittente della cartella è tenuto a fornire precisa indicazione del parametro normativo in base al quale si è proceduto al computo degli interessi pretesi. Qualora, poi, la cartella di pagamento costituisca atto di rettifica (con le forme del controllo automatizzato) dei risultati della dichiarazione, la stessa costituisce esercizio di una vera e propria potestà impositiva e, dunque, l’atto deve essere congruamente motivato -anche con
riferimento agli interessi -al fine di rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa; in tale evenienza, la cartella deve esplicitare la decorrenza degli interessi e la disciplina positiva che ne regola il quantum , senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (ancora Cass. Sez. Un. n. 22281/2022 e Cass. n. 28742/2023).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi affermati dalle Sezioni Unite, avendo ritenuto idonea motivazione il semplice generico e imprecisato ‘ criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege’ . Di qui l’errore di diritto che effettivamente vizia la pronuncia di appello.
In accoglimento dunque del motivo, la sentenza va sul punto cassata: non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa -sul punto -anche nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso in parte qua e l’annullamento della cartella di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi.
Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 7 e 17 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia impugnata erroneamente ritenuto legittima la cartella impugnata, in quanto il disconoscimento del credito d’imposta con essa operato, quale operazione consistente in attività di tipo valutativo e/o connotata da discrezionalità tecnica, configurava attività comportante soluzioni di questioni giuridiche e doveva avvenire con l’emissione di avviso di accertamento, non di semplice cartella di pagamento.
Il motivo è infondato.
Sia l’art. 36 bis, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, quanto all’imposizione reddituale, sia la speculare disposizione in tema di iva,
vale a dire l’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 dispongono che «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, RAGIONE_SOCIALE imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto RAGIONE_SOCIALE eccedenze RAGIONE_SOCIALE imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione». E’ stato chiarito più volte in giurisprudenza che «in tema di controlli RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero» (cfr. Cass. nn. 29582/2018; Cass. n. 24747/2020; Cass. n. 34993/2022).
Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui «in tema di accertamenti e controlli RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non
potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario» (cfr. Cass. nn. 14949/2018, 11292/2016). Va, infatti, considerato che anche quest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d’imposta, potendo, quest’ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito). Nella fattispecie, come ha accertato in fatto la CTR, si tratta di ‘…eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA presentata in riferimento al periodo d’imposta precedente, poiché già precedentemente fruita in compensazione dal contribuente’; quindi nessuna valutazione giuridica andava qui operata per recuperare il dovuto.
Conclusivamente, va accolto il quarto motivo e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito e accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, limitatamente al profilo di cui al motivo oggetto di accoglimento; nel resto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca (Cass. n. 25839/2025).
p.q.m.
accoglie il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo oggetto di accoglimento e, decidendo nel merito,
accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente agli interessi che dichiara non dovuti; rigetta il ricorso nel resto; compensa tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME