Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 11/07/2024
Oggetto: cartella di pagamento – interessi – IVA e IRAP
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18575/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.3353/2/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva parzialmente accolto l’ appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.20018/32/14.
Con tale sentenza era stato parzialmente accolto l’atto introduttivo della contribuente proposto contro l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione. Il ricorso aveva ad oggetto la cartella di pagamento emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 a seguito di controllo della Dichiarazioni Unico per IVA ed IRAP relative
all’anno di imposta 2009, del complessivo importo di euro 5.677.972,87.
Il giudice di prime cure dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere in ordine all’ammontare di euro 476.080,18, relativa ad IVA oggetto di sgravio, oltre sanzioni, accoglieva la doglianza di decadenza dal diritto alla riscossione dell’IRAP e rigettava nel resto il ricorso. Il giudice d’appello accoglieva il proposto appello, limitatamente alla richiesta di rideterminazione degli aggi della riscossione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste l’agente della riscossione con controricorso. l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato comparsa di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4) cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Secondo la società la sentenza resa dalla Commissione Regionale sarebbe sostanzialmente motivata mediante il seguente laconico rinvio alla sentenza di primo grado: «La Commissione ritiene che i giudici di prime cure abbiamo valutato correttamente la fattispecie dedotta in giudizio ed abbiamo pronunciato una sentenza invero condivisibile», da considerarsi apparente in quanto si esaurirebbe in un rinvio apodittico alla prima sentenza, senza esplicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’adesione alla decisione.
6. Il mezzo di impugnazione è inammissibile. La società ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’adesione alla decisione del giudice di prime cure, argomentata nella sentenza impugnata in modo ben più ampio di quanto riportato nella censura. La CTR ha infatti tra l’altro statuito all’ultima pag. della sentenza: «Quanto alla richiesta di declaratoria di
annullamento dell’intera cartella impugnata, poiché portante un importo maggiore rispetto a quello venutosi a determinare a seguito dello sgravio operato dall’Ufficio, per il parziale versamento effettuato a titolo di rateizzazione IVA, si osserva che il più contiene il meno e quindi, atteso che lo sgravio operato è comprensivo anche degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate, la stessa cartella deve essere confermata per la residua somma comunque dovuta e della quale la parte contribuente aveva piena contezza, per l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità». L’adesione del giudice alla decisione di primo grado, per la parte che qui interessa, è quindi motivata e determinata dalla ritenuta piena conoscenza del fatto contestato e dei criteri di calcolo da parte della contribuente, giusta preventiva comunicazione di irregolarità, a differenza di quanto si afferma nella prima censura.
Il secondo motivo della ricorrente, sempre in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992. La censura è declinata sia sotto l’angolo dell’omessa pronuncia sia della motivazione apparente, per quanto attiene alla mancata indicazione del criterio di determinazione degli interessi nella cartella emessa dall’agente della riscossione.
Il motivo è inammissibile.
8.1. In primo luogo, la doglianza contiene in rubrica profili di censura tra loro incompatibili come l’omessa pronuncia e la motivazione apparente, dal momento che se il giudice in tesi non si è pronunciato sulla domanda, non può certo aver espresso alcuna motivazione, neppure apparente.
8.2. Inoltre, il collegio constata che è intervenuta la pronuncia sulla questione dei criteri di calcolo degli interessi, e che questa non è meramente apparente perché non rinvia affatto genericamente alla decisione di primo grado aderendovi. Al contrario, sulla questione il giudice d’appello parzialmente diparte dalla decisione della CTP, come si evince
dalla lettura del seguente brano di motivazione della sentenza impugnata: «Si ritiene invece che l’Agente della Riscossione non abbia operato correttamente, poiché, in considerazione della produzione, nel corso del giudizio di primo grado, dell’atto di sgravio da parte dell’Ente impositore, avrebbe dovuto costituirsi in questo grado di giudizio, dando atto della rideterminazione degli aggi della riscossione, correlata in percentuale (peraltro significativa), al minor importo dovuto. Questo aspetto rileva in primo luogo ai fini della richiesta della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, ma ancorpiù rileva nel merito, poiché questa Commissione pone a carico dell’Agente medesimo, di rideterminare gli aggi della riscossione in proporzione alle somme effettivamente dovute, così come ha fatto l’RAGIONE_SOCIALE per gli interessi e le sanzioni.».
Il motivo di appello relativo alla presunta mancata indicazione del criterio di determinazione degli interessi è stato formulato unitamente alla prospettata erronea determinazione del compenso di riscossione, come si evince dal suo contenuto riportato parzialmente alle pp.8-10 del ricorso, così come integrato da quanto riportato pagg.6-8 del controricorso dell’agente della riscossione. Orbene, dal confronto tra il mezzo di impugnazione e il contenuto del capo della decisione suddetta si coglie che il giudice ha accolto solo in parte le ragioni dell’appellante, disponendo la rideterminazione degli aggi, ma non condividendo la censura circa la base di calcolo degli interessi.
9. Il terzo motivo, sempre in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.7 della l. n.212/2000 e 3 della l. n.241/1990 con riferimento al capo della sentenza di primo grado, condiviso dalla sentenza impugnata, in cui si è affermato che «il tasso di interesse applicato dall’RAGIONE_SOCIALE sulle somme richieste per I.V.A. è quello (pari al 3,5%) fissato nel citato art. 3 bis D.Lgs. 462/1997 nell’ipotesi di rateazione. Né sul punto la RAGIONE_SOCIALE contesta in concreto il calcolo effettuato dall’Ufficio.».
10. Il motivo non può trovare ingresso, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte.
10.1. La Sezione ha più volte affermato (Cass, Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. V, 7 giugno 2017, n. 14236) che, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 -quella alla base del presente processo – è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza. Il criterio della loro liquidazione è predeterminato ex lege e la relativa applicazione si risolve in una mera operazione matematica.
10.2. Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.22281 del 14/7/2022 hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata -con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art.7 della l. n.212 del 2000 e dall’art.3 della l. n. 241 del 1990. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa avverso del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decorrenza della quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo.
10.3. A ciò si aggiunge che la contribuente, dal momento che la liquidazione dell’imposta è avvenuta sulla base dei dati da lei forniti, è in
grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche dell’imposizione.
11. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore del solo agente della riscossione, dal momento che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese effettive.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore dell’agente della riscossione in euro 18.000 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024