Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
Sentenza – nullità – motivazione
apparente – cartella di pagamento –
contenuto – calcolo degli interessi
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29085/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1664/7/2017, depositata in data 8 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Nicosia due avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE nel 1984, con i quali veniva accertata una maggiore IRPEF per gli anni di imposta 1975 e 1976.
L’RAGIONE_SOCIALE appellava la decisione di primo grado favorevole al contribuente; la Commissione Tributaria di secondo grado di Enna accoglieva il gravame.
Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria centrale di Palermo, che, con le ordinanze nn. 286 e 287 depositate il 17/05/2011, dichiarava estinti i giudizi per la mancata presentazione dell’istanza di trattazione ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
L’Amministrazione Finanziaria iscriveva, quindi, a ruolo le imposte e gli interessi dovuti, nei confronti del contribuente, nelle more deceduto.
RAGIONE_SOCIALE, ente concessionario per la riscossione in Sicilia, notificava a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Gli eredi proponevano impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (d’ora in poi per brevità CTP) di Enna deducendo, per quanto qui ancora rilevi, la nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi.
L’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si costituivano confermando la legittimità del proprio (rispettivo) operato.
La CTP accoglieva il ricorso.
Interposto gravame dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, i contribuenti si costituivano spiegando appello incidentale, mentre la RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace. La C ommissione Tributaria Regionale (d’ora in poi per brevità CTR) della Sicilia confermava la decisione di primo grado respingendo entrambi i gravami.
Per la cassazione della citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. I contribuenti resistono con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza camerale del 15/10/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Deduce, in particolare, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.20 del DPR. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Deduce, in particolare, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha, da un lato, affermato che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, e, dall’altro, condivide le opposte affermazioni della CTP.
I contribuenti hanno eccepito la carenza di interesse a proporre impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, avendo i giudici del merito annullato le cartelle di pagamento per vizi della motivazione della stessa.
Alla luce del contenuto RAGIONE_SOCIALE difese svolte nel ricorso e nel controricorso è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di appello non evocata nel presente grado.
Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo, onerando la ricorrente RAGIONE_SOCIALE della notifica del ricorso ad ADER nel
termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso ad ADER.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.