Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31699 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Cartella di pagamento imposta catastale -Criterio di calcolo degli interessi
ORDINANZA
sul ricorso 22325/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, con sede in Borgo Virgilio (MN), C.F.: CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, residente in Borgo Virgilio (MN), alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE); COGNOME NOME, nata a a Milano il DATA_NASCITA e residente in Borgo Virgilio (MN), alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), quale socia della RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, dallAVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica certificata: ; Fax: NUMERO_TELEFONO), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, (C.F.: certificata:
presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di Roma CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica ; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore ;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 664/12/2017 emessa dalla CTR Lombardia in data 21/02/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento per imposta catastale relativa all’anno 2005, sostenendo l’inesistenza della notifica, in quanto effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, l’indicazione degli interessi di mora senza alcuna specificazione e, nelle memorie illustrative, la mancanza della relata di notifica della cartella.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello del la contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che era comprensibile l’iter logico della decisione di primo grado impugnata, che la cartella esattoriale era stata ben compresa dalla appellante, che la notifica della stessa era avvenuta attraverso l’invio di plico raccomandato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 dPR n. 602/1973 e che gli interessi di mora erano stati calcolati da RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 30 dPR n. 600/1973.
Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE ed il socio COGNOME NOME sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. alcun controricorso (non essendo tale la mera ‘nota di costituzione’ depositata al dichiarato ‘solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica’).
In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore (RAGIONE_SOCIALE), nonostante fosse stata richiesta dalla concessionaria sia in primo che in secondo grado.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR spiegato le ragioni per le quali non aveva autorizzato RAGIONE_SOCIALE a chiamare in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio , sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019).
In ogni caso, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’unico soggetto legittimato a dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore sarebbe stata la concessionaria. Invero, è sul concessionario che, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto, ripetesi, non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (fra le tante, Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016 e Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018). In quest’ottica, i ricorrenti difettano altresì di interesse ad agire, atteso che la chiamata in causa dell’ente avrebbe esonerato da responsabilità RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla doglianza concernente l’ammontare degli interessi.
Senza tralasciare che la CTR, sebbene abbia dapprima affermato che in merito alla legittimità della indicazione degli interessi di mora il concessionario non fosse legittimato a contraddire, ha poi espressamente preso posizione sulla questione della mancata motivazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi, rigettandola.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato la doglianza sugli interessi sulla base di circostanze di fatto mai dedotte dalle parti.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 20 dPR n. 602/1973 e 7, comma 1, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che oggetto della controversia fossero gli interessi di mora calcolati da RAGIONE_SOCIALE (anziché gli interessi liquidati sulle imposte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e fatto riferimento all’art. 30 (anziché all’art. 20) dPR n. 602/1973.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, trascrivendo, a pagina 9 del ricorso per cassazione, uno stralcio del ricorso introduttivo, i contribuenti hanno attestato di aver lamentato l’omessa indicazione, nella cartella di pagamento, dei criteri di liquidazione degli interessi, senza chiarire se gli stessi fossero o meno di mora o fossero stati calcolati dalla concessionaria o dall’RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve
indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022).
Senza tralasciare che, omettendo di trascrivere la cartella di pagamento impugnata (a tal fine non può prendersi in considerazione la tardiva, peraltro parziale, trascrizione operata con la memoria illustrativa, avuto riguardo altresì ai criteri di calcolo degli interessi, non indicati, invece, nel ricorso per cassazione), i ricorrenti non hanno posto questo Collegio nelle condizioni di verificare la fondatezza dei loro assunti.
Da ultimo, è tardivo, all’evidenza, il rilievo, operato per la prima volta con la memoria illustrativa, secondo cui stesso RAGIONE_SOCIALE avrebbe precisato nei suoi atti difensivi che la controversia non riguardava gli ‘interessi moratori’ (quindi, il saggio degli interessi previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973), ma gli interessi per ritardata iscrizione ruolo (quindi, il saggio degli interessi previsto dall’articolo 20 del d.P.R. n. 602/1973).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 6.11.2023.