Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4213  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
CartRAGIONE_SOCIALE di pagamento -motivazione dRAGIONE_SOCIALE sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20223/2017 R.G. proposto da: NOME
COGNOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE,
-intimata –
avverso  la  sentenza  dRAGIONE_SOCIALE  COMM.TRIB.REG.  LAZIO  n.  225/2017, depositata il 27/01/2017; udita la relazione dRAGIONE_SOCIALE causa svolta nRAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 22
gennaio
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. del Lazio ha accolto parzialmente, ovvero con riferimento alle sole sanzioni, l’appello del la contribuente avverso la sentenza dRAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Roma che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso cartRAGIONE_SOCIALE di pagamento alla medesima notificata con riferimento all’Irap del 1998 dovuta dalla società RAGIONE_SOCIALE
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
 Con  il  primo  motivo  la  contribuente  censura  la  sentenza  per motivazione carente, illogica e contraddittoria su punti fondamentali dRAGIONE_SOCIALE controversia e per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Premette che con la cartRAGIONE_SOCIALE opposta l’ufficio le aveva intimato il pagamento dell’Irap dovuta per l’anno 1998 dalla società RAGIONE_SOCIALE in virtù dRAGIONE_SOCIALE sentenza resa dalla C.t.r. (n. 44 del 2011) resa nei confronti di detta ultima società; che, invece, la C.t.r. aveva affermato che detta ultima sentenza era stata resa nei confronti di una società con diverso nome – RAGIONE_SOCIALE – la quale, invece, non era ivi menzionata; che, di seguito la C.t.r. aveva ritenuto che dell’obbligazione tributaria di detta ultima società dovesse rispondere NOME COGNOME, socio
accomandatario  dRAGIONE_SOCIALE  stessa  e,  di  conseguenza,  essa  deducente, NOME COGNOME, in qu alità di coerede di quest’ultimo .
Aggiunge che la cartRAGIONE_SOCIALE intimava il pagamento dell ‘intero debito tributario dRAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE preteso nei propri confronti nRAGIONE_SOCIALE diversa qualità  di  socia  accomandante  di quest’ultima; che, invece, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. aveva ritenuto legittima la cartRAGIONE_SOCIALE sul  presupposto  che  essa  deducente  ne  dovesse  rispondere  quale coerede del socio accomandatario di altra società.
 Con  il  secondo  motivo  censura  la  sentenza  per  motivazione carente e contraddittoria su punti fondamentali dRAGIONE_SOCIALE controversia, per ultra-petizione e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 1, legge 27 lu glio 2000, n. 212 e dRAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241.
Cen sura la sentenza impugnata per aver travisato l’appello e per aver pronunciato ultra petita trasferendo l’imposta dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE;  da  detta  società all’accomandatario  e  infine ,  alla  destinataria, dRAGIONE_SOCIALE cartRAGIONE_SOCIALE quale erede di quest’ultimo.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE si è sostituita all’Ufficio,  riconvertendo  una cartRAGIONE_SOCIALE sicuramente erronea.
 In  primo  luogo  va  disattesa  l’eccezione  di  inammissibilità  del ricorso  sollevata  dall’RAGIONE_SOCIALE  che  denu ncia  la  mancata articolazione d i motivi specificamente riconducibili ai vizi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ..
3.1.  Ai  fini  dell’ammissibilità  del  ricorso  per  cassazione,  non costituisce  condizione  necessaria  la  corretta  menzione  dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio dRAGIONE_SOCIALE decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (Cass. 21/01/2013, n. 1370).
3.2. Il ricorso risponde a questi requisiti prospettando un vizio dRAGIONE_SOCIALE motivazione dRAGIONE_SOCIALE sentenza, chiaramente riconducibile al disposto di cui all’art.  360,  primo  comma,  n.  4  cod.  proc.  civ.,  anche  se  non espressamente menzionato.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
4.1.  La  cartRAGIONE_SOCIALE  di  pagamento  impugnata  intimava  a  NOME COGNOME il pagamento dell’Irap dovuta per l’anno 1998 dalla società RAGIONE_SOCIALE in virtù dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 44 del 2011 resa dalla RAGIONE_SOCIALE.t.r. all’esito di altro giudizio.
4.2. La necessità che nell’atto tributario vi sia l’indicazione dei «presupposti di fatto» e RAGIONE_SOCIALE «ragioni giuridiche» che lo giustificano, risponde al l’esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur . Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. (Cass. Sez. U. 14/07/2022, n. 22281 in motivazione).
4.3. A fronte del motivo di ricorso di primo grado, riproposto in appello -con il quale la contribuente aveva lamentato la sua estraneità all’obbligazione tributaria menzionata in cartRAGIONE_SOCIALE -la C.t.r. ha ritenuto che la stessa fosse chiamata a risponderne.
Nell’esplicare le ragioni di tale assunto , ha richiamato la sentenza di primo grado la quale aveva precisato che la cartRAGIONE_SOCIALE conseguiva all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte dovute a seguito dRAGIONE_SOCIALE citata sentenza n. 44 del 2011 nei confronti dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che la contribuente era chiamata a risponderne in qualità di erede del socio accomandatario NOME COGNOME. Di seguito, ha affermato che la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali è illimitata e che la
contribuente,  in  qualità  di  erede  di  quest’ ultimo,  era  chiamata,  a propria volta, a rispondere dei debiti del de cuius in via solidale con gli altri eredi. Infine, afferma astrattamente che la cartRAGIONE_SOCIALE è adeguatamente motivata se contiene riferimento al titolo dRAGIONE_SOCIALE pretesa e che, a tal fine, doveva ritenersi sufficiente il richiamo alla sentenza dRAGIONE_SOCIALE C.t.r. che ne costituisce il presupposto.
4.3.  La  sentenza,  tuttavia,  rende  motivazione  solo  apparente rispetto alle specifiche doglianze sollevata dalla contribuente.
In primo luogo, nello svolgimento del processo la RAGIONE_SOCIALE fa riferimento ad una diversa società – RAGIONE_SOCIALE – rispetto a quRAGIONE_SOCIALE cui sembra riferirsi il debito Irap intimato, nei cui confronti vi sarebbe stato «ruolo definitivo» in virtù dRAGIONE_SOCIALE precedente sentenza n. 44 del 2011. NRAGIONE_SOCIALE parte motiva, tuttavia, non chiarisce i rapporti tra le due società, lasciando pertanto, l’interprete nel dubbio se si tratti dRAGIONE_SOCIALE diversa denominazione di un medesimo soggetto o se si tratti di soggetti giuridici diversi; ciò sebbene entrambe le parti abbiano allegato che sia la sentenza n. 44 del 2011 che la cartRAGIONE_SOCIALE di pagamento fossero relative al carico tributario dRAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
In secondo luogo, la RAGIONE_SOCIALE motiva sulla responsabilità del socio accomandatario nelle società in accomandata e sulla responsabilità del suo erede con esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Non chiarisce, tuttavia, a fronte dRAGIONE_SOCIALE espressa contestazione dRAGIONE_SOCIALE contribuente -la quale assumeva che quale socio accomandante dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per una quota dello 0,05 per cento non potesse essere chiamata a rispondere dell’intera obbligazione sulla base di quali elementi ha ritenuto che la cartRAGIONE_SOCIALE fosse stata notificata alla medesima nRAGIONE_SOCIALE diversa qualità di erede del socio accomandatario.
Nel concreto, pertanto, la C.t.r. non spiega, a fronte degli specifici motivi addotti dalla contribuente, che si dichiarava estranea
all’ obbligazione  tributaria, il  titolo  in  ragione  del  quale quest’ultima fosse stata chiamata a rispondere del debito accertato con la sentenza n. 44 del 2011.
In  conclusione,  il  ricorso  va  accolto  e  la  sentenza  impugnata  va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio  che  dovrà  fornire ,  tra  l’altro, congrua  motivazione  in  ordine  a quale sia il rapporto tra le due società menzionate ed al tal titolo in ragione  del  quale  nRAGIONE_SOCIALE  cartRAGIONE_SOCIALE  la  contribuente  è  stata  chiamata  a rispondere del debito accertato con la sentenza n. 44 del 2011.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.