Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Cartella di pagamento -motivazione della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20223/2017 R.G. proposto da: NOME
COGNOME rappresentata e difesa dal l’Avv . COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 225/2017, depositata il 27/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22
gennaio
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. del Lazio ha accolto parzialmente, ovvero con riferimento alle sole sanzioni, l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso cartella di pagamento alla medesima notificata con riferimento all’Irap del 1998 dovuta dalla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente censura la sentenza per motivazione carente, illogica e contraddittoria su punti fondamentali della controversia e per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Premette che con la cartella opposta l’ufficio le aveva intimato il pagamento dell’Irap dovuta per l’anno 1998 dalla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in virtù della sentenza resa dalla C.t.r. (n. 44 del 2011) resa nei confronti di detta ultima società; che, invece, la C.t.r. aveva affermato che detta ultima sentenza era stata resa nei confronti di una società con diverso nome – RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e c – la quale, invece, non era ivi menzionata; che, di seguito la C.t.r. aveva ritenuto che dell’obbligazione tributaria di detta ultima società dovesse rispondere NOME COGNOME socio
accomandatario della stessa e, di conseguenza, essa deducente, NOME COGNOME in qu alità di coerede di quest’ultimo .
Aggiunge che la cartella intimava il pagamento dell ‘intero debito tributario della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. preteso nei propri confronti nella diversa qualità di socia accomandante di quest’ultima; che, invece, la C.t.r. aveva ritenuto legittima la cartella sul presupposto che essa deducente ne dovesse rispondere quale coerede del socio accomandatario di altra società.
Con il secondo motivo censura la sentenza per motivazione carente e contraddittoria su punti fondamentali della controversia, per ultra-petizione e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 1, legge 27 lu glio 2000, n. 212 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Cen sura la sentenza impugnata per aver travisato l’appello e per aver pronunciato ultra petita trasferendo l’imposta dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e c.; da detta società all’accomandatario e infine , alla destinataria, della cartella quale erede di quest’ultimo.
Assume che la C.t.r. si è sostituita all’Ufficio, riconvertendo una cartella sicuramente erronea.
In primo luogo va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle entrate che denu ncia la mancata articolazione d i motivi specificamente riconducibili ai vizi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ..
3.1. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (Cass. 21/01/2013, n. 1370).
3.2. Il ricorso risponde a questi requisiti prospettando un vizio della motivazione della sentenza, chiaramente riconducibile al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche se non espressamente menzionato.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
4.1. La cartella di pagamento impugnata intimava a NOME COGNOME il pagamento dell’Irap dovuta per l’anno 1998 dalla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in virtù della sentenza n. 44 del 2011 resa dalla C.t.r. all’esito di altro giudizio.
4.2. La necessità che nell’atto tributario vi sia l’indicazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, risponde al l’esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur . Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. (Cass. Sez. U. 14/07/2022, n. 22281 in motivazione).
4.3. A fronte del motivo di ricorso di primo grado, riproposto in appello -con il quale la contribuente aveva lamentato la sua estraneità all’obbligazione tributaria menzionata in cartella -la C.t.r. ha ritenuto che la stessa fosse chiamata a risponderne.
Nell’esplicare le ragioni di tale assunto , ha richiamato la sentenza di primo grado la quale aveva precisato che la cartella conseguiva all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito della citata sentenza n. 44 del 2011 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e che la contribuente era chiamata a risponderne in qualità di erede del socio accomandatario NOME COGNOME. Di seguito, ha affermato che la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali è illimitata e che la
contribuente, in qualità di erede di quest’ ultimo, era chiamata, a propria volta, a rispondere dei debiti del de cuius in via solidale con gli altri eredi. Infine, afferma astrattamente che la cartella è adeguatamente motivata se contiene riferimento al titolo della pretesa e che, a tal fine, doveva ritenersi sufficiente il richiamo alla sentenza della C.t.r. che ne costituisce il presupposto.
4.3. La sentenza, tuttavia, rende motivazione solo apparente rispetto alle specifiche doglianze sollevata dalla contribuente.
In primo luogo, nello svolgimento del processo la CRAGIONE_SOCIALE. fa riferimento ad una diversa società – RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE – rispetto a quella cui sembra riferirsi il debito Irap intimato, nei cui confronti vi sarebbe stato «ruolo definitivo» in virtù della precedente sentenza n. 44 del 2011. Nella parte motiva, tuttavia, non chiarisce i rapporti tra le due società, lasciando pertanto, l’interprete nel dubbio se si tratti della diversa denominazione di un medesimo soggetto o se si tratti di soggetti giuridici diversi; ciò sebbene entrambe le parti abbiano allegato che sia la sentenza n. 44 del 2011 che la cartella di pagamento fossero relative al carico tributario della società RAGIONE_SOCIALE
In secondo luogo, la C.t.r. motiva sulla responsabilità del socio accomandatario nelle società in accomandata e sulla responsabilità del suo erede con esclusione delle sanzioni. Non chiarisce, tuttavia, a fronte della espressa contestazione della contribuente -la quale assumeva che quale socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE per una quota dello 0,05 per cento non potesse essere chiamata a rispondere dell’intera obbligazione sulla base di quali elementi ha ritenuto che la cartella fosse stata notificata alla medesima nella diversa qualità di erede del socio accomandatario.
Nel concreto, pertanto, la C.t.r. non spiega, a fronte degli specifici motivi addotti dalla contribuente, che si dichiarava estranea
all’ obbligazione tributaria, il titolo in ragione del quale quest’ultima fosse stata chiamata a rispondere del debito accertato con la sentenza n. 44 del 2011.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che dovrà fornire , tra l’altro, congrua motivazione in ordine a quale sia il rapporto tra le due società menzionate ed al tal titolo in ragione del quale nella cartella la contribuente è stata chiamata a rispondere del debito accertato con la sentenza n. 44 del 2011.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.