Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF -ALTRO 1989/90/91/92
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11490/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, non costituito in giudizio, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Abruzzo n. 1433/04/2015, depositata il 17 dicembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME la cartella esattoriale n. 054-2013-00103991001, inerente ad avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata riassunzione del giudizio a seguito del rinvio di questa Corte al giudice di secondo grado.
In particolare, gli avvisi di accertamento, su cui la cartella di pagamento impugnata si fonda, scaturivano da una verifica effettuata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Avezzano in merito alla cessione di una farmacia, rispetto alla quale si riteneva che il cessionario fosse un mero prestanome di COGNOME NOME, padre dell’odierno intimato. A seguito dell’espletamento RAGIONE_SOCIALE predette indagini, l’ex Ufficio Distrettuale RAGIONE_SOCIALEDDRAGIONE_SOCIALE di Avezzano rettificava, ai fini IRPEF ed ILOR, le dichiarazioni congiunte presentante da NOME e dalla coniuge NOME COGNOME, riscontrando, per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, un maggior reddito di impresa, rispettivamente, di £ 1.579.800.000,00, di £ 1.344.992.000,00, di £ 1.645.592.000,00 e di £ 948.606.000,00.
I coniugi impugnavano i citati atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale de L’RAGIONE_SOCIALE la quale, rispettivamente per ciascun anno di imposta, con sentenze n. 74/04/2000, n. 73/04/2000, n. 72/04/2000 e n. 71/04/2000, confermava gli accertamenti con rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in favore dei ricorrenti.
Interposto gravame da COGNOME NOME, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con ordinanza pronunciata l’11 marzo 2002 interrompeva il processo a causa del decesso, tra il momento della pubblicazione della sentenza di primo
grado e quello del la proposizione dell’appello, di COGNOME NOME.
A seguito di riassunzione da parte di NOME, lo stesso giudice di secondo grado, con sentenze n. 13/05/2003, n. 12/05/2003, n. 11/05/2009 e n. 10/05/2003, accoglieva l’appello.
Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione finanziaria e ricorso incidentale condizionato da parte di NOME, questa Corte, con sentenze n. 16454/2008, n. 16453/2008, n. 16455/2008 e n. 15041/2008, cassava con rinvio al giudice di secondo grado le sentenze impugnate.
A causa della mancata riassunzione da parte della contribuente del giudizio sugli avvisi di accertamento, RAGIONE_SOCIALE emetteva la citata cartella di pagamento.
NOME, figlio di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, impugnava quindi la cartella di pagamento a lui notificata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale de L’RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 50/03/2015, depositata il 26/01/2015, accoglieva il ricorso, annullando la cartella stessa. In particolare, il giudice di primo grado riteneva che la cartella di pagamento recasse, nei confronti di NOME, solo l’indicazione di ‘in qualità di coobbligato’, senza alcuna specificazione della qualità ereditaria.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell ‘Abruzzo, con sentenza n. 1433/04/2015, pronunciata il 1° dicembre 2015 e depositata in segreteria il 17 dicembre 2015 , rigettava l’appello .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
NOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che le argomentazioni della decisione impugnata atterrebbero a questioni non prospettate in appello e che non avrebbero alcuna correlazione con i motivi di appello né con quanto statuito dal giudice di primo grado, alla cui decisione il giudice di secondo grado avrebbe affermato di volersi conformare. Ritiene inoltre che la decisione sarebbe viziata da motivazione apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, NOME sarebbe erede della defunta COGNOME NOME e la cartella di pagamento sarebbe qualificabile quale atto vincolato, non soggetta né ad annullamento per vizi procedimentali ex art. 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, né a nullità per
carenza di elementi essenziali ex art. 21septies della stessa legge, contenen do l’atto impugnato tutti gli elementi previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
2 . Procedendo quindi all’esame de i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ed invero, la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. ha fondato la propria decisione su una pluralità di rationes decidendi , così riassumibili: a ) COGNOME NOME non sarebbe coobbligato solidale per il debito tributario in questione, tale essendo soltanto COGNOME NOME, di cui COGNOME NOME era erede; b ) non sarebbe stato evocato in giudizio l’altro erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e cioè COGNOME NOME; c ) l’iscrizione a ruolo sarebbe tardiva; d ) la competenza territoriale non apparterrebbe alla RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, sussiste, sul punto, con riferimento ai punti b ), c ) e d ), il lamentato vizio di ultrapetizione, in quanto l’appello viene rigettato (anche) per questioni non sollevate con l’impugnazione proposta dinanzi alla C.T.R., e per ragioni che non hanno nulla a che vedere con i motivi di appello, e con il contenuto della decisione di primo grado.
2.2. Anche il secondo motivo è fondato.
La C.T.R. ha ritenuto la nullità della cartella impugnata, in quanto COGNOME NOME vi viene indicato come ‘coobbligato’, mentre egli è erede di COGNOME NOME, coobbligata a sua volta di COGNOME NOME.
Va osservato, tuttavia, che la cartella in questione contiene tutti le indicazioni previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973,
contenendo il riferimento al titolo (iscrizione a ruolo a seguito di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione).
La cartella di pagamento in oggetto, peraltro, è conforme al modello previsto dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e l’indicazione in essa della qualità di ‘coobbligato’ invece che di ‘coerede’ non può comportare la sanzione della nullità, posto che si tratta di una indicazione non essenziale ai fini della validità dell’atto, essendo peraltro chiaro che il riferimento alla qualità di ‘coobbligato’ si riferiva alla dante causa del ricorrente, e cioè COGNOME NOME.
Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, al quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024 e, a seguito di