Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12034/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
NOME
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA,
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
–
RISCOSSIONE
-intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sede in CATANZARO n. 3603/2022 depositata il 23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha formulato ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA, attinente a ‘Tasse automobilistiche, comprensiva di interessi e sanzioni’ per l’anno 2013 .
Con sentenza n. 277/2022 pubblicata il 11/02/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ha rigettato il ricorso.
Con la sentenza in epigrafe meglio indicata, la CTR ha rigettato l’appello. In particolare, ha escluso la nullità della cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento, accertando che l’atto relativo alla tassa automobilistica 2013 era stato consegnato a mani del contribuente, il quale non lo aveva impugnato, con conseguente definitività del credito. Ha inoltre respinto le censure sull’incompletezza della cartella, ritenendo sufficienti le informazioni in essa contenute, e ha escluso che l’assen za del dettaglio sugli interessi moratori potesse incidere sulla validità dell’atto, poiché tali accessori sono predeterminati per legge. La Corte ha quindi concluso che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
Le parti intimate non hanno depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 c.1 n.3 e n. 5 c.p.c., per incompletezza della cartella esattoriale impugnata, per insufficiente e contraddittoria motivazione e per la circostanza che i documenti sarebbero stati trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito.
1.1. Il primo motivo di ricorso si concentra, nello specifico, sull’incompletezza e sulla conseguente nullità della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa alle Tasse automobilistiche per l’anno 2013. Il ricorrente sostiene che alcune pagine mancanti (nn. 3, 4, 5 e 6) compromettano il diritto di difesa, in quanto contenevano informazioni essenziali per identificare la pretesa, come targa del veicolo, il ruolo, codici e importi dei singoli componenti del credito, data di esecutività del ruolo, estremi dell’avviso di accertamento e calcolo degli interessi. Nonostante la richiesta di
produrre l’atto completo, l’ ente di riscossione ha fornito solo un estratto privo di attestazione di conformità all’originale. Il ricorrente richiama giurisprudenza della Cassazione secondo cui la presunzione di conformità tra originale e copia decade se quest’ultima è incompleta, ren dendo nulla la cartella. In sintesi, si sostiene che l’incompletezza materiale della cartella abbia impedito una valutazione fondata della richiesta di pagamento, violando le garanzie di difesa e contraddittorio e comportando la nullità del titolo esecutivo.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Sul piano dei principi, deve applicarsi il criterio che la Cassazione utilizza anche in tema di atti processuali, secondo cui è il giudice che deve accertare, in concreto, se la mancanza di talune pagine (nel caso era una pagina dell’appello) abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, ovvero quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell’atto notificato» (Cass. 22134/2025 che richiama Cass. n. 8138 del 11/04/2011; 22106 del 31/10/2016).
1.4. Alla luce di tale criterio, ne risulta, sotto tale profilo, la non accoglibilità della censura.
1.5. Del resto, la giurisprudenza di questa sezione ha anche chiarito che il maggior rigore nella suddetta valutazione opera solamente quando l’atto impugnato sia il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria (V. Cass. 6562/2020 e Cass. 20368/2023). Viceversa, nella specie, la valutazione di merito del giudice regionale si è adeguata a tali principi considerando anche la notifica dell’atto presupposto.
1.6. Sotto tale angolo prospettico, il motivo coinvolge la Corte di legittimità anche in un inammissibile sindacato di merito tramite gli inappropriati canoni censori del n. 3 e 5 dell’art. 360 c. 1 (tra l’altro in presenza di doppia conforme).
Per le parti del provvedimento che si assumono mancanti, le quali sono state analizzate dal giudice del gravame (a pag. 3 della sentenza impugnata), la censura si palesa perciò come inammissibile in parte qua, in quanto attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n. 32505/23) (Cass. 13/02/2025, n. 3730).
1.7. Infine, come detto, quanto alla censura di cui al n. 5 del comma I dell’art. 360 c.p.c., deve rilevarsi che opera la preclusione della c.d. doppia conforme: la censura si scontra con il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, e senza che la ricorrente abbia dimostrato una divergenza delle ragioni di fatto alla base delle due decisioni di merito (Cass. 28/05/2024, n. 14846).
1.8. La censura va dunque rigettata nella sua interezza.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., ed in particolare per
l’inesistenza/nullità della notifica dell’avviso di accertamento quale atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata, nonché per la insufficiente e contraddittoria motivazione e per la circostanza che i documenti sarebbero stati trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito.
2.1. Si deduce, nello specifico, l’inesistenza o nullità della notifica dell’avviso di accertamento, considerato atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata. Il ricorrente sostiene che la Regione Calabria non abbia fornito prova della notifica, rendendo così illegittima la successiva cartella. La tesi si fonda sul principio giurisprudenziale secondo cui la mancata notifica dell’atto presupposto determina la nullità dell’atto consequenziale, incidendo sul diritto di difesa del contribuente. Si richia ma anche l’obbligo del concessionario di coinvolgere l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 112/99, a tutela della responsabilità in caso di lite. In sintesi, il motivo mira all’annullamento della cartella per vizio procedurale dovuto alla manc ata o invalida notifica dell’avviso di accertamento.
2.2. La censura è inammissibile.
Con la stessa ci si oppone, di fatto, ad una valutazione di merito, inammissibilmente richiedendo alla Corte di legittimità che la rinnovi ( ex multis, di recente: Cass. 13/02/2025, n. 3730). Sul punto, la CTR ha accertato, infatti, che gli era stato notificato il 6/9/2016 e tale dato fattuale non può essere sindacato in questa sede.
Quanto alle censure inerenti a l n. 5 dell’art. 360 c.1 c.p.c., va richiamato, invece, quanto appena osservato con riferimento al limite della c.d. doppia conforme.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art.360 c.1 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione alla prescrizione del credito azionato, nonché per la insufficiente e contraddittoria motivazione e per la circostanza che i documenti sarebbero stati trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito.
3.1. In particolare, si contesta che il credito fosse prescritto alla notifica del 24 novembre 2018. Il ricorrente fa valere il termine di prescrizione triennale previsto per tale tributo e sottolinea che spetta al creditore provare la fondatezza della pretesa.
3.2. Va osservato che, sul punto la CTR ha accertato, come detto in precedenza, che gli era stato notificato il 6.9.2016. Dovendo considerarsi definitivamente accertato tale fatto, consegue che non è decorso il termine triennale alla data della notifica del 24.11.2018.
3.3. Il motivo va rigettato, come conseguenza de ll’esito delle precedenti censure.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione delle intimate.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co mma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente COGNOME