Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
Oggetto: II.DD. IVA -cartella di pagamento -controllo automatizzato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14197/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (società incorporante per fusione la s.pRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n.1120/24/2016 depositata il 3 maggio 2016, non notificata.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Lecce, riuniva e rigettava gli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’agente della riscossione avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Lecce n. 649/2/2011 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE, ora in liquidazione, avverso la cartella n. 05920070007761926 notificatale per un importo complessivo di euro 2.844.962,82 a titolo di IVA, interessi e sanzioni. L’atto veniva adottato a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72, sulle dichiarazioni presentate dalla società per gli anni d’imposta 2002 e 2003.
Il giudice di prime cure accoglieva i motivi di ricorso concernenti vizi della procedura seguita dall’agente della riscossione nella notifica della cartella, ritenuti assorbenti ogni altra questione. Il giudice riteneva che il termine di notificazione utilizzato dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 comportasse l’obbligo di compilazione della relazione di notifica e accertava l’incompleta ricezione da parte del notificato della cartella, di cui venivano consegnate solo le prime due pagine, non idonee a rendere comprensibile da parte della contribuente la complessiva pretesa dell’Amministrazione finanziaria.
Il giudice d’appello, dopo aver disposto la riunione dei due appelli dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’agente della riscossione, li rigettava così motivando: «L’appello di RAGIONE_SOCIALE non investe il punto della sentenza nella parte in cui si afferma che “in ordine alla incompleta ricezione della cartella l’ufficio e la società di riscossione hanno rinunciato a difendersi sul punto. Non è comprensibile l’importo preteso a causa della incompletezza della cartella impugnata, né è possibile operare alcuna difesa su ciò che è incognito”. Si rileva, altresì, che per i vizi propri della cartella, unico soggetto legittimato a contro dedurre nel giudizio è il concessionario. Ne discende che, in parte qua, si è formato il giudicato interno e la questione non può essere quindi riproposta nel corso della discussione. L’appello va, quindi, rigettato. Resta assorbito l’esame di qualunque altra questione».
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l ‘agente della riscossione, affidato a tre motivi, cui replica la società con controricorso. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e ricorso incidentale per tre motivi.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, l’agente della riscossione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ.
e dell’art. 26, d.P.R. 29.9.1973, n.602, avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale ritenuto, erroneamente, che l ‘agente della riscossione nel formulare il proprio appello, avesse prestato acquiescenza alla statuizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale relativa alla incompleta ricezione della cartella di pagamento impugnata.
Il motivo è fondato. Va premesso che il giudice di prime cure ha espresso due rationes decidendi diverse e autonome, la prima concernente l ‘invalidità della notificazione della cartella di pagamento per mancata compilazione della relata e, dunque, circa le modalità con cui l ‘atto è stato portato a conoscenza del contribuente, e la seconda relativa al contenuto dell’atto notificato, ossia alla sua nullità per incompletezza della copia della cartella notificata, di gravità tale, ad avviso del giudice, da non rendere comprensibile il contenuto della pretesa.
Circa la seconda ragione, di per sé idonea a supportare l’esito decisorio sfavorevole all’agente della riscossione, secondo la CTR non vi sarebbe stato alcuno specifico motivo di appello, con conseguente maturazione del giudicato interno ex art.2909 cod. civ.
Orbene, alle pagg. 7 e 8 del ricorso si riporta il seguente brano dell’atto di appello dell’agente della riscossione: «La cartella di pagamento, ex adverso impugnata, risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l’esatta individuazione della pretesa azionata dall’ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall’art 25, II comma, d.P.R. 602/1973, e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo”). Pertanto, con l’indicazione del tributo, della sua sintetica causale e/o degli estremi dell’atto da cui la pretesa deriva, del periodo d’imposta, dell’ente impositore, il contribuente è messo
in condizione di riconoscere i motivi su cui la richiesta di pagamento si fonda». Secondo il Collegio non vi è quindi dubbio circa il fatto che l’appello dell’agente della riscossione abbia contestato anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla incompletezza della cartella di pagamento, visti i precisi riferimenti alla compiutezza dell’atto impugnato e al suo contenuto.
8. L’accoglimento del primo motivo del l’agente della riscossione determina l’assorbimento del secondo nel quale, in rapporto all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. perché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale non ha tenuto conto del raggiungimento dello scopo della notificazione della cartella di pagamento impugnata, stante la presentazione di un tempestivo ricorso da parte della società contribuente e l’ esaustiva e completa difesa svolta.
9. Il terzo motivo del ricorso principale, ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e, dunque, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale sulle censure mosse dall ‘ RAGIONE_SOCIALE alla sentenza di primo grado.
10. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ., dal momento che il mezzo di impugnazione dell’agente della riscossione prospetta un’omessa pronuncia da parte del giudice relativa ad un atto di impugnazione proposto da parte diversa dall’attuale ricorrente principale.
11. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18 e 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, avendo la RAGIONE_SOCIALE regionale omesso di considerare le specifiche censure mosse dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nel suo atto di appello, avverso quella parte di sentenza di primo grado che ha accertato l’incompletezza della cartella di pagamento impugnata.
Il secondo motivo proposto dalla ricorrente incidentale prospetta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 26, d.P.R. 602/1973, per aver la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale erroneamente ritenuto incompleta la cartella di pagamento, soltanto sulla base dell’apposizione irregolare della relazione di notificazione.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto fondata «la lamentata violazione del contenuto minimo della cartella», senza, peraltro, indicare le ragioni sottostanti tale conclusione.
I motivi del ricorso incidentale sono tutti assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e inammissibile il terzo, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziati, e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda ad un
nuovo esame in relazione ai profili evidenziati e provveda sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 15.3.2024