Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25592/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE SEZ.DIST. CATANIA n. 631/2020 depositata il 31/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di NOME COGNOME, esercente la professione di avvocato, per gli anni di imposta 2004 e 2005, sulla
base di accertamenti bancari, sulla base dei quali rettificava la dichiarazione dei redditi accertando maggiore reddito imponibile e recuperava a tassazioni maggiori Iva e imposte dirette.
La CTP di Ragusa, previa riunione, disponeva consulenza tecnica d’ufficio e accoglieva parzialmente i ricorsi, riducendo il reddito dichiarato per il 2004 ad euro 8.429,52 e quello relativo al 2005 ad euro 47.305,33.
Per la riforma della sentenza proponevano appello l’RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale la contribuente. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 2794 del 25/11/2014, accoglieva parzialmente l’appello principale dell’ufficio, rideterminando il reddito da recuperare a tassazione per il 2004 da euro 8.429,52 ad euro 11.766,61, e rigettava quello incidentale del contribuente.
A seguito della sentenza di appello e in pendenza del relativo giudizio di cassazione, era notificata al contribuente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa alle sanzioni consequenziali alla sentenza menzionata, oltre aggio e spese, per un importo complessivo pari ad euro 42.991,90.
La predetta cartella veniva impugnata dal contribuente avanti alla CTP di Ragusa, che rigettava il ricorso.
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello del contribuente, accoglieva il ricorso originario.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con unico motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 27.7.2000, n. 212, dell’art. 68 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, nonché dell’art. 19 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472».
L’Amministrazione finanziaria deduce che la CTR della Sicilia, nel rilevare l’omessa corrispondenza tra gli importi riportati nella cartella e quanto deciso con la sentenza di appello, abbia, erroneamente, fatto riferimento alla pronuncia di primo grado, espressamente richiamata nella motivazione, e ciò a fronte RAGIONE_SOCIALE puntuali deduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente, si rileva che, nel controricorso, il contribuente ha affermato di avere aderito, in relazione alle cartelle di pagamento oggetto della presente controversia, alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, senza peraltro produrre, diversamente da quanto ha indicato, la relativa documentazione.
Deve pertanto procedersi all’esame, nel merito, del ricorso.
A tale riguardo, si rileva che questa Suprema Corte, con ordinanza n. 35440 del 19/11/2021, accogliendo parzialmente, in relazione al recupero derivante dalle operazioni di prelevamento, il ricorso incidentale del contribuente, ha cassato con rinvio la sentenza n. 2794 del 25/11/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, su cui si fonda la cartella di pagamento impugnata nella presente controversia. E’ conseguentemente venuto meno il titolo sul quale si fondava la cartella impugnata nel presente giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.