Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11750/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1825/2014 depositata il 09/10/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria che, in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vibo Valentia che aveva rigettato il suo ricorso contro cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello UNICO presentata nel 2009 per il 2008.
La CTR, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle appellate ed escluso che la CTP fosse incorsa nella violazione dell’obbligo di motivazione , poiché i motivi di impugnazione non espressamente esaminati dovevano considerarsi implicitamente rigettati, ha considerato le singole doglianze, già proposte nell’atto introduttivo e asseritamente non esaminati dalla CTP – quali la nullità della cartella per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi, la nullità della notificazione per omessa relata e mancanza della data di notifica, l’erroneità ed illegittimità degli importi richiesti, l’omessa sottoscrizione della cartella nonché l’ulteriore motivo di gravame costituito dalla violazione dell’art. 6 della l. n. 212/2000 e dell’art. 36 bis del d.P.R., n. 602/1973.
I Giudici d’appello hanno respinto tutte le questioni, osservando che la cartella impugnata conteneva gli elementi minimi richiesti dal D.M. n. 321/1999, tra i quali non sono previste, a pena di nullità, le modalità di calcolo degli interessi; che per la notifica trovava applicazione l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 il quale prevede la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento e non richiede la redazione di una relata di notifica; che la questione della erroneità o illegittimità degli importi richiesti
era stata formulata genericamente mentre era onere del contribuente indicare l’errore in cui era incorsa l’Amministrazione; che era infondata la censura di omessa sottoscrizione della cartella; che trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis comma 2 lett. c), cit. non è richiesto il preventivo avviso di rettifica.
Il ricorso per la cassazione di questa sentenza si fonda su sette mezzi.
Resistono con controricorso sia l’RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. per non essersi la CTR pronunciata su specifiche domande formulate con l’atto d’appello.
1.1. Sebbene l’omessa indicazione della specifica censura ex art. 360 comma 1 c.p.c. cui va ricondotta la doglianza (in questo caso, n. 4) non infici l’ammissibilità della stessa, essendo chiaramente desumibile la deduzione di un error in procedendo (Cass. n. 10862 del 2018), il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
1.2. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni
prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021).
1.3. In questo caso è stata del tutto omessa l’indicazione dei motivi d’appello su cui non si sarebbe pronunziata la CTR, la cui motivazione appare invece assai dettagliata, avendo distinto per specifici capi le singole ragioni di gravame, partitamente esaminate.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza «per l”error in iudicando’ esplicitatosi nel difetto e/o insufficienza della motivazione», essendosi la CTR pronunziata in maniera generica e vaga su una serie di questioni sollevate con l’appello.
2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
2.2. E’ inammissibile laddove deduce l’insufficienza della motivazione perché in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. sez. un. 8053 del 2014).
2.3. Il motivo, poi, è infondato in quanto la motivazione attinge ampiamente il minimo costituzionale avendo preso posizione su ogni singola ragione di gravame: esaminata e respinta la questione del vizio di omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado, la CTR è passata all’esame dei motivi «che si lamenta siano stati trascurati dalla CTP» (mancata indicazione del calcolo degli interessi, nullità della notificazione della cartella, erroneo calcolo degli importi, omessa sottoscrizione della cartella) e dell’ulteriore motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 6 legge n. 212/2000 e dell’art. 36 bis d.P.R. n. 602/1973.
Con il terzo motivo deduce « ‘ error in iudicando ‘ commesso dai giudici di secondo grado, che non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia e segnatamente sulla necessità di indicazione sulla cartella esattoriale RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi legali, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza e ponendosi in contrasto con Cass. civ. n. 4516/2012», secondo cui «la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e RAGIONE_SOCIALE singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale».
3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
3.2. E’ inammissibile perché lascia oggettivamente incerto il contenuto della doglianza, non comprendendosi se si denunzi un vizio di omessa pronunzia ex art. 112 o una violazione o falsa applicazione di norme di legge in ordine al computo di interessi nella cartella di pagamento.
3.3. In ogni caso, non ricorre omessa pronuncia perché sulla questione la CTR ha preso specifica posizione, osservando che il contenuto della cartella è previsto dall’art. 6 D.M . n. 321/1999 e che «tali elementi risultano essere presenti nell’atto», aggiungendo altresì che l’indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo non costituisce
requisito previsto a pena di nullità; inoltre, va tenuto presente che sul contenuto della cartella esattoriale con riguardo agli interessi si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che « La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo » (Cass. sez. un. n.22281 del 2022); la seconda parte della massima, applicabile alla cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato e costituente primo atto che formalizza la pretesa per interessi, contraddice l’assunto della ricorrente, escludendo la necessità che siano specificati i singoli saggi di interesse o le modalità di calcolo.
Il quarto motivo denuncia «nullità della sentenza impugnata per l’ error in procedendo commesso dai giudici di secondo grado, che hanno ritenuto insussistente la nullità della notificazione della cartella esattoriale posta a fondamento del ricorso, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza», aggiungendo
che «la relata consegnata alla ricorrente era assolutamente bianca e priva di tutti gli elementi essenziali.»
4.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non prende posizione sulla motivazione con cui la CTR ha ritenuto l’infondatezza della doglianza e non spiega le ragioni per cui la decisione della CTR sarebbe errata, omettendo anche di indicare le norme sul procedimento notificatorio che sarebbero state violate a pena di nullità, mentre la decisione impugnata è solidamente ancorata al l’ orientamento di questa Corte secondo cui «la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione» (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016).
4.2. Oltre a ciò, va considerato che ogni eventuale nullità sarebbe stata sanata ex art. 156 comma 2 c.p.c. dal
raggiungimento dello scopo avendo la contribuente avuto tempestiva conoscenza dell’atto, tanto da aver proposto impugnazione in termini, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa. Invero, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 2019; Cass. n. 27561 del 2018).
Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2 d.lgs. n. 472/1997, per non aver la CTR accertato l ‘ illegittimità e/o erroneità degli importi richiesti.
5.2. Il motivo è inammissibile perché assolutamente generico, come già rilevato dalla CTR (« la censura…è stata genericamente formulate sin dal primo grado senza che venisse svolta una analitica disamina RAGIONE_SOCIALE somme »); la contribuente reitera la questione nei medesimi termini, osservando che la pretesa in cartella «ha ad oggetto somme di denaro eccessivamente superiori agli importi astrattamente riconducibili alle asserite omissioni indicate nella cartella» ovvero «importi assolutamente erronei, non dovuti o comunque spropositati» e affermando, del tutto apoditticamente, che RAGIONE_SOCIALE aveva calcolato gli interessi «sia sull’imposta eventualmente dovuta sia sulle sanzioni pecuniarie».
Con il sesto motivo deduce error in iudicando della CTR che non aveva dichiarato la nullità o inesistenza della cartella per difetto di sottoscrizione.
6.1. . Il motivo è infondato.
6.2. In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605 del 2019; Cass. n. 25773 del 2014).
Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 8 comma 24 d.l. n. 16/2012 conv. con mod con l. n. 44/2012, dell’art. 1 comma 1 d.l. n. 150/2013, conv. con mod. dall’art. 1 comma 1 l. n. 15/2014 e dell’art. 1 comma 8 d.l. n. 192/2014, perché, a seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, il funzionario che aveva sottoscritto l’atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata -il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, incaricato di funzioni dirigenziali ma non nominato in seguito a pubblico concorso – era privo di poteri, cosicché quell’atto era inesistente con conseguente inesistenza della cartella di pagamento.
7.1. Il motivo è palesemente infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui « In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia
eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i “funzionari di area terza” di cui al 18 contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l’agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività RAGIONE_SOCIALE cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del d.l. n. 16 del 2012 » (Cass. n. 22810 del 2015; Cass. n. 5177 del 2020).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di RAGIONE_SOCIALE in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e a favore
dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023.