Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
Cartella di pagamento Irpef
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25592/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato, domiciliata presso la medesima in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura
speciale per anno del AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1303/2016 depositata in data 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR del Lazio rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza n. 13999/2014 della CTP di Roma che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa a Irpef per l’ anno di imposta 2004.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a quattro motivi.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che ha altresì depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024.
Considerato che:
1. Il ricorrente propone quattro motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce che il giudice del merito non abbia rilevato la violazione dell’ art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, per la mancata notificazione di un avviso bonario.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce nullità della sentenza per non aver rilevato la violazione degli artt. 7, 16, 17 della l. n. 212 del 2000 e la conseguente inammissibilità della pretesa creditoria, non contenendo la cartella gli estremi dell’avviso di accertamento .
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce nullità della sentenza
per non aver tenuto conto della violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 , in quanto l’iscrizione a ruolo era avvenuta in data 30/04/2010 e la notifica della cartella era avvenuta in data 25/05/2011.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce nullità della sentenza per non aver rilevato l ‘ insanabile difetto di notificazione per violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. , in quanto la relata di notifica sarebbe stata apposta sul frontespizio dell’atto e non in calce al medesimo, ciò determinando nullità della cartella conseguente alla inesistenza della notifica.
RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la improcedibilità del ricorso, tardivamente depositato rispetto alla data di notifica (17/10/2016) ma l ‘eccezione è infondata in quanto il ricorso è stato spedito a mezzo posta in data 7/11/2016 ed è quindi tempestivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, disp. att. c od. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile, ove fa riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduzione preclusa nel caso di specie dalla disposizione dell’art. 348ter , comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7/08/2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 9/03/2015, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (Cass. 11/09/2020, n. 18867; Cass. 20/06/2019, n. 16554; Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass., Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
Quanto alla prospettata violazione di legge, il motivo non è fondato, posto che dalla sentenza della CTR emerge che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di un avviso di accertamento e quindi
costituisce atto di RAGIONE_SOCIALE della somma dovuta in base all’avviso stesso; pertanto appare non corretto il riferimento all’art. 6, comma, 5 della l. n. 212 del 2000 che prevede, nella formulazione vigente ratione temporis , che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del RAGIONE_SOCIALEo postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta .
Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.
Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, per quanto riguarda la denunciata violazione di legge, non avendo il contribuente riportato nel contenuto del ricorso le parti della cartella oggetto di contestazione.
E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950).
Il principio di specificità è quindi compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi,
di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. 14/04/2022, n. 12259).
Nessuno di tali adempimenti è stato compiuto dal contribuente, che nell’intero ricorso non fa alcun cenno al contenuto motivazionale della cartella e neanche alla sede processuale ove la relativa documentazione sia stata prodotta in giudizio, non mettendo la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’effettivo tenore della notificazione, con conseguente inammissibilità del motivo.
Il motivo è in ogni caso infondato, avendo questa Corte più volte precisato che, per quanto riguarda la motivazione della cartella di pagamento, emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, è sufficiente il riferimento all’atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (Cass. 12/11/2019, n. 28873; Cass. 22/06/2017, n. 15580; Cass. 8/10/2014, n. 21177).
I richiamati principi sono stati ribaditi, anche di recente, dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 14/07/2022, n. 22281, che, con specifico riferimento alla cartella di pagamento, che segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il « quantum » del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, ha affermato che la
stessa è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
5. Il terzo motivo è infondato in quanto, laddove fa riferimento al termine di quattro mesi per la notifica della cartella, decorrente dalla iscrizione a ruolo, appare evidentemente riferirsi alla previgente formulazi one dell’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 come sostituito dall’art. 11 d.lgs. n. 46 del 1999, ed in vigore dell’1/07/1999, che prevedeva che Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede .
Come è noto l ‘art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 193 del 2001 ha abrogato tale termine. Corte Cost. n. 280 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte liquidate ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973.
In conseguenza di tale intervento della Corte costituzionale, il d.l. n. 156 del 2005, all’art. 1, commi 5 -bis e 5ter , ha modificato l’art. 25 predetto (e tale disciplina è quella applicabile al caso di specie) e fissato nuovi termini di decadenza per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, prevedendo in particolare, per il caso di specie, che la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, sia notificata a pena di decadenza, entro il 31 dicembre … c) del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio .
6. L’ultimo motivo è inammissibile , per le medesime considerazioni già esposte in riferimento al secondo motivo, in quanto il contribuente nell’intero ricorso non fa alcun cenno alle modalità RAGIONE_SOCIALE notificazioni e neanche alla sede processuale ove la relativa documentazione sia stata prodotta in giudizio, non mettendo la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’effettivo tenore della notificazione.
Occorre appena precisare che caso di impugnazione, da parte del contribuente, di un atto per l’invalidità della notificazione dell’atto prodromico, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso o della cartella non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice tributario (Cass. 29/11/2022, n. 35014).
Inoltre, il motivo non si confronta con l’ulteriore considerazione dei giudici di merito relativa all’efficacia sanante della proposizione del ricorso, che costituisce un ‘ ulteriore ratio decidendi , in grado da sola di supportare la decisione impugnata.
Il ricorso va quindi rigettato. Alla soccombenza segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, ed accessori di legge; nonché in favore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.