Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 32701/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (PEC: EMAILordineforenseEMAILsalernoEMAIL);
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione
-intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3002/02/2019, depositata il 3.04.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Salerno rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento relativa ad Iva ed altro, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2012, relativa all’anno d’imposta 2011;
Oggetto:
Tributi
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettav a l’appello proposto dalla società, osservando, per quanto qui rileva, che:
nel caso in esame non si era verificata alcuna decadenza, dal momento che, indipendentemente dalla formazione ed esecutività del ruolo, la cartella di pagamento poteva essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
la censura relativa al formato della cartella andava disattesa, in quanto formulata per la prima volta in appello;
-erano prive di fondamento anche le eccezioni di mancata sottoscrizione della cartella e il mancato invio di avviso bonario, trattandosi di controllo automatizzato basato su quanto dichiarato dal contribuente;
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione rimanevano intimate;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ossia l’intervenuta decadenza della cartella di pagamento , che era stata notificata in data 25.08.2016 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, posto che l’anno d’imposta oggetto della pretesa impositiva era il 2011;
il motivo è inammissibile;
-a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, applicabile nel caso di specie (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 3.04.2019), non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
-la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’11.09.2012), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile
contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940);
la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto contiene una motivazione concisa, ma sufficiente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
il motivo è comunque inammissibile per difetto di specificità, non avendo la contribuente riprodotto nel testo del ricorso per cassazione la notificazione della cartella impugnata;
con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente, contraddittoria e perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’invio della comunicazione di irregolarità alla contribuente, la produzione della documentazione tratta dall’interrogazione della banca dati dell’Anagrafe tributaria, attestante l’invio di una lettera raccomandata, in mancanza della produzione di copia della comunicazione e dell’attestazione di ricevimento da parte della destinataria; precisa che la copia della comunicazione avrebbe permesso di verificare l’oggetto della stessa e se sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che imponevano l’invio della comunicazione;
a prescindere dai profili di inammissibilità per le ragioni già indicate in relazione al primo motivo di ricorso, il motivo è in ogni caso infondato;
l’eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis cit., costituisce, da un lato, mera irregolarità (Cass. n. 13759/2016) e non implica la nullità della cartella, e, dall’altro, la sanzione è dettata solo dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, in relazione al c.d. avviso bonario;
sul punto, peraltro, è costante l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716/2017). D’altra parte, secondo quanto condivisibilmente affermato da Cass. n. 795/2011, non v’è’ spazio per la notifica dell’avviso bonario quando “non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative’ ;
nella specie, la CTR, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha affermato che il controllo automatizzato era basato su quanto dichiarato dalla parte, con ciò escludendo l’esistenza di incertezze o rilevanti questioni interpretative;
con il terzo motivo, denuncia il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare d’ufficio l’inesistenza giuridica della notifica della cartella perché notificata a
mezzo PEC in formato pdf, anziché in formato p7m, limitandosi ad assumere che detta eccezione andava assolutamente disattesa anche perché formulata per la prima volta in appello;
anche questo motivo è inammissibile;
-l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, concerne l’omesso esame di un fatto ‘storico’, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” ( ex multis , Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
-la ricorrente non ha denunciato l’omesso esame di un fatto storico, ma si è limitata a sostenere che la censura sul formato della cartella di pagamento impugnata fosse rilevabile d’ufficio;
il motivo è in ogni caso inammissibile, avendo la CTR evidenziato che si trattava di un motivo nuovo, non proposto dalla contribuente con il ricorso introduttivo;
con il quarto motivo, denuncia la violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria e perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in violazione degli artt. 20 del d.P.R. 602/1973, 7 della l. n. 212/2000, 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 7 della l. n. 241/1990, per non avere la CTR dichiarato la nullità della cartella di pagamento, perché indicava solo la cifra degli interessi, senza
precisare la data a partire dalla quale era stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, non avendo la contribuente riprodotto nel testo del ricorso per cassazione le parti della cartella impugnata e degli atti difensivi relativi ai precedenti gradi del giudizio, necessarie per comprendere la doglianza e per verificare come la stessa sia stata formulata fin dal ricorso introduttivo;
in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese, non avendo le controparti svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2025.