Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30498 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti al n. 20628/2016 R.G. e al n. 27665/2018 R.G. proposti da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA),
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST.
MESSINA n. 2815/2015 depositata il 29/06/2015 e avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA – SEZ.DIST. MESSINA n. 2562/2017 depositata il 06/07/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
Nel giudizio r.g. 20628/2016 NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata in data 6 luglio 2006, avente ad oggetto i.n.v.i.m., oltre a sanzioni ed interessi, deducendo l’assoluta carenza di motivazione della cartella ed eccependo il giudicato, avente ad oggetto la cessazione della materia del contendere, in ordine al rapporto in esame.
1.1. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.
1.2.Nella sentenza di appello si legge che «la cartella di pagamento contiene tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni …NUMERO_DOCUMENTO -REGISTROINVIM-SANZ.PECUN. e, nelle note relative alla descrizione, SENT. C.T.R. N.18/97 e tutti gli elementi previsti dalle norme di riferimento. E’ infondato, pertanto, quanto asserito dall’appellante che la cartella è totalmente carente RAGIONE_SOCIALE indicazioni dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che hanno determinato l’adozione della cartella di pagamento, né tantomeno viene allegato o riportato l’atto cui si riferisce il credito. Va precisato, inoltre, che la sentenza n. 18/33/97 indicata in cartella, prodotta in giudizio dall’Ufficio, contiene chiaramente gli elementi utili alla individuazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la pretesa impositiva………sono prive di rilievo tutte le altre eccezioni e domande che non riguardano vizi propri della cartella».
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
1.4. Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio r.g. 27665/2018 NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta I.n.v.i.m. e di irrogazione sanzioni, adottato in base a sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 18/33/1997 e notificato in data 18 novembre 2000, contestandone la fondatezza ed in particolare il valore attribuito al terreno oggetto di cessione, a cui è riferibile l’imposta. Nel corso del giudizio il ricorrente ha allegato l’intervenuta sentenza n. 4057 del 1990 della Commissione tributaria provinciale di Messina, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’imposta ed alle sanzioni in esame.
2.1. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato in appello.
2.2. Nella sentenza di appello si legge che «la sentenza n. 4057/1990 decide su un ricorso del sig. NOME -R.g.r. n. 2195/83 -che nulla ha a che vedere con l’imposta Invim in contestazione nel presente processo», precisando che, in relazione alla vicenda in esame, le sentenze intervenute sono tutte sfavorevoli nei confronti del ricorrente e che è stato, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 18/33/1997.
2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
2.4.Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale del 17 ottobre 2023 la cause sono state riunite e decise.
CONSIDERATO
Preliminarmente il collegio dispone la riunione del ricorso r.g. 27665/2018 a quello r.g. 20628/2016, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi di impugnazione (r.g. 27665/2018) avverso avviso di liquidazione i.n.v.i.m., notificato in
data 18 novembre 2000, e di ulteriore impugnazione (r.g. 20628/2016) avverso la conseguente cartella di pagamento i.n.v.i.m., notificata in data 6 luglio 2007, nei confronti del medesimo contribuente.
Nel giudizio (successivo ma logicamente preliminare) r.g. 27665/2018, avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta I.n.v.i.m. e di irrogazione sanzioni, adottato in base a sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 18/33/1997, il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 324, 329 e 342 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., atteso che la sentenza n.4057/1997 è passata in giudicato all’esito del rigetto dell’appello con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 42 del 1997, non impugnata e, quindi, successivamente alla sentenza oggetto del presente atto impositivo, sicché prevale rispetto ad essa; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ., non essendosi pronunciato il giudice di appello sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Amministrazione, di carattere meramente assertivo e ripetitivo RAGIONE_SOCIALE difese di primo grado.
2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si è eccepito il giudicato sulla vicenda in esame, è inammissibile, in quanto difetta di specificità e di autosufficienza, non confrontandosi con il passaggio motivazionale preciso della sentenza impugnata, in base al quale il giudicato invocato si riferisce ad altro rapporto di imposta e non precisando neppure in quale sede processuale è stata prodotta la sentenza invocata con la relativa attestazione di passaggio in giudicato. A ciò si aggiunga che proprio gli atti presenti nel fascicolo di parte, prodotto dal ricorrente, (avvisi di liquidazione i.n.v.i.m. e imposta di registro; sentenza n. 4057/1990 e relativo appello dell’Amministrazione), confermano la decisione impugnata e, cioè, la riferibilità della sentenza invocata n. 4057/1990 ad altro
avviso di liquidazione (recante lo stesso numero n. 85645), avente ad oggetto, l’imposta di registro e non l’i.n.v.i.m.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si è denunciata l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, è infondato, alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (in questo senso, ad esempio, Cass., Sez. 5, 6/12/2017, n. 29191, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’ eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). Nel caso di specie, difatti, il giudice di appello, nel pronunciarsi sul merito dell’appello, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità, peraltro, evidenziando la specificità dell’impugnazione nella prima parte della pronuncia, dedicata allo svolgimento del processo.
3.Nel giudizio anteriore r.g. 20628/2016, avente ad oggetto cartella di pagamento i.n.v.i.m., il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 3 della l. n. 241/1990 e 7 della l. n. 212/2000, unitamente alla motivazione apparente della sentenza, in ordine al lamentato difetto di motivazione della cartella, con particolare riguardo alla mancanza di chiarezza relativamente al tributo dovuto (imposta di registro o i.n.v.i.m.); 2) e 3) la violazione, unitamente all’omesso esame di fatti decisivi ed all’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., degli artt. 1306 cod.civ., 54 d.P.R. n. 634 del 1972 e 6 d.P.R. n. 636 del 1972, 36 d.lgs. n. 546 del 1992, non essendosi tenuto conto del giudicato formatosi nei confronti dei coobbligati in ordine alla determinazione del valore dell’immobile (sentenza n. 123/26/2006 della Commissione tributaria regionale per la Sicilia) e
del giudicato formatosi nei propri confronti (sentenza n. 4057/1990 della Commissione provinciale tributaria di Messina), oltre che dell’annullamento dell’avviso di liquidazione i.n.v.i.m. da parte della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 518/10/2008; 4) la violazione, unitamente all’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., degli artt. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo i giudici di merito ignorato la richiesta disapplicazione della sanzioni, connessa all’abrogazione dell’i.n.v.i.m.; 5) la violazione, unitamente all’omesso esame sui fatti decisivi, ed all’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., essendo stata eccepita sin dal giudizio di primo grado la prescrizione del credito in esame, azionato dopo 16 anni dalla sentenza n. 4057/90 della Commissione provinciale tributaria di Messina.
3.1.Il primo motivo, avente ad oggetto la motivazione della cartella e della sentenza, è inammissibile, atteso che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale -il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente (o allegare o indicare con precisione la sede processuale di produzione) l’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass., Sez. 5, 6/11/2019, n. 28570). A ciò si aggiunga che la sentenza si sofferma in modo puntuale ed esaustivo sul profilo della motivazione della cartella, adottando una soluzione conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con
il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione; tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella -secondo una interpretazione non puramente formalistica dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (così Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722). Nel caso di specie, difatti, la cartella non è il primo atto impositivo, ma è seguita ad un avviso di liquidazione, impugnato, ed ad una sentenza, di cui sono stati indicati gli estremi nella cartella, come precisato nella sentenza impugnata.
3.2. Il secondo e terzo motivo, con cui si sono invocate altre sentenze, sono infondati, atteso che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass., Sez. 5, 29/11/2021, n. 37259).
Più precisamente, per quanto concerne le sentenze invocate favorevoli al contribuente, si tratta invero di sentenze che hanno ad oggetto l’avviso di liquidazione, il cui annullamento comporterebbe la caducazione della cartella, ma che non rilevano nel giudizio avverso la cartella di pagamento, in cui possono essere fatti valere solo vizi propri della cartella, come correttamente osservato nella sentenza impugnata. Peraltro, deve evidenziarsi che la sentenza n. 518/10/2008 della Commissione provinciale di Messina è stata ribaltata in appello, con la sentenza n. 2562/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, avverso cui il contribuente ha proposto ricorso per cassazione (r.g. 27665/2018), trattato all’odierna udienza, e riunito al presente. Proprio nella sentenza di appello, che ribalta quella di primo grado favorevole al contribuente, si legge che «la sentenza n. 4057/1990 decide su un ricorso del sig. NOME -R.g.r. n. 2195/83 -che nulla ha a che vedere con l’imposta Invim in contestazione nel presente processo».
Per quanto concerne, invece, la sentenza favorevole ai coobbligati in solido, deve ricordarsi che, in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., vale, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto; al contrario, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (Cass., Sez. 5, 05/07/2011, n. 14814). Nel caso di specie, dalla sentenza di appello n. 2562/2017 della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, avente ad oggetto l’avviso di liquidazione, si legge che «la pretesa dell’ufficio si basa sul passaggio in giudicato di una sentenza (18/33/97 del 22.4.97) con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rideterminava il valore dell’immobile».
3.3.Pure è infondato il quarto motivo con cui il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, unitamente all’omesso esame di fatti decisivi ed all’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo i giudici di merito ignorato la richiesta disapplicazione della sanzioni, connessa all’abrogazione dell’i.n.v.i.m.
Il motivo è infondato, non solo perché la debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni è oggetto dell’avviso di accertamento e non può, quindi, essere contestata in sede di impugnazione avverso la cartella di pagamento, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, ma anche alla luce dell’orientamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, secondo cui, in tema di successione di norme, qualora, nonostante la modificazione normativa, l’imposta continui ad essere dovuta per il passato, restando fermo il presupposto impositivo, anche la sanzione resta applicabile, segnando tale modificazione solo il passaggio tra due contesti giuridici con le correlate situazioni di fatto, cosicché estendere al primo il trattamento riservato al secondo, sia pure ai soli fini sanzionatori, si traduce in un’inammissibile applicazione della nuova norma ad un contesto diverso da quello al quale essa si riferisce (Cass., Sez. U., 27/04/2022, n. 13145).
3.4 . L’ultimo motivo concernente la prescrizione è inammissibile. Invero, pur dovendosi precisare che la prescrizione, laddove maturata dopo l’avviso di liquidazione, assurge a vizio proprio della cartella di pagamento, il motivo è formulato in modo aspecifico, non confrontandosi con l’argomentazione della
sentenza di appello che, al contrario, fa riferimento ad una prescrizione maturata anteriormente all’avviso di liquidazione, e individuando un dies a quo non pertinente e, cioè, una sentenza di cessazione della materia del contendere, da cui, non è derivata alcuna pretesa tributaria. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’eccezione non tiene conto dell’atto impositivo che ha preceduto la cartella di pagamento, interrompendo la prescrizione.
In conclusione, previa riunione RAGIONE_SOCIALE cause r.g. 20628/2016 e 27665/2018, entrambi i ricorsi devono essere rigettati e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dispone la riunione del ricorso r.g. 27665/2018 a quello anteriore r.g.20628/2016;
rigetta entrambi i ricorsi;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME