Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34895 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3954/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, res.in Calice Ligure INDIRIZZO), rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Genova, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.1401 del 26.10.2018 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
§ 1 . NOME COGNOME propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha annullato la pretesa impositiva portata da dieci cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione da lei opposto, confermandola in relazione ad ulteriori cinque cartelle.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
-nel caso, come quello di specie, di definitività ed irretrattabilità del credito tributario in via amministrativa, e non in forza di accertamento giurisdizionale irrevocabile, il termine di prescrizione restava quello proprio del tributo originario (nella specie, di 5 anni), non prolungandosi al decennio;
-sulla base di questa regola, già affermata dalla RAGIONE_SOCIALE, dieci cartelle poste a base dell’avviso di intimazione impugnato dovevano ritenersi effettivamente prescritte;
-per le residue cinque cartelle, l’eccezione di prescrizione quinquennale era invece infondata poiché l’agente della riscossione aveva prodotto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo veicolare quale idoneo atto interruttivo;
-quanto alla lamentata nullità di alcune notifiche per avvenuta consegna a mani del portiere dello stabile, non accompagnata dall’invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), rilevava il fatto che il consegnatario si fosse qualificato come soggetto <> senza fare riferimento alle funzioni di portiere, sicché ricorreva la presunzione legale della qualità dichiarata, non superata da rigorosa prova contraria da parte della contribuente (art. 139, co. 2^, cod.proc.civ.).
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso la COGNOME lamenta violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunché sulla domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) alla restituzione dei tributi medio tempore versati sulla base RAGIONE_SOCIALE cartelle dichiarate prescritte.
§ 2.2 Il motivo è inammissibile, lamentando l’omessa pronuncia, da parte della Commissione Tributaria Regionale, su una domanda (quella di condanna al rimborso) non direttamente proponibile in giudizio; da qui la non invocabilità nella specie della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., relativo alla necessaria correlazione tra il deciso e le domande siccome ammissibilmente e ritualmente proposte.
L’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie è regolata dagli articoli 68 e seguenti d.lgs. 546/92 (successivamente modificate).
Nella formulazione qui applicabile ratione temporis , l’art.68 prevede che se il ricorso viene accolto, il tributo versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal giudice tributario con sentenza (maggiorato degli interessi di legge) debba essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza stessa; qualora il rimborso non venga eseguito nel termine indicato, il contribuente può agire in ottemperanza ex articolo 70 d.lgs. 546/92 avanti alla commissione tributaria provinciale, ovvero – in caso di pendenza del giudizio in grado successivo – alla commissione tributaria regionale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado).
In caso di sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, l’articolo 69 d.lgs. 546/92 stabilisce la immediata esecutività, con obbligo dell’amministrazione di procedere al pagamento entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia, se prevista dalla legge; anche in tal caso la mancata esecuzione della sentenza ammette il contribuente ad agire per l’ottemperanza.
Come messo più volte in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, le regole in esame vanno contemperate con la natura impugnatoria del
processo tributario e, in particolare, con la previsione di cui all’articolo 19 lett.g) d.lgs. 546/92, che include tra gli atti impugnabili anche <>.
Si è dunque affermato (Cass.n. 20616/08) che la richiesta di rimborso proposta al giudice d’appello <>, impedendo di ricondurre l’oggetto del giudizio all’accertamento di un’obbligazione. Quindi, prevedendo l’art.68 cit. il rimborso d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, <>.
Sulla stessa linea si pone Cass.n. 30368/18 secondo la quale: <>.
Di questo principio è stata fatta applicazione anche con riguardo alla richiesta del contribuente di ottenere una pronuncia di condanna dell’Amministrazione alla restituzione da parte del giudice tributario adito in
sede di rinvio ex art. 63 d.lgs. 546/92, essendosi in proposito parimenti stabilito (Cass.n. 7222/16) che <>.
Ora, nel caso di specie si è appunto in presenza, non già di una domanda avente ad oggetto l’impugnazione di un diniego (espresso o tacito) di rimborso rinveniente da un accertamento giurisdizionale favorevole al contribuente (non risultando infatti alcuna istanza di rimborso a tal fine presentata in sede amministrativa), bensì di una domanda diretta non di annullamento ma di accertamento dell’obbligo restitutorio (indebito ex lege ) e di conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli articoli 149 cod.proc.civ. e 7 comma 5^ legge 890/82. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto ben notificate le cinque cartelle ritenute non prescritte, nonostante che la notificazione fosse avvenuta non a mani presso la residenza o il domicilio, ma a mezzo posta ai sensi della l. 890/82 (a mani del portiere); e che non fosse mai stata fornita da RAGIONE_SOCIALE la
prova dell’avvenuto invio della raccomandata informativa, ovvero comunicazione di avvenuta notifica (Can).
§ 3.2 Il motivo è inammissibile perché ricostruisce in maniera apodittica, alquanto approssimativa e non verificabile le modalità di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle in concreto seguite dal concessionario.
Tali modalità non solo non vengono adeguatamente riportate e ricostruite in ricorso, ma neppure potrebbero essere desunte sulla base degli atti di causa, dal momento che la ricorrente ne ha tralasciato l’allegazione al ricorso stesso, e neppure ha indicato la sede di giudizio nella quale queste risultanze imprescindibili (non liberamente attingibili in sede di legittimità, perché prive della natura di atti processuali) siano state versate in causa e siano quindi direttamente riscontrabili con l’immediatezza e la concentrazione immanenti alla decisione di legittimità.
Va anzi osservato come neppure sia dimostrato, né la circostanza è altrimenti evincibile, che la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle in questione sia effettivamente avvenuta nelle forme della legge 890/82 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.
In sentenza, il collegio regionale dà genericamente conto solo del fatto che la contribuente aveva lamentato la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche all’intimazione impugnata, in quanto <>. Con ciò lasciando intendere che tra le modalità di notificazione concretamente eseguite vi era stata, appunto, anche quella dell’esecuzione diretta, non tramite messo notificatore, da parte del concessionario a mezzo del servizio postale.
E la lacuna in ricorso risulta tanto più grave in considerazione del fatto che, con la doglianza in esame, si reitera l’eccezione di nullità della notificazione perché eseguita a mani del portiere senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica (Can); incombente, quest’ultimo,
in realtà non necessario allorquando la notificazione da parte dell’agente della riscossione sia avvenuta (come da RAGIONE_SOCIALE sostenuto in controricorso) con modalità diretta attraverso l’ordinario servizio postale raccomandato.
La doglianza dunque neppure si fa carico del costante indirizzo applicativo secondo cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l’ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.
Ha stabilito Cass.n. 28872/18 che <>
Cass.n. 12083/16 ha parimenti affermato che <>.
Sempre in fattispecie di notificazione diretta della cartella mediante consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile, ha osservato Cass.n. 10037/19 che -non applicandosi le norme di cui alla l. 890/82 <>.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 n. 4 cod.civ., 11 legge 504/92 e 115 cod.proc.civ.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la prescrizione altresì RAGIONE_SOCIALE residue cartelle di pagamento, posto che la notifica del fermo amministrativo, avvenuta nel 2015, non poteva avere valida efficacia interruttiva, essendosi a quella data già maturata la prescrizione quinquennale su tributi (Ici) dovuti per gli anni dal 2002 al 2005.
§ 4.2 Questo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
Va premesso che, quanto a corretta applicazione della normativa di riferimento (unico profilo rilevante nella presente sede di legittimità), il collegio regionale ha esattamente escluso che la definitività della pretesa impositiva conseguente alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, e non alla formazione di un titolo giurisdizionale definitivo, possa comportare l’applicazione generalizzata ed indistinta del termine decennale di prescrizione (altrimenti invocabile in ordine all’ actio judicati ), con ciò governando la fattispecie alla luce di quanto stabilito da Cass.SSUU n. 23397/16, pure citata in sentenza. Ed è proprio nell’osservanza, e non nella violazione, di questo principio che il giudice di merito – vagliando selettivamente tutte le cartelle ad oggetto tributario devolute al suo esame – ha appurato che per alcune la prescrizione era effettivamente maturata, non così per altre. Ciò in ragione del fatto che per queste ultime, pur a fronte della risalenza dell’annualità di imposta, l’amministrazione aveva
tuttavia provveduto alla notificazione di validi atti interruttivi, tra i quali il fermo amministrativo di veicolo.
Ebbene, ciò posto, la doglianza in esame risulta anch’essa gravemente lacunosa nella descrizione della fattispecie e dei profili lamentati, non venendo indicato, in particolare, l’elemento fondamentale costituito dalla sequenza temporale degli atti posti in essere dall’amministrazione finanziaria, ovvero dall’agente per la riscossione, così da far emergere l’errore denunciato nella asserita inidoneità interruttiva di determinati atti (tra cui la stessa intimazione ad adempiere oggetto del giudizio) e quindi nel mancato rilievo della prescrizione.
Ove ciò non bastasse, emerge poi la palese e concorrente causa di inammissibilità data dal fatto che il collegio regionale non avrebbe <> (ricorso, pag. 8) con ciò introducendosi nel presente giudizio di legittimità la sollecitazione di una rivisitazione documentale e probatoria dell’eccezione di prescrizione, di certo non consentita specialmente a fronte della delibazione di tale eccezione da parte del giudice di merito.
E questa sollecitazione viene poi dedotta, non nei limiti in cui sia oggi ancora deducibile in sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 350 co. 1^ n.5) cod.proc.civ. (eventualmente attraverso l’omesso esame di un documento di cui si assuma ed illustri la decisività), bensì attraverso la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n.3) della norma citata, vale a dire attraverso una denuncia che all’opposto di quanto sostenuto in ricorso – presupporrebbe un quadro fattuale acclarato.
§ 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 cod.proc.civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente compensato le spese di lite per
<>, nonostante che si vertesse non già di soccombenza reciproca, quanto di parziale accoglimento della domanda della contribuente in misura di almeno il 70-80%.
§ 5.2 Il motivo è infondato.
Dalla sua stessa formulazione si evince come il giudice di merito abbia accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente solo in relazione a dieci cartelle ad oggetto tributario devolute in giudizio, per contro respingendola in ordine alle cinque residue.
Il giudizio di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ha trovato dunque testuale ed adeguata motivazione proprio nel richiamo dell’ art. 92, co. 2^, cod.proc.civ., per quanto si tratti non di soccombenza reciproca, ma solo di parziale accoglimento (Cass. SU n. 32061/2022 e ss.).
Per il resto, non può che farsi qui applicazione del fermo indirizzo secondo cui: <> (Cass. n. 26912/20, 21400/21 ed altre).
§ 6. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore di NOME; la liquidazione avviene come in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito;
-v.to l’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,