Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6654/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7723/5/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata in data 12.9.2018, non notificata;
nonché sul ricorso proposto da
Cartella ex art. 36 bis d.p.r. 600/73. Diniego agevolazione ex art. 6 e 7 d.l. n. 119/2018, conv. in l. 136/2018.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma
-Ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
–
Resistente
–
avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato dall’RAGIONE_SOCIALE in data 23.7.2020;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 9.9.2025;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/72 della dichiarazione IRAP 2012 per l’anno di imposta 2011.
La C.T.P. di Salerno accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere con avviso di accertamento, al fine di disconoscere il credito di imposta utilizzato in compensazione.
La C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, respingeva il gravame, ritenendo che l’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis era illegittima, in quanto l’omessa dichiarazione o la dichiarazione ultra tardiva non impediscono al contribuente di vedersi riconosciuto il credito di imposta, previa dimostrazione della sua esistenza, nella specie non contestata dall’Ufficio.
Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, al fine di chiedere la sospensione del giudizio ex art. 6 del d.l. n. 119/2018.
A seguito della notifica del diniego della definizione agevolata, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la trattazione della causa.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, notificato via pec in data 23.7.2020.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 9.9.2025.
CONSIDERATO CHE:
1.Con l’unico motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.» – l’RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che fosse consentito alla contribuente di utilizzare in compensazione un credito Irap risalente a ben sei anni prima (2007), non esposto nella dichiarazione dell’anno di imposta in cui era maturato, nonostante la relativa dichiarazione fosse stata presentata solo nell’anno 2012. Non sarebbe necessario, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., notificare una comunicazione di irregolarità o un avviso di accertamento, posto che il contraddittorio è necessario solo nelle ipotesi specificamente disciplinate dal legislatore ed alle condizioni da esso stabilite e quindi, in base al combinato disposto degli articoli 36 ter d.p.r. 600/73 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000, nelle ipotesi di controllo formale, laddove emergano incertezze su dati rilevanti della dichiarazione. Nel caso in esame, di contro, non vi era alcuna incertezza, atteso che la cartella di pagamento era stata emessa al fine di contestare il credito utilizzato in compensazione, per aver omesso la contribuente la presentazione nei termini della dichiarazione e dunque a seguito di un mero controllo cartolare. Il giudice del merito avrebbe peraltro dovuto pronunciarsi sulla
effettiva esistenza del credito, che la contribuente era tenuta a dimostrare, anziché limitarsi ad una generica affermazione, priva di riferimenti alla documentazione contabile prodotta dalla parte appellata.
Contro il diniego di definizione agevolata, notificato il 23.7.2020, il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso deducendo la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 sull’assunto che la cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73 non può essere qualificata quale atto di mera riscossione, avendo piuttosto natura di atto impositivo, trattandosi del primo atto con il quale l’ente impositore avanza la pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
Occorre esaminare prioritariamente il ricorso -tempestivamente proposto, tenuto conto della sospensione dei termini stabilita dalla legislazione emergenziale da Covid 19 -, contro il diniego di definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, ricorso che questa Corte reputa fondato.
3.1. Il diniego risulta infatti motivato in base alla considerazione che la cartella di pagamento oggetto di lite sia un mero atto di riscossione e quindi non definibile ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito in L. 136/2018. Sul punto, in analoghe vicende, questa Corte ha già applicato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della definizione agevolata, l’individuazione dell’atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì sulla circostanza che si tratti o meno di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). In altri termini, l’atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente
una prestazione determinata nell’ an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione), a condizione che le contestazioni sollevate non riguardino esclusivamente vizi propri della cartella, ma investano anche la fondatezza della pretesa impositiva.
3.2..Nel caso di specie, è stato contestato il merito della pretesa tributaria, avendo la parte contribuente rivendicato il legittimo utilizzo del credito Irap nella dichiarazione presentata nel 2012.
Vertendosi pertanto in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego di condono va accolto; di conseguenza, non essendovi altre contestazioni sul punto, avendo la società prodotto la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata, il giudizio può essere dichiarato estinto.
Le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate, in ragione dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nel corso del giudizio.
In considerazione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018 e dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME