Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4611 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4611  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2546/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIO  NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio in INDIRIZZO, giusta procura speciale;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Campania  sez.  staccata  di  Salerno  n.  5432/5/2014,  depositata  il  4 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO  NOME  AVV_NOTAIO,  che  ha  chiesto  la
Oggetto: Esportazioni fuori dal territorio UE – Prova dell’avvenuta esportazione.
sospensione del giudizio in attesa del pagamento dell’ultima rata e, in subordine, il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento per Iva per  l’anno  200 6  nei  confronti  della  RAGIONE_SOCIALE  con  cui,  in  relazione  ad alcune cessioni (nella specie, di pedane da impiegare come imballaggi) alla società RAGIONE_SOCIALE in Svizzera, riteneva non applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 8, primo comma, let t. a), d.P.R. n. 633  del  1972,  risultando  le  fatture  sprovviste  della  vidimazione dell’ufficio doganale.
L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’effettività della vendita estera, accolta dalla CTP di Avellino, era rigettata dalla CTR in epigrafe.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con un motivo. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria con cui chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016.
Con  ordinanza  interlocutoria  n.  12676/2022  venivano  chiesti chiarimenti sulla congruità della definizione in relazione all’oggetto del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che la contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per le cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento di cui al giudizio, chiedendo,  quindi,  la  declaratoria  di  cessazione  della  materia  del contendere.
Le parti, cui sono state chieste informazioni in ordine all’effettiva e piena corrispondenza tra procedura di definizione agevolata e oggetto del giudizio, non hanno fornito alcun ulteriore elemento.
Occorre tuttavia osservare che la parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto, manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso, sicché, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione agevolata, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
L ‘andamento del giudizio e l a condotta processuale RAGIONE_SOCIALE parti giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
 Trattandosi  di  causa  sopravvenuta  di  inammissibilità,  non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dell’art.  13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso  per  sopravvenuta  carenza d’interesse. Compensa le spese di legittimità.
Deciso in Roma, il 19 dicembre 2023