Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33205 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33205 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3914/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
COPPOLA PAOLA (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
-intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LECCE n. 1850/2022 depositata il 01/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 1^/6/2015 il RAGIONE_SOCIALE notificò alla società ricorrente un avviso di pagamento per contributi di bonifica 2014. Il successivo
4/2/2016 RAGIONE_SOCIALE, incaricata della riscossione, notificò alla medesima un ulteriore avviso contenente sollecito di pagamento e il 17/6/2016 un’ingiunzione di pagamento per il medesimo titolo.
La società impugnò quest’ultima ingiunzione avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con sentenza n. 3746/2017, respinse l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE in ordine all’effetto preclusivo della mancata impugnazione degli avvisi e accolse il ricorso ritenendo difettasse la prova del credito consortile.
Avverso tale pronuncia si appellò il RAGIONE_SOCIALE mentre RAGIONE_SOCIALE rimase contumace. Nel contraddittorio con la società e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Regionale Tributaria di Lecce accolse l’appello del RAGIONE_SOCIALE ritenendo invece che, in p articolare, gli avvisi/solleciti di pagamento notificati alla ricorrente nel giugno 2015 e nel febbraio 2016 contenessero tutti gli elementi caratterizzanti la cartella e idonei a consentire l’esercizio del diritto di difesa, da ritenersi pertanto autonomamente impugnabili. Il giudice di secondo grado ritenne pertanto che l’ingiunzione potesse essere impugnata solo per vizi propri, e non per quelli dell’atto presupposto e pertanto della pretesa tributaria sottostante, valutando inoltre che la conseguente decadenza potesse essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ricorre per Cassazione la società sulla base di due motivi di censura. Pur notificati telematicamente i ricorsi al RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE il 30/1/2023, essi sono rimasti intimati.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato come la ricorrente, in data 21/11/2025, abbia depositato telematicamente un contratto, sottoscritto digitalmente, tra gli altri, dal legale rappresentante della ricorrente e dal difensore, redatto in data 30/01/2024. Mediante tale accordo il predetto rappresentante legale, anche in nome di numerose altre società e in relazione a diversi contenziosi con il RAGIONE_SOCIALE, si impegnava a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE intimato, entro
il 09/02/2024, le somme di cui al prospetto allegato, tra le quali è il contributo oggetto di questo procedimento (€ 3.607,00 per l’anno 2014).
1.1 Pur non essendo noto se le obbligazioni ivi dedotte siano state adempiute, questa Corte non può che prendere atto dell’accordo e del conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., costituente condizione dell’azione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.2 Poiché gli intimati non hanno resistito nella fase di legittimità, le spese della fase di legittimità possono essere integralmente compensate. Non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002 atteso che la causa di inammissibilità, di natura definitoria, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse .
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME