Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4642 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4642 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2542/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio in INDIRIZZO, giusta procura speciale;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 5431/5/2014, depositata il 4 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la
Oggetto: Esportazioni fuori dal territorio UE – Prova dell’avvenuta esportazione.
sospensione del giudizio in attesa del pagamento dell’ultima rata e, in subordine, il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento per Iva per l’anno 2008 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con cui, in relazione ad alcune cessioni (nella specie, di pedane da impiegare come imballaggi) alla società RAGIONE_SOCIALE in Svizzera, riteneva non applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, risultando le fatture sprovviste della vidimazione dell’ufficio doganale.
L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’effettività della vendita estera, accolta dalla CTP di Avellino, era rigettata dalla CTR in epigrafe.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con un motivo. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza l a contribuente depositava memoria con cui chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016.
Con ordinanza interlocutoria n. 12676/2022 venivano chiesti chiarimenti sulla congruità della definizione in relazione all’oggetto del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che la contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per le cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento di cui al giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le parti, cui sono state chieste informazioni in ordine all’effettiva e piena corrispondenza tra procedura di definizione agevolata e oggetto del giudizio, non hanno fornito alcun ulteriore elemento.
Occorre tuttavia osservare che la parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto, manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso, sicché, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione agevolata, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
L’andamento del giudizio e l a condotta processuale RAGIONE_SOCIALE parti giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dell’art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa le spese di legittimità.
Deciso in Roma, il 19 dicembre 2023