Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20262 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9664/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME DI NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, il solo NOME COGNOME rappresentato e difeso anche dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME con studio in Potenza INDIRIZZO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 343/2016 depositata il 12/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 21 dicembre 2010 la Guardia di Finanza di Potenza poneva in avviava una verifica a carico della società “RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il controllo dell’adempimento degli obblighi ai fini IVA ed II.DD. in relazione agli anni di imposta 2009 e 2010. Successivamente, il controllo veniva esteso agli anni dal 2005 al 2008 ed in relazione a tale periodo veniva redatto processo verbale di constatazione in data 20.10.2011.
In particolare, in relazione alle annualità 2005, 2007 e 2009 la Guardia di Finanza constatava che la società aveva contabilizzato fatture passive, emesse dal RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto lavori relativi alla costruzione di un opificio industriale, con indicazione generica della prestazione resa tale da non consentire il controllo di inerenza ed effettività dei costi, anche in carenza di documentazione contabile ed extra il contabile.
Contestava altresì la contabilizzazione di fatture passive emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, aventi ad oggetto fornitura di pellami. A riguardo, i verificatori rilevavano che la ditta COGNOME non esercitava l’attività di commercio pellami, ma solo di rappresentanza; non aveva una sede effettiva né dipendenti; la sede dichiarata coincideva con uno studio contabile; non aveva dipendenti ed era evasore totale.
Inoltre, con riferimento all’anno 2009 veniva rilevato che la società aveva portato in deduzione spese per vitto e alloggio non inerenti
all’attività svolta; perdite su crediti sprovviste del requisito dell’inerenza; spese per automezzi, sprovviste dei requisiti di cui all’ar. 109 TUIR, spese per viaggi e acquisti non inerenti.
Sulla base di ciò, i militari disconoscevano l’Iva relativa alle fatture contestate e portata in detrazione, e della corrispondente componente negativa di reddito, ritenendo tali operazioni oggettivamente inesistenti.
Sulla scorta del PVC redatto, notificato alla parte mediante consegna, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Potenza emetteva distinti avvisi di accertamento sia nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE rettificando il reddito di impresa in rettifica del reddito di impresa nei confronti della società, in relazione agli anni 2005, 2007 e 2009 e, con riferimento agli anni 2005 e 2009, avvisi in rettifica del reddito di partecipazione dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME.
La società e i soci impugnavano con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento, dinanzi alla CTP di Potenza che con la sentenza n. 701/2/2014 depositata in data 26/09/2014, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR di Potenza. Resistevano la società e i soci con appello incidentale.
La CTR adita, con sentenza n.343/01/2016 pronunciata in data 01/03/2016 e depositata in data 01/03/2016, rigettava l’appello incidentale e principale.
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resistono la società e i soci con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 56 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n.
4) c.p.c., per non aver la CTR rilevato che il motivo di doglianza oggetto dell’appello incidentale, meramente riproposto, era stato espressamente respinto dalla CTP con conseguente formale soccombenza sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 3 e 60 D.P.R. n. 600/1973, art. 57 D.P.R. n. 633/1972, come modificati dai commi 24 e 25 dall’art. 37 D.L. 223/2006, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto inoperante il raddoppio dei termini in relazione a tutti gli avvisi di accertamento, erroneamente considerandoli tutti notificati nell’anno 2012.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’atto di appello dell’Ufficio enunciasse in modo compiuto le ragioni di impugnazione, indicasse i capi della sentenza di cui si chiedeva la riforma e le ragioni sottese.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.lgs. 546/1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da carenza di motivazione ovvero da motivazione meramente apparente laddove ha affermato che ‘le eccezioni poste a base dell’accoglimento restano, quindi, interamente assorbite nelle valutazioni di diritto e, per quanto attiene al merito, esse risultano ampiamente espresse già nella sentenza gravata per cui, questo Collegio, ritiene, a latere, condividere le valutazioni fatte dal primo Giudice’.
Merita preliminarmente rilevare che NOME COGNOME è da ritenersi costituita anche in proprio. Ancorché la stessa non sia mentovata nell’intestazione del controricorso, risulta aver sottoscritto due volte la procura: la prima quale legale rappresentante della
società; la seconda -può ragionevolmente desumersi -giustappunto a titolo personale.
Ciò premesso, con atto del 7 maggio 2025, si è costituito per il solo NOME COGNOME in aggiunta al precedente difensore NOME COGNOME altro difensore, in persona dell’avvocato NOME COGNOME Quest’ultimo ha dedotto che ‘ Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno presentato le domanda di agevolazione ritualmente onorate ‘. Ciò implica il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di interloquire con nota scritta, entro giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, sul contenuto di quanto dedotto dalla contribuente nella richiamata memoria depositata agli atti del giudizio.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo la causa, invitando l’Agenzia delle entrate ad interloquire con nota scritta, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, su quanto dedotto dalla difesa di NOME COGNOME con nota del 7 maggio 2025, in ordine all’avvenuta proficua definizione agevolata dei debiti fiscali rientranti nel perimetro della presente procedura.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.