Carenza di Interesse Sopravvenuta: Quando il Ricorso Perde di Senso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un processo possa concludersi per una carenza di interesse sopravvenuta. Questo principio si applica quando, durante lo svolgimento di un giudizio, l’obiettivo per cui era stato avviato viene raggiunto attraverso altre vie, rendendo di fatto inutile una pronuncia del giudice. Vediamo come la Corte di Cassazione ha applicato questo concetto a un contenzioso tributario.
I Fatti del Caso: Il Contenzioso Tributario
Una società agricola e una sua socia si trovavano al centro di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate a causa di una cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2005. La cartella era stata emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento.
I contribuenti avevano impugnato gli atti impositivi, portando la questione fino alla Corte di Cassazione. Parallelamente, però, la società aveva aderito a una procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, uno strumento che permette di chiudere i contenziosi con il Fisco pagando un importo ridotto.
La Risoluzione della Lite e la Carenza di Interesse Sopravvenuta
La procedura di definizione agevolata ha avuto successo. A seguito di un primo diniego dell’Agenzia, impugnato dai contribuenti, un successivo giudizio ha confermato la validità della definizione, dichiarando la ‘cessazione della materia del contendere’. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, inclusa la cartella di pagamento oggetto del ricorso in Cassazione.
A questo punto, il ricorso pendente davanti alla Suprema Corte ha perso la sua ragion d’essere. La ricorrente, avendo già ottenuto l’annullamento del debito, non aveva più alcun interesse concreto e attuale a ottenere una sentenza favorevole dalla Cassazione. Si è così configurata una carenza di interesse sopravvenuta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto che l’oggetto della contesa era venuto meno, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Inizialmente c’era stata un po’ di confusione a causa di un atto di rinuncia depositato erroneamente in un altro fascicolo, ma una volta chiarita la situazione, la Corte ha potuto procedere.
La decisione si è basata non su una rinuncia formale agli atti (che richiede specifici requisiti procedurali non soddisfatti nel caso di specie), ma sulla constatazione oggettiva che non vi era più alcuna utilità pratica in una pronuncia sul merito.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento dell’avvio della causa, ma per tutta la sua durata. Nel momento in cui tale interesse viene meno, come in questo caso a seguito dello sgravio del debito, il processo non può proseguire.
Un punto cruciale della decisione riguarda le conseguenze economiche. La Corte ha stabilito due principi importanti:
1. Compensazione delle spese: L’esito della lite, con la risoluzione della controversia in altra sede, giustificava la compensazione delle spese legali tra le parti. Ciascuna parte, quindi, ha sostenuto i propri costi.
2. Esclusione del doppio contributo unificato: Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 19976/2024), la Corte ha chiarito che l’obbligo di versare il doppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso deriva da eventi accaduti dopo la sua proposizione. Poiché la carenza di interesse è sorta successivamente, la ricorrente non è stata condannata a pagare questa sanzione processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale di economia processuale: è inutile proseguire un giudizio quando il risultato desiderato è già stato ottenuto. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che l’adesione a strumenti deflattivi del contenzioso, come le definizioni agevolate, può portare non solo alla risoluzione della lite, ma anche a una conclusione favorevole del processo in Cassazione senza costi aggiuntivi.
L’insegnamento più rilevante è che la carenza di interesse sopravvenuta, se non imputabile a una negligenza del ricorrente, lo mette al riparo dalla sanzione del doppio contributo unificato, un aspetto di notevole importanza pratica nella gestione delle strategie processuali.
Cosa significa ‘carenza di interesse sopravvenuta’ in un processo?
Significa che, dopo l’avvio della causa, le ragioni originarie del contendere sono venute meno, rendendo inutile una decisione del giudice. Nel caso specifico, il debito tributario è stato annullato attraverso una procedura di definizione agevolata, eliminando l’interesse a proseguire il ricorso.
Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta, si deve pagare il doppio contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che se l’inammissibilità è causata da eventi accaduti dopo la presentazione del ricorso (come la risoluzione della lite in altra sede), la sanzione del doppio contributo unificato non è dovuta.
Perché le spese legali sono state compensate tra le parti?
Le spese sono state compensate perché l’esito della vicenda, con l’estinzione del debito tributario, ha di fatto risolto la controversia in modo favorevole per il contribuente. La Corte ha ritenuto che tale esito giustificasse la decisione di lasciare a ciascuna parte il carico delle proprie spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
a nuovo ruolo per chiarimenti delle parti sulla rinunzia presentata dalla società e dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e non dalla sola ricorrente COGNOME NOME relativamente al presente ricorso con indicazione di diversa sentenza impugnata (segnatamente la n. 1355/1/15 della CTR Toscana).
CONSIDERATO CHE
In data 2.2.2024 per la ricorrente si è deposita to ‘atto di rinuncia al ricorso per cassazione’ recante le seguenti deduzioni:
Che pende innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ricorso promosso dalla esponente contro l’Agenzia Delle Entrate e contro Equitalia per la cassazione della sentenza n. 1353/1/15 pronunciata inter partes dalla Commis -sione Tributaria Regionale di Firenze. . -Che tale procedimento è rubricato con il N.R.G. 5345/2016. . -Che innanzi alla Suprema Corte di Cassazione pendono altri procedimenti correlati alla medesima vicenda tra cui il procedimento promosso dalla Società RAGIONE_SOCIALE agricola, di cui la COGNOME NOME è socia, procedimento rubricato al n. 5346/2016. -Che in data 03.11.2023 il sottoscritto legale, a seguito di errata comunicazione del numero di ruolo al momento dell’iscrizione dei predetti ricorsi nell’anno 2016, ha depositato atto di rinuncia al presente ricorso nel fascicolo portante il numero di ruolo 5346/2016 Reg. Gen. anziché nel fascicolo corretto portante il numero di ruolo 5345/2016 Reg. Gen.. -Che con ordinanza interlocutoria del 09.11.2023 Codesta Spett.le Suprema Corte di Cassazione, rilevate le incongruenze date dall’indicazione di una sentenza d’appello diversa da quella oggetto di impugnazione e dalla proposizione della rinunzia da parte anche di altri soggetti oltre alla parte ri -corrente, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo concedendo alle parti termine sino a 90 giorni per chiarimenti. -Che pertanto, ritenendo con i predetti chiarimenti di aver adempiuto a quanto richiesto nella predetta ordinanza della Suprema Corte, questa difesa intende altresì prendere posizione sui profili di diritto attinenti la rinuncia al ricorso. . -Il presente procedimento ha ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata alla signora COGNOME NOME quale socia coobbligata in solido con la società RAGIONE_SOCIALE per iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, dell’importo dell’IVA anno imposta 2005
oggetto dell’avviso di accerta -mento n. NUMERO_DOCUMENTO/2010. Tale cartella esattoriale è stata emessa a seguito del giudicato formatosi con la sentenza della CTP di Pistoia 4.2.12 a cui hanno poi fatto seguito altre iscrizioni a ruolo e la notifica di avvisi di liquidazione iva. (sostanzialmente l’iva anno imposta 2005 oggetto dell’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2010 è stata iscritta a ruolo più volte). In data 22.05.2019 la società RAGIONE_SOCIALE ha provveduto ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate domanda di definizione agevolata delle liti pendenti n. 43/2019 (ed avente ad oggetto l’IVA anno imposta 2005 – iva oggetto dell’avviso di accertamento originario n. T8R020101406/2010 e della cartella oggetto del presente ricorso). Che avverso la predetta domanda di definizione della lite è intervenuto diniego prontamente impugnato dalla contribuente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha accolto il giudizio cassando con rinvio alla CTR di FI (ordinanza 05938/22) (doc. 2). Il giudizio di diniego si è concluso con la sentenza CGT di II grado della Toscana n. 156/05/2023 (doc.3) che ha dichiarato valida la definizione della lite dichiarando cessata la materia del contendere. . -Che l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto allo sgravio delle somme scritte a ruolo a titolo di IVA 2005 (doc. 4) ivi compresa la cartella di paga -mento oggetto del presente procedimento (doc.5). . -Che pertanto il giudizio è da intendersi estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Per la COGNOME si è quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con spese compensate, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Pur non sussistendo i presupposti di cui a ll’ art. 390 c.p.c. per l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia, che non proviene personalmente dalla parte né da difensore munito di procura speciale, la dichiarazione rivela la sopravvenuta carenza d interesse
al ricorso, come confermato anche dalla nota dell’Agenzia delle entrate, depositata in data 14.11.2023 dall’Avvocatura dello Stato, che riscontrava le circostanze sopra asseverate dalla ricorrente, quanto alla definizione della controversia sottostante l’emissione della cartella impugnata, aderendo alla compensazione delle spese. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. sez. un. 19976 del 2024).
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21/11/2024.