Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18629 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2179-2023 R.G. proposto da:
SCARSELLA NOME
PATTERI MAURO
elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
PATTERI EDDA
avverso la sentenza n. 2687/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO LOMBARDIA, depositata il 9/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 11087/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti e da NOME COGNOME avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativamente a verbale di conciliazione giudiziale del 27/1/2015 innanzi al Tribunale civile di Roma;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, NOME COGNOME è rimasta intimata;
a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater ) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e per aver provveduto a versare regolarmente le somme dovute, come da allegata documentazione
CONSIDERATO CHE
1.1. l’istanza di estinzione del giudizio proposta da parte ricorrente è inammissibile avendo il presente giudizio ad oggetto avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre la definizione agevolata, a cui fa riferimento parte ricorrente, attiene a
cartella esattoriale, di cui non è documentato l’inerenza con l’atto oggetto del presente giudizio;
1.2. ciononostante, in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. in senso conforme Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.; Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.);
1.3. pur in assenza dell’attestazione dell’Ufficio circa la regolarità della definizione agevolata in relazione all’oggetto del presente giudizio, poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);
le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso in relazione alle dedotte modalità di definizione del giudizio;
trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità