Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15746/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 1565/2024 depositata il 23 febbraio 2024
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, in qualità di successore universale dei defunti NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponeva dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Sicilia, sezione staccata di Catania, ricorso ex art. 70 del D. Lgs. n. 546
del 1992 per l’ottemperanza degli obblighi derivanti a carico dell’Amministrazione Finanziaria dalla sentenza n. 2527/6/22 del 23 marzo 2022 resa dall’allora Commissione Tributaria Regionale (CTR) etnea, passata in giudicato, con la quale era stato definitivamente riconosciuto agli eredi del predetto NOME COGNOME il diritto al rimborso del complessivo importo di 52.974 euro, oltre interessi, pari al 90 per cento RAGIONE_SOCIALE somme pagate dal «de cuius» a titolo di IRPEF e ILOR negli anni 1990 e 1991: tanto in virtù della disciplina agevolativa introdotta dall’ art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002 a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 che avevano interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
2. Con sentenza n. 1565/2024 del 23 febbraio 2024 la Corte adìta respingeva il ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, rilevando che: l’Amministrazione Finanziaria aveva effettuato il rimborso del 50 per cento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, nei limiti di quanto stabilito dall’ art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall’ art. 16octies , del D.L. n. 91 del 2017, convertito in L. n. 123 del 2017, e dal provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 195405/2017 del 26 settembre 2017, emanato in attuazione della stessa norma; – non poteva disporsi l’integrale esecuzione del giudicato a fronte dell’attestata incapienza dei fondi stanziati per fare luogo ai rimborsi spettanti in base alla disciplina di favore dettata dal menzionato art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002; «anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinat (a) sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citato» ; -l’eventuale nomina di un commissario «ad acta» sarebbe stata «nient’altro che un provvedimento inutiliter datum, perché sostanzialmente e (ra) ineseguibile la sentenza passata in giudicato
per quanto riguarda (va) l’integrale soddisfazione del credito» ; – in ogni caso, il contribuente «non perde (va) il diritto al rimborso integrale» , potendo pur «sempre rivolgersi utilmente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere il soddisfo dell’intero ammontare» , così come l’Amministrazione era comunque tenuta ad assicurare il «rimborso integrale, se e quando il capitolo del bilancio lo (avesse) consent (ito) » .
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., con il quale sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 49 e 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..
3.1 Si sostiene che la CGT-2, in veste di giudice dell’ottemperanza, sarebbe venuta meno al suo dovere istituzionale di dare piena e concreta attuazione al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto agli eredi del defunto NOME COGNOME il diritto al rimborso del 90 per cento RAGIONE_SOCIALE somme da questi versate a titolo di IRPEF e ILOR negli anni 1990 e 1991.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’ art. 380bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa con la quale, dando atto che nelle more l’RAGIONE_SOCIALE , ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
L’istanza non può trovare accoglimento, in mancanza di conclusioni conformi rassegnate in tal senso da entrambe le parti (cfr. Cass. n. 11739/2025, Cass. n. 20524/2024, Cass. n.
21757/2021, Cass. n. 14546/2019) e di documentazione atta a comprovare l’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute al COGNOME in forza della sentenza dell’allora CTR etnea (nel fascicolo telematico si rinvengono soltanto due messaggi di posta elettronica in data 15 marzo 2023 denominati e , i quali, come chiarito nell’ultima pagina del ricorso per cassazione, si riferiscono alla ).
Giova, al riguardo, evidenziare che entro il termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c. sarebbe stato possibile procedere al deposito di documenti volti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso cfr., ex multis , Cass. n. 17955/2025, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. Un. n. 272/2023).
Fermo quanto precede, nella richiesta in esame è comunque ravvisabile una chiara e inequivoca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio e di ciò la Corte non può che dare atto mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17701/2025, Cass. n. 24499/2024, Cass. n. 4611/2024).
La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso giustifica l’integrale compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME