Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23025/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1631/2016 depositata il 23 febbraio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso
nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE sul presupposto del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somme portate da due cartelle esattoriali di cui il predetto contribuente lamentava l’omessa notificazione.
La Commissione adìta respingeva il ricorso con decisione successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, con sentenza n. 1631/2016 del 23 febbraio 2016, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata soccombente.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in due distinti profili di censura, così rubricato: .
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso spedito per la notificazione a mezzo a mezzo del servizio postale in data 30 giugno 2017, ben oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , essendo la notificazione del ricorso avvenuta il 27 settembre 2016.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine stabilito dal predetto articolo, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, rendendo noto e documentando di aver ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE lo sgravio RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento poste a base dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, il COGNOME ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione
RAGIONE_SOCIALE spese processuali fra le parti.
La controricorrente nulla ha osservato sul punto.
Rileva la Corte che l a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis , Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019).
Nel caso di specie, la descritta situazione non ricorre, non avendo RAGIONE_SOCIALE aderito all’istanza formulata dalla controparte.
Fermo quanto precede, è però indubbio che con l’avanzata richiesta il COGNOME abbia manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all’art. 100 c.p.c., costituente una RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018).
Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali, non avendo RAGIONE_SOCIALE svolto rituale attività difensiva in questa sede, stante la già evidenziata tardività del suo controricorso.
Non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, essendo la citata norma insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica in ragione del suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione