Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11421/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1202/2020 depositata il 28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La vicenda in esame scaturisce dall’intimazione di pagamento n. 09520169000824212/000 impugnata dal sig. COGNOME con ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, unitamente agli atti ad essa sottostanti (cartelle di pagamento e ruoli) non notificati. Con sentenza al n. 180.01.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia accoglieva parzialmente il ricorso: in particolare, mentre in parte motiva dichiarava integralmente fondato il ricorso, in quella dispositiva ordinava unicamente , omettendo di disporre il richiesto annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle. Il contribuente riproponeva le questioni ed appellava la sentenza di primo grado eccependo la nullità assoluta dell’avviso di intimazione per prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese di cui ai titoli richiamati in esse; nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese in esse portate .
L’RAGIONE_SOCIALE appellava a sua volta incidentalmente la sentenza chiedendone la riforma in proprio favore con accertamento della regolarità degli atti (intimazione e cartelle).
Con atto inviato con raccomandata A/R 10.03.2020, il ricorrente produceva documentazione atta a provare la formazione di un giudicato esterno -sentenza della CTP n.319/02/2019 – per giudizio definito tra le stesse parti, per le medesime cartelle, a seguito di ri-emissione di una nuova intimazione(n. NUMERO_DOCUMENTO) comprendente i medesimi atti sottostanti, ed oggetto di separata impugnazione. Assumeva il contribuente che la res iudicata per cui è controversia scaturiva dalla (nuova) intimazione emessa nelle more dall’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE al n. 09520179004754754000(a seguito del mancato
annullamento in parte dispositiva dalla sentenza di I°) ed avente ad oggetto i medesimi atti già oggetto del giudizio pendente in appello, unitamente ad ulteriori. La predetta(nuova) intimazione, infatti, era stata oggetto di nuova impugnazione con ricorso alla CTP di Reggio Emilia con richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE stesse sottostanti cartelle e ruoli oggetto della prima intimazione(per cui pendeva appello). La sentenza CTR Emilia Romagna n. 1202/07/2020 statuiva .
Intanto, il contribuente interponeva ricorso per revocazione ex art. 395 cod.proc.civ. sull’errore di fatto (processuale) in ordine al tempo di produzione dei documenti necessari per rilevare il giudicato (prodotti in primo luogo il 10.03.2020 e nuovamente in allegato alla memoria 10.09.2020).
Replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti recati dalle cartelle indicate a pagina 4 del controricorso, annullate ex art. 4 comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
Il contribuente ha depositato in prossimità dell’udienza memoria con la quale chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.La prima censura è così rubricata ; per avere i giudici di appello omesso dii fissare la pubblica udienza.
Assume che l’art. 61 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 sancisce il diritto del contribuente alla discussione in pubblica udienza e l’obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima. Deduce altresì che la CTR ha erroneamente ritenute tardive le memorie depositate dal ricorrente, atteso che la comunicazione della data di udienza per il 17 settembre 2020 era ad egli pervenuta solo il 7 settembre. Precisa, peraltro, che all’epoca dei fatti, la normativa emergenziale vigente era l’art. 83 del d.l 17 marzo 2020, n. 18 che per il processo tributario disponeva al
comma 21 un generico rinvio all’applicazione ‘RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili’. Ebbene, sulla trattazione come mezzi , il comma 7 lettera f) disponeva pur sempre che lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti.
2. La seconda censura lamenta la , per avere il decidente respinto l’eccezione di giudicato, in contrasto con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 13916/2006 secondo i quali (cfr. Cass. n. 4823/2000, 1102/1981 e 442/1979).
3.Il terzo motivo prospetta, reiterando le medesime difese svolte con il precedente mezzo, ribadendo che il giudicato equivale all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche, così l’erronea presupposizione della sua esistenza o inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula iuris , rileva non già quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (v. Cass., Sez. Un., 17/11/2005, n. 23242, Cass., Sez. Un., 16/11/2004, n. 21639).
4. Il quarto strumento di ricorso denuncia : avendo errato il giudicante a ritenere assorbito ovvero a respingere la proposta eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie recate dalle cartelle sottese all’opposta intimazione.
5. Occorre premettere che, con memorie depositate il 18.01.2023, il contribuente ha evidenziato che il procedimento di revocazione, iscritto al R.G.A. n. 458/2021 della commissione Tributaria dell’Emilia Romagna, per gli errori di fatto presenti nella sentenza impugnata, è esitato nella sentenza della commissione Tributaria dell’Emilia Romagna n. 251 del 12.11.2021 depositata il 25.02.2022, che ha accolto la domanda di revocazione della sentenza n. 1202 del 17.09.2020 depositata il 28.10.2020 della Commissione Tributaria Regionale, sezione VII; e per gli effetti espansivi del giudicato opposto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso per cassazione è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata -con sentenza n. 251/2021 -la decisione del giudice d’appello impugnata dal Duò, in accoglimento del ricorso per revocazione presentato dal contribuente ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. con conseguente accoglimento dell’appello dalla medesima proposto.
In particolare, la CTR ha accertato l’esistenza del giudicato esterno avente ad oggetto le medesime cartelle sottese alla intimazione di pagamento opposto ed annullate dal giudicante.
È evidente, come anche annotato dalla dottrina, che il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell’ iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch’esso a critica vincolata ex art. 360 cod.proc.civ..
Nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, se il giudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l’eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va
valutato l’interesse ad agire (Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951).
Il ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna n.251/2021 che ha accolto il ricorso per revocazione presentato dal contribuente, con conseguente cessazione della materia del contendere per l’effetto espansivo del giudicato esterno.
Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, stante la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proporre ricorso per cassazione. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art.13 comma 1 -quater del d.p.r. n.115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione