Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34445 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10866/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5578/2015 depositata il 26/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE era oggetto di verifica tributaria svolta dalla Guardia di finanza di Colleferro, conclusasi con un processo verbale di constatazione -PVC- formato in data 16 ottobre 2006, fatto proprio e trasfuso in avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione per l’anno di imposta 2004 maggior Ires, Irap e Iva e in ragione del disconoscimento di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, nonché per ulteriore Iva indeducibile.
Reagiva la parte contribuente avanti il giudice di prossimità, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde spicca ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi di doglianza, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
Con memoria depositata oltre il termine, la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia e chiede l’estinzione del giudizio, dichiarando di aver notificato all’Avvocatura dello Stato in data 19 luglio 2021 atto di rinuncia del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro mezzi di ricorso.
1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numeri 3, 4 e 5, del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell’articolo 132 numero 4 del codice di procedura civile, dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice di rito civile. Nella sostanza si contesta l’insufficienza della motivazione della sentenza in scrutinio, nonché l’omessa valutazione come fatto decisivo dell’omissione della preventiva autorizzazione di accesso nei luoghi dell’azienda verificata, e l’omessa verifica della corrispondenza del pvc a quanto riportato nell’atto di accertamento, Ancora , l’o messa valutazione come fatto decisivo in ordine alla fittizietà dell’operazione inesistente
oltre che delle censure in ordine alla formulata compensazione tra maggior reddito accertato con perdite fiscali pregresse ed infine che l’importo della ripresa tassazione non poteva essere l’intero costo della fattura disconosciuta, oltre ad ulteriori enunciazioni non argomentate, in ordine ai lavori di manutenzione per i quali è stato ritenuto non sussistere né un contratto, né un pagamento tracciabile.
Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 363 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del medesimo codice di rito civile, dell’articolo 2697 del codice civile, nonché degli articoli 39, primo comma lettera d), e 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell’articolo 56, commi primo, secondo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, nonché degli articoli 2727 e 2729 del codice civile. Nella sostanza si lamenta la violazione della disciplina probatoria nell’accertamento analitico, nonché dell’apporto probatorio offerto dalla parte pubblica, ritenuto assunto in violazione delle regole procedimentali per la formazione della prova.
Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 12 della legge numero 212 del 2000. Nella sostanza si lamenta la mancanza di verifica dell’autorizzazione e, in subordine, incompetenza della stessa, per accedere ai locali dell’azienda contribuente sottoposta a verifica.
Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, numeri tre e quattro, del codice di procedura civile per violazione degli articoli 97 e 53 della Costituzione. Poi nello specifico si contestano i presupposti impositivi in violazione del principio di
capacità contributiva e di buon andamento dell’attività amministrativa.
Preliminarmente occorre valutare la portata della dichiarazione della parte contribuente, qui ricorrente, di aver definito la controversia con procedura agevolata, notificando altresì all’Avvocatura dello Stato la relativa rinuncia al ricorso per cassazione.
Pur non potendo riscontrare quanto affermato, la dichiarazione manifesta la successiva carenza di interesse al ricorso, donde la sua inammissibilità sopravvenuta per il venir meno di una delle condizioni dell’azione. Le spese restano in capo a chi le ha an ticipate.
Trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta successivamente alla presentazione del ricorso, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 16/10/2024.