Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26157/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e
difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 1328/2022 depositata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ( hinc: CTR), con sentenza n. 1328/2022 depositata in data 22/03/2022, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione contro la sentenza 9569/2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 01/12/2020, aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra NOME NOME COGNOME hinc: la contribuente) contro l’intimazione di pagamento cui era sottesa una cartella notificata in data 23/09/2009, per l’importo di Euro 6.771,0 0.
La CTR ha ritenuto che l’agente della riscossione, avvalendosi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, avesse fornito idonea prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata.
Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 44, d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito dalla legge 04/08/2006, n. 248 e dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, 3, c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi da 4 a 9, d.l. 22/03/2021, n. 41, convertito con modifiche dalla legge 21/05/2021, n. 69, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
4.1. La ricorrente, richiamato il contenuto dell’art. 4 d.l. n. 41 del 2021 ha rilevato come la pretesa impositiva portata nella cartella (asseritamente a suo dire) notificata in data 23/09/2009, una volta esclusi gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura, fosse pari a Euro 4.393,86.
4.2. L’agente della riscossione nel controricorso ha evidenziato (pag. 3) che: « Ed invero, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 4, del d.l. 41/2021, la partita di ruolo relativa alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA -oggetto del presente ricorso per cassazione – è stata interessata, antecedentemente alla notifica del ricorso medesimo e, più precisamente, a far data dal 31.10.2021 (termine, quest’ultimo, indicato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato n ella G.U. n. 183 del 02.08.2021) dall’annullamento di cui al comma 4 del citato art. 4 del d.l. 41/2021. »
In via preliminare e assorbente (rispetto agli altri motivi di ricorso), deve essere esaminato il quarto motivo, e deve essere dichiarata l’ inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire , alla luce di quanto rilevato anche dall’agente della riscossione nel controricorso.
L’art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021, prevede, infatti, che: « Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. »
La norma appena richiamata è entrata in vigore il 23/03/2021, cioè il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del d.l. n. 41 del 2021, come espressamente previsto dall’art. 43 del testo normativo appena richiamato.
Il ricorso in cassazione è stato notificato in data 24/10/2022, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22/03/2022.
5.1. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Non è dovuto il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 200213 alla stregua del principio secondo cui «In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del
raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità ». Invero, nella specie, la carenza di interesse al ricorso è derivata dalla dichiarazione della controricorrente di aver annullato i ruoli, come peraltro fondatamente richiesto dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14/02/2025.