Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7236/2023 R.G. proposto da: COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5542/2022 depositata il 01/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 4843/2022 questa Corte, in controversia relativa ad imposta di registro in materia di benefici prima casa, annullava la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 6705/11/2019 che, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia, aveva ritenuto che i contribuenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non avevano, poi, dato la prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza in Roma nei termini di legge, elemento che, in ogni caso, costituiva il presupposto per la spettanza del beneficio richiesto.
In particolare questa Suprema Corte, con la menzionata pronunzia di annullamento, onerava la C.T.R., in sede di rinvio, di verificare l’eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, tenendo conto delle prove offerte da parte contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 5542/3/2022, pronunziando in sede rinvio, statuiva nuovamente nel senso dell’ accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria e del rigetto dell’ originario ricorso dei contribuenti.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di due motivi; successivamente hanno depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE
Va, preliminarmente, rilevato che i ricorrenti, con la memoria in data 10 gennaio 2025, hanno evidenziato che AdER aveva comunicato lo sgravio integrale in autotutela delle partite di ruolo di
cui agli avvisi di liquidazione oggetto di causa, ovvero l’avviso n. 20111T008699000 inviato a COGNOME NOME e l’avviso n. 20111T008708000 inviato a COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In ragione dell’intervenuto sgravio e di quanto dedotto dalle parti ricorrenti, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite giustificata dalla natura della pronunzia.
Deve rilevarsi l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, lato sensu sanzionatorio, si applica per l’inammissibilità originaria del gravame e non – come nel caso – per quella che origini da eventi sopravvenuti (tra le molte, oltre vedi Cass. n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data