Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20393/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 861/2016 depositata il 02/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
c he, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito, il 29.3.2017, alla ‘Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (‘Rottamazione cartelle’), prot.n.NUMERO_DOCUMENTO, ricevendo comunicazione delle somme dovute in data 1.6.2017, come da documento che deposita;
che la stessa contribuente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento dell’importo complessivo di € 20.698,85 alle scadenze indicate, completando il saldo al 20.9.2018;
che, secondo dichiarazione della stessa contribuente, un tanto esaurisce ed estingue il proprio debito tributario;
c he, in conclusione, chiede la dichiarazione dell’estinzione per cessata materia del contendere;
che, peraltro, nulla ha rilevato la parte pubblica, né è in potere di questa Corte accertare l’integrale adempimento del debitore atteso tra l’altra l’assenza di qualsiasi indicazione che consenta di collegare le cartelle agli atti impositivi oggetto di giudizio;
che, non di meno, quanto affermato dalla parte contribuente e ricorrente rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, comportandone la sopravvenuta inammissibilità, con spese compensate tra le parti e insussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di debenza del cd. ‘doppio contributo’.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 19/06/2024.