Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20066/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
OTTEMPERANZA RIMBORSO
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 3025/2024, depositata in data 16/4/2024;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
Col ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, introduttivo del giudizio e proposto in ottemperanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 d. lgs. n. 546/1992, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) espose che la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1653/4/15 aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE, al rimborso RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 29.018,63, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda di rimborso al soddisfo.
Aggiunse che la sentenza era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 5853/13/20, la quale aveva respinto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Si trattava, in particolare, di somme dovute a titolo di rimborso d’imposte dirette in relazione al sisma che nel 1990 aveva colpito (fra l’altro anche) la provincia di RAGIONE_SOCIALE.
Espose che l’ufficio soccombente aveva versato al creditore solamente il 50% RAGIONE_SOCIALEa sorte capitale dovuta oltre interessi mediante tre distinti bonifici, rimanendo quindi debitore RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 14.509,32 oltre interessi.
Permaneva pertanto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonostante la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di messa in mora.
Ricorse pertanto alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché la stessa adottasse i provvedimenti necessarî all’ottemperanza RAGIONE_SOCIALE citate sentenze, con l’adozione d’ogni provvedimento all’uopo ritenuto opportuno e/o necessario, compresa la delega d’un Componente del Collegio ovvero la nomina d’un commissario ad acta e con la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alle spese del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, l’RAGIONE_SOCIALE contest ò la pretesa del ricorrente deducendo d’aver provveduto al pagamento integrale in quanto occorreva tenere conto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni normative di cui all’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, con riduzione al 50%. Richiamò i provvedimenti del Direttore Generale, del RAGIONE_SOCIALE a riprova RAGIONE_SOCIALE‘incapienza RAGIONE_SOCIALEo stanziamento finanziario per complessivi 160 milioni di euro con conseguente impossibilità RAGIONE_SOCIALEa restituzione integrale a tutti gli aventi diritto RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con l’impugnata sentenza, rigettò il ricorso, ritenendo provata l’insufficienza dei fondi previsti dall’art. 1, comma 665, l. 190/2014 (e ss.mm.ii.) e ritenendo di non poter fare luogo, per tale motivo, al rimborso del rimanente 50%, neppure col ricorso al commissario ad acta e al c.d. ‘c onto in sospeso’.
Avverso la sentenza pronunciata in sede di ottemperanza, il contribuente ha proposto ricorso articolato in un solo motivo.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
In memoria, il contribuente ha dato atto di essere stato integralmente soddisfatto del credito fatto valere nel giudizio di ottemperanza dinanzi
al giudice tributario, sicché occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
Essendo l’inammissibilità del ricorso sopravvenuta si dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)