Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24003 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ESTINZIONE
sul ricorso iscritto al n. 12273/2016 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato in Brasile, a San Paolo del Brasile, il DATA_NASCITA, residente ad Alba Adriatica, in INDIRIZZO, quale erede di NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE – deceduto il 25 marzo 2019), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce all’atto di costituzione, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), presso i cui uffici, ope legis , domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 91/1/2016 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche (Ancona), depositata il 16 febbraio 2016, notificata il 15 marzo 2016;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 aprile 2024;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME proponeva, con atto notificato in data 16 maggio 2016 e sulla scorta di sei motivi di doglianza, ricorso per cassazione contro la suindicata sentenza, che aveva accolto l’appello avanzato dall’Ufficio avverso la pronuncia n. 96/5/2011, con cui la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 20081T005111/000, emesso a titolo di imposta di registro in relazione ad un atto di compravendita;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 27 giugno 2016, chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
NOME COGNOME, nella suindicata qualità, con atto del 4 settembre 2019 si costituiva in giudizio, avanzando istanza di sospensione, a mente dell’art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, corredata dalle copie di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione -ter ) relative ai carichi tributari scaturenti (anche) dall’atto impugnato con il presente ricorso, presentate in data 30 aprile e 30 luglio 2019, con cui si è impegnato a rinunciare al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono le suddette dichiarazioni;
con una prima ordinanza del 24 settembre 2019 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della procedura di ‘rottamazione’;
con atti depositati in data 29 luglio e 24 ottobre 2022 il predetto NOME COGNOME rinnovava l’istanza di sospensione del giudizio, rappresentando e documentando di aver pagato tutte le rate scadute e che l’ultima di esse cadeva il 30 novembre 2023, per cui la Corte, con ordinanza interlocutoria depositata il 7 dicembre 2022, nuovamente rinviava la causa a nuovo ruolo;
con successive richieste del 23 febbraio e 18 aprile 2024 NOME COGNOME, nel rappresentare di aver aderito anche alla rottamazionequater adi cui all’art. 1, commi 231 e ss., della legge 27 dicembre 2022, n. 197, ha chiesto nuovamente la sospensione del giudizio, segnalando che la nuova rateazione dei pagamenti andrà a scadere il 30 novembre 2027;
CONSIDERATO CHE:
la richiesta di sospensione oggetto RAGIONE_SOCIALE menzionate ordinanze del concerneva il carico fiscale di cui all’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, ancora in contestazione nel presente giudizio e la relativa procedura ha previsto un piano rateale con scadenza al 30 novembre 2023, nonchè l’impegno sottoscritto dal suindicato ricorrente a rinunciare al presente giudizio, pure indicato come pendente nella predetta dichiarazione di adesione alla procedura;
la procedura attivava con la cd. rottamazionequater riguarda invece debiti iscritti a ruolo di cui alle elencate ventisette cartelle di pagamento, alla luce di quanto risulta dalla dichiarazione prodotta, che non risultano pertinenti all’oggetto del presente giudizio, né l’istante ha chiarito che esse riguardano anche il carico fiscale che qui rileva, dichiarando invece che per dette pretese non vi sono giudizi pendenti; la stessa ‘Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute’ inviata dall’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione in riscontro alla menzionate richiesta non contempla nell’elenco allegato l’avviso di liquidazione in oggetto;
in tale contesto la richiesta di sospensione non ha motivo di sussistere perchè la procedura in corso (rottamazionequater ) non riguarda il presente giudizio, mentre conta rilevare che in relazione al carico fiscale che qui rileva, il contribuente si era impegnato, con la dichiarazione volta ad aderire alla definizione agevolata a rinunciare al ricorso;
questa Corte in analoghe vicende ha, da ultimo, chiarito che le disposizioni relative alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie rendono tipiche le fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non escludono di per sé l’operatività
degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso;
per tale via, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno -proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame -di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod. proc. civ.;
si è più volte osservato sul punto che sulla base dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione la Corte può « dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono (v. Cass. n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24)» (cfr. Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806);
nel caso di specie la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono idonee a dimostrare proprio una situazione nella quale la parte non ha più alcun sostanziale ed effettivo interesse a mantenere in vita il processo, avente ad oggetto il suindicato atti di liquidazione, considerandosi in proposito che l’istante ha dato seguito a gran parte dei pagamenti che qui interessano, impegnandosi a rinunciare al giudizio, dovendosi ritenere, nel delineato contesto venuto meno l’interesse alla decisione;
tale interesse ,infatti, non può essere riconosciuto -come sostiene il contribuente -in ragione del fatto che è ancora in corso il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate previste e che l’estinzione del giudizio è subordinato all’effettivo pagamento di tutte le rate scadenti al 30 novembre 2027, in quanto -come detto -la rottamazionequater non risulta aver riguardato anche il credito di cui all’avviso di liquidazione in oggetto ed in ogni caso -a tutto voler concedere l’istante ha espresso una inequivoca volontà di definire ogni contenzioso con il fisco, sicchè il giudizio si chiude per le regole proprie del processo e non per estinzione a seguito del perfezionamento della procedura di definizione agevolata;
la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, posto che « la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa» (cfr. Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806);
non ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tenuto conto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso in esame (cfr. Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806 cit.);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 29 aprile