Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24499 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME AVV_NOTAIO
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 345/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-intimato- avverso la sentenza n. 860/01/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA -ROMAGNA, depositata il 08/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
rilevato che L’RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a maggior reddito da partecipazione dello stesso nella società RAGIONE_SOCIALE;
osservato che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 133/02/2009, rigettò il ricorso;
considerato che NOME COGNOME propose appello innanzi alla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALERomagna, la quale, con sentenza n. 860/01/14, depositata il 08/05/2014 rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, per effetto del rigetto del connesso appello proposto dalla società predetta rispetto all’avviso di accertamento notificatole per le medesime ragioni, non poteva che ‘ in via consequenziale ‘ essere rigettato anche l’appello del socio;
rilevato che avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e che si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che successivamente il contribuente ha avanzato ‘ istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. ‘, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del d.l. n. 193 del
2016, nonché ulteriore documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto, ribadendo nella nota di deposito del 15.5.2019 ‘ la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ‘; considerato che all’esito dell’udienza camerale del 30 maggio 2019, con ordinanza interlocutoria del 5 luglio 2019, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onde permettere all’RAGIONE_SOCIALE ed alla PRAGIONE_SOCIALE di prendere posizione sulle istanze predette e sulla documentazione depositata dalla difesa del COGNOME; rilevato che, in esito all’udienza del 9 febbraio 2023, l’RAGIONE_SOCIALE è stata invitata, con ordinanza interlocutoria n. 24831 del 18 agosto 2023, ad una nuova interlocuzione su quanto esposto dal contribuente in memoria, ma non ha preso specifica posizione; rilevato, nondimeno, che l” istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. ‘ depositata il 15.5.2019, equivale in nuce ad una rinuncia al ricorso, comunque manifestando inequivocabilmente il sopravvenuto disinteresse alla definizione nel merito della controversia; che in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. l’atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 -01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 -01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 -01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 -01); che, in definitiva, richiamato e condiviso l’orientamento nomofilattico ora riassunto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME