Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13029 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9838/2017 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Municipale), ove elettivamente domiciliato ( indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 18 ottobre 2016, n. 3616/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2024; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente ed il controricorrente; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
FATTI DI CAUSA
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 18 ottobre 2016, n. 3616/12/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa a ll’ anno 2009, con riferimento ad un albergo sito in RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto in via principale dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 24 ottobre 2012, n. 473/04/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure (nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente) sul presupposto che le delibere tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della Giunta Municipale e che l’annullamento della delibera tariffaria per l’anno 2006 da parte del giudice amministrativo non avesse alcuna rilevanza sulle delibere tariffarie per gli anni successivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata (c.d. ‘ rottamazione ter ‘) dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento.
Rinviata a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata, la causa è stata fissata per la pubblica udienza del 24 aprile 2024.
Nelle more, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo di dichiarare l’estinzione del presente procedimento « all’effettivo perfezionamento della definizione ».
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento agli artt. 13 della legge reg. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, in combinato disposto con l’art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (recepita dalla legge reg. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48), 49 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 14 del Regolamento per la TARSU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado
l’eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo e dell’emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell’annullamento della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 31 maggio 2006 n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all’anno 2006) con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009 n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all’anno 2009, stante l’autonomia delle o bbligazioni tributarie per le singole annate.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il RAGIONE_SOCIALE possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti.
Preliminarmente, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario, né abbia dichiarato di rinunciare al ricorso, la presentazione dell’istanza di estinzione del procedimento evidenzia il venir meno dell’interesse all’ulteriore prosecuzione del procedimento. Pertanto, tenendo anche conto che nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione , si può dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’adesione alla domanda di definizione agevolata.
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ” ordinaria ” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.