Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2504 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2504 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7145 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce a l ricorso dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4680/28/2015, depositata in data 8 settembre 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti de ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 16528/62/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni con il quale l’Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Roma1, aveva revocato nei confronti di quest’ultimo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% sull’acquisto, con atto per notar NOME. COGNOME, registrato in data 8.2.2007, di un appartamento sito in Roma, INDIRIZZO non riconoscendo le agevolazioni ‘prima casa’ per mancato tempestivo trasferimento ivi della propria residenza.
Resiste, con ‘ atto di costituzione ‘, l’Agenzia delle entrate .
4.In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato ‘dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse’ .
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in combinato
disposto con l’art. 21 septies della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 51 e 97 Cost.;
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II -bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000; violazione del principio di giusta informativa del contribuente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Omessa pronuncia su un punto decisivo e controverso;
In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato ‘dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse’ rappresentando che nelle more del giudizio era sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione dello stesso;
Tale dichiarazione concreta sostanzialmente una rinuncia al giudizio. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018; Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo l’Agenzia rimasta intimata e non avendo svolto attività difensiva;
7.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 13581/2021);
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma in data 19 novembre 2024