Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2504 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7145 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce a l ricorso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4680/28/2015, depositata in data 8 settembre 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 16528/62/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, aveva revocato nei confronti di quest’ultimo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% sull’acquisto, con atto per AVV_NOTAIO, registrato in data 8.2.2007, di un appartamento sito in Roma, INDIRIZZO, non riconoscendo le agevolazioni ‘prima casa’ per mancato tempestivo trasferimento ivi della propria residenza.
Resiste, con ‘ atto di costituzione ‘, l’RAGIONE_SOCIALE .
4.In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato ‘dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse’ .
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in combinato
disposto con l’art. 21 septies della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 51 e 97 Cost.;
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II -bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000; violazione del principio di giusta informativa del contribuente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Omessa pronuncia su un punto decisivo e controverso;
In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato ‘dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse’ rappresentando che nelle more del giudizio era sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione dello stesso;
Tale dichiarazione concreta sostanzialmente una rinuncia al giudizio. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati RAGIONE_SOCIALE stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018; Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata e non avendo svolto attività difensiva;
7.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 13581/2021);
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma in data 19 novembre 2024