Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4165/2016 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME dai quali è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
– resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA, n. 4066/39/15 depositata il 14 luglio 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 17932/2012 del 18 ottobre 2012 questa Corte cassava l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 479/40/2009 del
2 ottobre 2009, rinviando la causa dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, in diversa composizione.
La pronuncia cassata aveva respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria avverso la decisione di primo grado assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente NOME COGNOME per il recupero a tassazione di redditi non dichiarati ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 1999.
A sèguito della pronuncia cassatoria, le parti non provvedevano, entro il termine fissato dalla legge, a riassumere la causa dinanzi al giudice del rinvio, il quale, pertanto, con sentenza n. 4066/39/15 del 14 luglio 2015, dichiarava estinto il processo ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Avverso tale sentenza lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2346 c.c..
5.1 A sostegno della censura si deduce quanto segue: -con l’avviso di accertamento oggetto di causa era stato imputato al contribuente un maggior reddito derivante dalla partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE; -dovendo ritenersi configurabile una situazione di litisconsorzio necessario fra il socio e la società, andava disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima; -non essendosi a tanto provveduto, risultava erronea l’adottata declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio.
Con il secondo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 394 c.p.c..
6.1 Si assume che l’estinzione del processo sarebbe stata a torto dichiarata, essendosi lo COGNOME regolarmente costituito nel giudizio di rinvio.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.
Ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, fissata per il 3 ottobre 2024.
Anteriormente alla data dell’adunanza camerale, con atto depositato l’11 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio.
Di tanto la Corte prende atto, conseguentemente dichiarando l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza della condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c..
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.
Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME