Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33182 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33182 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19397/2020 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Cagliari, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso l ‘ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 gennaio 2020, n. 564; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’8 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RISCOSSIONE CARTELLE E INTIMAZIONI DI PAGAMENTO REVOCAZIONE ESTINZIONE
Rep.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. dell ‘ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 gennaio 2020, n. 564, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria a catastale (n. NUMERO_DOCUMENTO) sulla compravendita di un terreno in Olbia alla località San Pantaleo, con rogito notarile del 19 dicembre 2007, aveva accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima, aveva cassato la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari il 10 ottobre 2014, n. 340/08/2014, e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso originario;
il giudice di legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ed ha deciso nel merito il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente sul presupposto che l’atto impositivo fosse munito di congrua motivazione con riguardo alla comparazione sia con il prezzo convenuto in compravendita stipulata con rogito notarile del 19 febbraio 2008 in relazione ad un terreno similare nell’ambito di una procedura concorsuale (sulla base di autorizzazione del giudice delegato ai fallimenti), sia con i prezzi convenuti in altre compravendite stipulate in epoca coeva con la medesima parte acquirente in relazione a terreni similari, essendo sufficiente la menzione e l’indicazione di tali documenti;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
con istanza depositata il 27 ottobre 2023, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, depositando dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (con
impegno alla rinuncia ai procedimenti pendenti) ai sensi dell’art. 1, commi 231 -252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con quietanza di integrale pagamento della somma liquidata a tale titolo, in relazione alla cartella di pagamento n. 02520200005729887000, che è stata emanata medio tempore dall’RAGIONE_SOCIALE in dipendenza dell’impugnato avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO;
CONSIDERATO CHE:
1. con un unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. per essere stata decisa la causa nel merito dal giudice di legittimità -all’esito dell’accoglimento del ricorso per cassazione – senza tener conto RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte dalla contribuente ed assorbite nella pronunzia della sentenza di appello, che non erano state investite dal ricorso per cassazione dell’amministrazione finanziaria;
2. con istanza depositata il 27 ottobre 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di aver provveduto in unica soluzione al pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare l’estinzione d el presente procedimento; 2.1 come è noto, la definizione agevolata prevista da ll’ art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne « i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 », i quali « possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento »;
2.2 secondo l’art. 1, comm a 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87: « a) Il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda RAGIONE_SOCIALE quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento RAGIONE_SOCIALE somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 »;
2.3 l’art. 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, dispone che: « c) il comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 »;
2.4 l’art. 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che: « 36. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti »;
2.5 l’art. 1, comma 241, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che: « 241. Entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini della definizione, nonché quello RAGIONE_SOCIALE singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione »;
come si è detto, la contribuente ha presentato la dichiarazione di adesione il 13 maggio 2023 ed ha eseguito in unica soluzione il versamento dell’importo liquidato dall’agente della riscossione il 18 settembre 2023;
a ben vedere, però, la definizione agevolata di cui la contribuente pretende di avvalersi in questa sede non è idonea ad estinguere per cessazione della materia del contendere il presente procedimento di revocazione, tenendo conto che l’avviso di rettifica e liquidazione è divenuto ormai definitivo con la decisione del giudice di legittimità e che la cartella di pagamento non è stata autonomamente impugnata dinanzi al giudice tributario;
ciò non di meno, l’istanza depositata dalla contribuente il 13 maggio 2023 (nel senso della dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere) costituisce un’inequivocabile
manifestazione del proprio disinteresse all’adozione di una pronuncia di legittimità sul ricorso per revocazione;
pertanto, si reputa la sussistenza dei requisiti previsti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
il soddisfacimento della pretesa tributaria -pur in assenza dei presupposti per avvalersi della definizione agevolata nel presente procedimento – giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ‘ ordinaria ‘ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).
La Corte dichiara l’ inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’8 novembre