Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5381/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultim c/o RAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA -SEZIONE STACCATA DI BRESCIA n. 3437/67/2015, depositata in data 20 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008
NOME COGNOME riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. L’ RAGIONE_SOCIALE rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 per gli anni d’imposta 2007 e 2008, e accertando un maggior reddito di € 61.652,63 per l’anno 2007 e di € 110.466,23 per l’anno 2008 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale in locazione, due autovetture di grossa cilindrata e incrementi patrimoniali per € 10.500,00.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio , ricalcolando il reddito sintetico in € 59.653,00 per l’anno 2007 e in € 108.466,00 per l’anno 2008, e in questi limiti ribadendo la legittimità degli avvisi emessi.
La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 174/05/2013, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, determinando il reddito sintetico imponibile, sulla base di quanto evidenziato dall’ufficio, in misura pari a € 59.653,00 per l’anno 2007 e a € 108.466,00 per l’anno 2008.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 3437/67/2015, depositata in data 20 luglio 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente e lo condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Erroneità della sentenza d’appello, per violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., anche alla luce degli artt. 115, secondo comma, e 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha dichiarato l’illegittimità degli accertamenti, avendo il contribuente provato, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, di essere titolare di una capacità di spesa, derivatagli anche dal rilevante reddito della convivente more uxorio (non assorbito da beni e spese sostenute da costei) e dalla parziale restituzione di un finanziamento soci, ampiamente capiente rispetto ai redditi accertati dall’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Erroneità della sentenza d’appello, per violazione dell’art. 15, comma secondo, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, alla luce del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha applicato la disciplina sanzionatoria (in tema di dichiarazione infedele) più favorevole al contribuente che è stata introdotta dopa la notifica degli avvisi impugnati.
Va premesso che, con memoria depositata in data 18 gennaio 2024, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, nella legge n. 225 del 2016 in relazione a tutte le pretese iscritte a ruolo con riferimento all’atto di accertamento
oggetto di causa, provvedendo a trasmettere all’Agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con notifica in data 28 marzo 2017, nonché al pagamento integrale degli importi; all’uopo allegava anche estratto di ruolo da cui non risultava alcuna pretesa erariale alla data del 15 gennaio 2024.
L ‘RAGIONE_SOCIALE non si è opposta .
Sulla base della documentazione prodotta, non è possibile conciliare i numeri identificativi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento oggetto della domanda di definizione con quelli identificativi dell’avviso d’ accertamento impugnato.
Tanto premesso, deve rilevarsi che comunque, nella memoria, il contribuente (che nella dichiarazione allegata destinata all’RAGIONE_SOCIALE si era impegnato alla rinuncia al ricorso avverso l’atto oggetto della definizione) ha manifestato la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione nel merito del ricorso, che giustifica la pronunzia di inammissibilità di quest’ultimo (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
3. Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P. Q. M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2024.