Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24332 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24332 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12078/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, in qualità di ex socio ed amministratore della ‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Ariccia (RM), cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma il 27 giugno 2023, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAILordineavvocatiromaEMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Ariccia (RM), in persona del Sindaco pro tempore
; INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 19 febbraio 2024, n. 1152/14/2024;
TARI
ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZALE DELLA LITE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME in qualità di ex socio ed amministratore della ‘ RAGIONE_SOCIALE , cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma il 27 giugno 2023, ha proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 19 febbraio 2024, n. 1152/14/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento d’ufficio n. 6799 del 27 gennaio 2020, notificato il 7 luglio 2020, da parte del Comune di Ariccia (RM), nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE (all’epoca , ancora in bonis ) per l ‘ omesso parziale versamento della TARI relativa a ll’anno 2014, nella misura di € 2.769,00 (oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative), con riferimento ad un immobile sito in Ariccia (RM) alla INDIRIZZO, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Ariccia (RM) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 febbraio 2022, n. 1887/33/2022, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della società contribuente – nel senso di confermare l’ impugnato avviso di accertamento d’ufficio , sul presupposto che le aree destinate alla lavorazione artigianale (autofficina) e, quindi, alla produzione di rifiuti speciali non potessero beneficiare dell’esenzione dal tributo per l’anno di riferimento.
Il Comune di Ariccia (RM) è rimasto intimato.
In corso di causa, il ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della stipulazione di verbale di conciliazione stragiudiziale del 20 novembre 2024.
CONSIDERATO CHE:
La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale del 20 novembre 2024, in allegato al fascicolo della ricorrente) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché la controparte è rimasta intimata e non ha concorso alla presentazione dell’« istanza congiunta », sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4 -bis nella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u ), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez. Trib., 30 gennaio 2024, n. 2797; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).
Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo alla società contribuente (peraltro, ormai estinta per cancellazione dal registro delle imprese).
Essendo rimasta intimata la controparte, non può esservi luogo ad alcuna regolamentazione delle spese giudiziali.
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ” ordinaria ” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno