Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37236/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME con l’avvocato NOME COGNOME e domicilio ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3276/2019 depositata il 29/05/2019.
*CARTELLE DI PAGAMENTO IMPUGNAZIONE TARDIVA
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente Sig.a NOME COGNOME impugnava varie cartelle esattoriali e l’avviso di accertamento esecutivo sottesi all’intimazione di pagamento che le era pervenuta, nonché ulteriori cartelle di cui ha opposto il relativo estratto di ruolo.
Il giudice di prossimità dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica degli atti impugnati.
Proponeva appello la parte contribuente lamentando l’erroneità della pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo, distinguendo il momento di formazione dell’atto dal momento della sua notifica.
Ha poi contestato l’inesistenza dell’intimazione per difetto di sottoscrizione della stessa, in quanto eseguita da soggetto non validamente nominato. Tali censure la contribuente ha reiterato anche nei confronti della nomina dell’avvocato del libero foro difensore dell’incaricato per la riscossione.
Avverso la sentenza che ha rigettato l’appello propone ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi di ricorso, cui replica la parte pubblica con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria, rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia.
CONSIDERATO
che con la memoria depositata il difensore della ricorrente ribadisce la volontà della sua assistita, come già manifestata con l’adesione alla definizione agevolata, di rinuncia al ricorso;
che tale atto, pur non potendosi verificare in maniera univoca la correlazione tra quanto pagato a titolo di rottamazione delle cartelle con l’atto impositivo oggetto di giudizio, manifesta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che lo rende inammissibile e tale va dichiarato, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/02/2025.
Il Presidente