Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12952/2023 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1386/05/2022, depositata il 28.11.2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di
consiglio del 28 febbraio 2025.
RILEVATO CHE
La CTP di Firenze rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento per imposta unica sul gioco, relativa all’anno 20 12;
Oggetto:
Imposta unica sulle
scommesse
con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di secondo grado della Toscana rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando che l’imposta sul gioco era dovuta e che restava confermata la statuizione della CTP sulla non debenza delle sanzioni da parte della contribuente, non avendo l’Ufficio proposto sul punto appello incidentale;
-l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CGT di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la società contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1 12 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale proposto dall’Ufficio, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado, laddove aveva dichiarato non dovute dalla contribuente le sanzioni irrogate;
-ciò posto, successivamente l’Agenzia delle dogane ha depositato , con nota del 23.12.2024, la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1469/04/2024, emessa a seguito di ricorso per revocazione, proposto dallo stesso Ufficio avverso la medesima sentenza n. 1386/05/2022, impugnata con ricorso per cassazione, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio;
rilevato che, con la sentenza n. 1469/04/2024, la CGT di secondo grado della Toscana ha disposto la revocazione della sentenza n. 1386/05/2022 della medesima CGT di secondo grado e ha dichiarando dovute le sanzioni;
-rilevato che l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per
sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.;
le spese vanno compensate atteso il complessivo esito del giudizio. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025.