Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16169/2020 R.G. proposto da AVV_NOTAIO, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la revocazione dell ‘ordinanza della Corte Suprema di Cassazione , VI Sez., n. 29483/2019, pronunciata l’11 giugno 2019 e depositata il 13 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente agisce per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 29483/2019, depositata in data 13.11.2019, con cui era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso principale, mentre era stato accolto il ricorso incidentale svolto dall’Ammini strazione finanziaria per l’anno d’imposta 2011.
Segnatamente, il contenzioso traeva origine dall’impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010 e 2011, con cui venivano ripresi a tassazione redditi non dichiarati e riconducibili ad operazioni eseguite in contanti. I due avvisi venivano impugnati con distinti ricorsi, i quali venivano accolti in parte dalla CTP.
Promosso appello, per l’anno d’imposta 2010 la CTR accoglieva tutte le censure svolte dal contribuente, ad eccezione di una. Di contro, in relazione all’anno d’imposta 2011, confermava la legittimità dell’operato dell’ufficio, con la sola esclusione di un ‘operazione eseguita tramite bonifico.
Il contribuente ricorreva così per la cassazione della sentenza n. 1248/2017, emessa dalla CTR per l’anno d’imposta 2011, cui replicava l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso e ricorso incidentale per la parte di relativa soccombenza.
Con l’ordinanza n. 29483/2019, oggetto di ricorso per revocazione, questa Corte dichiarava inammissibili i due motivi di ricorso principale, mentre accoglieva l’azione erariale incidentale. In particolare, il primo motivo, promosso ex art. 112 c.p.c., veniva dichiarato inammissibile per non aver il ricorrente adempiuto all’onere di indicare compiutamente le domande o le eccezioni
autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate e nondimeno ignorate dalla CTR, non essendo questa Corte legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una loro verifica. Il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art . 360, co. 1, n. 5 c.p.c. veniva invece dichiarato inammissibile poiché si verteva in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale il ricorrente non ha aveva indicato i profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014). Infine, il ricorso incidentale erariale veniva accolto per aver la CTR, in relazione al versamento risultante da bonifico bancario in favore del contribuente, annullato apoditticamente il rilievo dell’Ufficio senza pronunciarsi sulla validità o meno degli elementi di prova da costui forniti a supporto RAGIONE_SOCIALE sue difese, di contro necessari per superare la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Ricorre ora per la revocazione della menzionata ordinanza il contribuente che si affida a tre motivi di ricorso, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. nella parte in cui questa Corte, con l’impugnata ordinanza, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. In sintesi, il contribuente lamenta che il denunziato vizio contenesse in sé tutte le domande ed eccezioni, con rinvii ad altrettanta documentazione, giacché il motivo in allora svolto, e che ora riporta in atti nella sua interezza, era completo di tutte le operazioni contabili rilevanti ai fini del decidere ma su cui la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. nella parte in cui questa Corte, con l’impugnata ordinanza, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso. In sintesi, riporta, per quanto d’interesse, la parte motiva della decisione di primo grado, ove il motivo veniva rigettato per mancata coincidenza di importi e date, e quella di secondo grado, ove il rigetto era fondato sulle rilevazioni operate dalla GDF, precisando come in ricorso si fosse dato conto di altra decisione (anno d’imposta 2010) in cui le doglianze del contribuente erano state invece ritenute fondate.
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia parimenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. nella parte in cui questa Corte aveva accolto il ricorso incidentale promosso da ll’Amministrazione finanziaria. In sostanza sostiene che la conferma, da parte della CTR, della sentenza di primo grado, nella parte in cui erano state accolte le difese del contribuente in relazione al pagamento eseguito con bonifico bancario, implicava anche la condivisione del positivo vaglio della documentazione versata in atti, già operata dalla CTP.
In prossimità dell’udienza, la parte contribuente produce documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia e chiede, per l’effetto, la cessazione della materia del contendere .
4.1 In via pregiudiziale di rito, occorre premettere che la definizione agevolata non esplica effetti nel giudizio di revocazione. Ed infatti, il rapporto tributario sottostante, spesso definito come obbligazione tributaria, è oggetto di giudizio dal primo grado fino al giudizio di legittimità, ma non può trovare cittadinanza nel giudizio di revocazione che, seppure da quello trova scaturigine, non di meno attiene al sindacato sugli errores di una sentenza, esperendo azione autonoma ed estranea alla cognizione sostanziale sottesa.
4.2 Non di meno, la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante per adesione alla procedura clemenziale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto, vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07/02/2024