Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8828 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 8828  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4133/2016 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato prof.  COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente  all’avvocato  prof.  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO,  presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME,
RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso  la  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.  RAGIONE_SOCIALE  n. 1130/2015 depositata il 30/06/2015.
Udita la  relazione  svolta  nell ‘udienza pubblica del  27/11/2024  dal Co: NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
uditi  per  le  parti  l’AVV_NOTAIO,  in  sostituzione  del  prof. NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In  data  16  dicembre  2011,  il  signor  NOME  COGNOME  era destinatario di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, indirizzato alla società RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta compagine sociale,  di  cui  era  stato  liquidatore,  portandola  alla  cancellazione formalizzata in data 7 gennaio 2008.
In pari data riceveva altro avviso di accertamento, relativo alla sua posizione di socio dell’estinta società, sulla presunzione di distribuzione di utili societari nella stessa percentuale di partecipazione  al  capitale  sociale.  Uguali  avvisi  di  accertamento risultavano notificati anche agli altri due soci.
Il  giudice  di  prossimità  apprezzava  le  ragioni  dei  contribuenti, sull’assunto  che  nessun  atto  impositivo  può  essere  emesso  nei confronti  di  un  ente  estinto.  Tuttavia,  sull’appello  erariale, la sentenza di secondo grado confermava la ripresa a tassazione.
Affidandosi  a  quattro  motivi,  ricorre  quindi  il  signor  NOME  COGNOME,  nella  sua  qualità  di  destinatario  dell’avviso  di  accertamento
intestato alla società, nonché in proprio, quale destinatario dell’ulteriore avviso per la ripresa a tassazione del maggior reddito conseguito in base alla presunzione di distribuzione di utili societari, in  percentuale  alla  partecipazione  al  capitale  sociale,  cui  replica l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con tempestivo controricorso.
In  prossimità  dell’udienza  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del AVV_NOTAIO, ha depositato  requisitoria  in  forma  di  memoria  concludendo  per  il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere per definizione agevolata del rapporto tributario relativo all’avviso di accertamento notificato al ricorrente nella sua qualità di socio dell’estinta società e ai fini dell’Irpef : in tal senso depone la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate pervenuta in prossimità dell’udienza che attesta il regolare perfezionamento della definizione agevolata per i profili personali; il giudizio pertanto procede con riguardo agli accertamenti societari per i quali la RAGIONE_SOCIALE, dando atto che la società fosse estinta, ha ritenuto legittimati i soci tutti evocati in giudizio.
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione del combinato  disposto dell’articolo 2495  del codice civile e dell’articolo 36 del DPR numero 602 del 1973, nella parte in cui il collegio  di  appello  non  ha  annullato  un  avviso  di  accertamento intestato  ad  una  società  estinta  né,  conseguentemente,  quello notificato  all’odierno  ricorrente  in  qualità  di  socio  della  predetta società estinta.
In altri termini, si contesta il potere di adottare atti impositivi nei confronti di soggetti estinti in un periodo di imposta anteriore alla novella di cui al decreto legislativo n. 175 del 2014.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2495 del codice civile nella parte in cui il collegio di appello non ha rilevato che l’avviso di accertamento fosse intestato ad un ente estinto, con conseguente violazione dell’articolo 5 del DPR numero 131 del 1986, laddove avvisi di accertamento emessi nei confronti di soci di una società estinta avrebbero dovuto essere anch’essi annullati.
Con il terzo motivo si prospetta ancora violazione ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, protestando violazione dell’articolo 2697 del codice civile laddove la sentenza in scrutinio afferma  che  l’avviso  di  accertamento  emesso  nei  confronti  della società  sia  stato  notificato  anche  agli  altri  ex  soci  che  ne  hanno negato la circostanza, senza che l’Ufficio abbia fornito alcuna prova in senso opposto.
Con il quarto motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360,  primo  comma,  numero  3  del  codice  di  procedura  civile  per violazione dell’articolo 2697 del codice civile, degli articoli 42 del DPR numero 600 del 1973 e 56 del DPR numero 633 del 1972, nonché dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000.
Nella sostanza  si protesta  la violazione del riparto dell’onere probatorio  in  ordine  alla  determinazione  del  maggior  prezzo  di vendita  degli  immobili  da  cui  ha  trovato  scaturigine  la  ripresa  a tassazione.
In via pregiudiziale, occorre rilevare la carenza di interesse al ricorso proposto  da  NOME  COGNOME  avverso  l’avviso  societario  nella qualità di destinatario della relativa notificazione ovvero, per come si  legge  nello  stesso  atto  introduttivo  del  presente  giudizio,  di liquidatore della Società.
Ed infatti, rilevata in ogni caso  la carenza di legittimazione da parte di liquidatore di società estinta all’impugnazione, il ricorso avverso la ripresa tributaria nei confronti della società può essere coltivato
dal socio in quanto presupposto della ripresa a tassazione personale nei suoi propri confronti. Senonché, quest’interesse non sussiste più, atteso  che  la  posizione  personale ‘a  valle’  è  stata  definita  con procedura agevolata, sicché nessuna utilità può derivare al socio dal ricorso che riguarda la pretesa tributaria verso la società.
Altresì,  trattandosi  di  società  estinta,  prima  ancora  della  notifica dell’avviso di accertamento, non vi è nemmeno un interesse quale socio al bene della società che, ormai, non è più.
In limine , occorre rilevare che gli altri due soci -i quali non risulta abbiano definito la propria posizione personale- sono rimati intimati, dimostrando  così  di  non  aver  alcun  interesse  alla  riforma  della gravata sentenza qui in scrutinio.
Ne  consegue  che  il ricorso avverso  l’avviso  di  accertamento societario  è  divenuto  inammissibile  per  sopravvenuta  carenza  di interesse al ricorso e tale va dichiarato.
La soluzione della controversia induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
In quanto giustificata dalla mancanza dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta l’applicazione dell’art.13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art.1, comma17, della legge n.228/2012, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione di inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez.U., 14/12/2020 n.28383).
P.Q.M.
La Corte dà atto della cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, per definizione agevolata, in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per il resto, il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024