Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8828 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4133/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato prof. COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA -intimati- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA n. 1130/2015 depositata il 30/06/2015.
Udita la relazione svolta nell ‘udienza pubblica del 27/11/2024 dal Co: NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore generale dott. NOME COGNOME
uditi per le parti l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione del prof. NOME COGNOME e l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 16 dicembre 2011, il signor NOME COGNOME era destinatario di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, indirizzato alla società RAGIONE_SOCIALE società a ristretta compagine sociale, di cui era stato liquidatore, portandola alla cancellazione formalizzata in data 7 gennaio 2008.
In pari data riceveva altro avviso di accertamento, relativo alla sua posizione di socio dell’estinta società, sulla presunzione di distribuzione di utili societari nella stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale. Uguali avvisi di accertamento risultavano notificati anche agli altri due soci.
Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni dei contribuenti, sull’assunto che nessun atto impositivo può essere emesso nei confronti di un ente estinto. Tuttavia, sull’appello erariale, la sentenza di secondo grado confermava la ripresa a tassazione.
Affidandosi a quattro motivi, ricorre quindi il signor NOME COGNOME nella sua qualità di destinatario dell’avviso di accertamento
intestato alla società, nonché in proprio, quale destinatario dell’ulteriore avviso per la ripresa a tassazione del maggior reddito conseguito in base alla presunzione di distribuzione di utili societari, in percentuale alla partecipazione al capitale sociale, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’udienza il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dottoressa NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere per definizione agevolata del rapporto tributario relativo all’avviso di accertamento notificato al ricorrente nella sua qualità di socio dell’estinta società e ai fini dell’Irpef : in tal senso depone la comunicazione dell’Agenzia delle entrate pervenuta in prossimità dell’udienza che attesta il regolare perfezionamento della definizione agevolata per i profili personali; il giudizio pertanto procede con riguardo agli accertamenti societari per i quali la CTR, dando atto che la società fosse estinta, ha ritenuto legittimati i soci tutti evocati in giudizio.
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione del combinato disposto dell’articolo 2495 del codice civile e dell’articolo 36 del DPR numero 602 del 1973, nella parte in cui il collegio di appello non ha annullato un avviso di accertamento intestato ad una società estinta né, conseguentemente, quello notificato all’odierno ricorrente in qualità di socio della predetta società estinta.
In altri termini, si contesta il potere di adottare atti impositivi nei confronti di soggetti estinti in un periodo di imposta anteriore alla novella di cui al decreto legislativo n. 175 del 2014.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2495 del codice civile nella parte in cui il collegio di appello non ha rilevato che l’avviso di accertamento fosse intestato ad un ente estinto, con conseguente violazione dell’articolo 5 del DPR numero 131 del 1986, laddove avvisi di accertamento emessi nei confronti di soci di una società estinta avrebbero dovuto essere anch’essi annullati.
Con il terzo motivo si prospetta ancora violazione ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, protestando violazione dell’articolo 2697 del codice civile laddove la sentenza in scrutinio afferma che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sia stato notificato anche agli altri ex soci che ne hanno negato la circostanza, senza che l’Ufficio abbia fornito alcuna prova in senso opposto.
Con il quarto motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2697 del codice civile, degli articoli 42 del DPR numero 600 del 1973 e 56 del DPR numero 633 del 1972, nonché dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000.
Nella sostanza si protesta la violazione del riparto dell’onere probatorio in ordine alla determinazione del maggior prezzo di vendita degli immobili da cui ha trovato scaturigine la ripresa a tassazione.
In via pregiudiziale, occorre rilevare la carenza di interesse al ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso societario nella qualità di destinatario della relativa notificazione ovvero, per come si legge nello stesso atto introduttivo del presente giudizio, di liquidatore della Società.
Ed infatti, rilevata in ogni caso la carenza di legittimazione da parte di liquidatore di società estinta all’impugnazione, il ricorso avverso la ripresa tributaria nei confronti della società può essere coltivato
dal socio in quanto presupposto della ripresa a tassazione personale nei suoi propri confronti. Senonché, quest’interesse non sussiste più, atteso che la posizione personale ‘a valle’ è stata definita con procedura agevolata, sicché nessuna utilità può derivare al socio dal ricorso che riguarda la pretesa tributaria verso la società.
Altresì, trattandosi di società estinta, prima ancora della notifica dell’avviso di accertamento, non vi è nemmeno un interesse quale socio al bene della società che, ormai, non è più.
In limine , occorre rilevare che gli altri due soci -i quali non risulta abbiano definito la propria posizione personale- sono rimati intimati, dimostrando così di non aver alcun interesse alla riforma della gravata sentenza qui in scrutinio.
Ne consegue che il ricorso avverso l’avviso di accertamento societario è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e tale va dichiarato.
La soluzione della controversia induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
In quanto giustificata dalla mancanza dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta l’applicazione dell’art.13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art.1, comma17, della legge n.228/2012, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione di inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez.U., 14/12/2020 n.28383).
P.Q.M.
La Corte dà atto della cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, per definizione agevolata, in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento T6Z011104278/2011
Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per il resto, il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024