Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17121 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13833/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, e originariamente rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), la cui rinuncia al mandato è pervenuta in data 28 maggio 2024 -ricorrente- contro
RISCOSSIONE
SICILIA
SRAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3987/2016, depositata il 15/11/2016,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.La società contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata nel 2012, avente ad oggetto t.a.r.s.u. 2005, unitamente alla cartella, al ruolo ed all’avviso di accertamento, asserendo la mancata/irregolare notifica di tutti gli atti presupposti e la conseguente illegittimità dell’atto conseguenziale.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello.
3.Avverso la sentenza di appello la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
4.Prima dell’adunanza camerale fissata sono pervenute la rinuncia al mandato del difensore della società ricorrente, che, ai sensi dell’art. 85 cod.proc.civ., non ha effetti nei confronti della controparte sino alla sostituzione; la comunicazione della società ricorrente di integrale pagamento della cartella di pagamento, con la relativa documentazione e la richiesta della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2024.
CONSIDERATO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della comunicazione della parte, pervenuta in cancelleria, da cui si evince che la società ricorrente non ha più interesse alla decisione.
Difatti, l’interesse ad agire (e ad impugnare), previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica
di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, 18 aprile 2002, n. 5635 v. anche Cass., Sez. L, 12 novembre 2020, n. 25625, secondo cui nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere – che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa).
Del resto, come hanno chiarito le Sezioni Unite, anche in caso di rinuncia tardiva, nonostante l’invalidità dell’atto, emerge in modo univoco la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. U, 10 dicembre 2020, n. 28182).
In definitiva, pur non integrando la comunicazione della parte, priva di sottoscrizione del difensore e pervenuta solo in data 31 maggio 2024, una rituale rinuncia al ricorso, la stessa rileva come elemento che inequivocabilmente esprime la sopravvenuta carenza di un interesse attuale alla decisione.
2.Solo per completezza deve rilevarsi che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con rimozione delle sentenze di merito, visto che, da un lato, controparte è rimasta intimata e non risulta ritualmente acquisita la sua posizione e, dall’altro lato, i pagamenti avvenuti trovano il loro fondamento
proprio nelle sentenze di merito. Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice (tra le tante, Cass. 6-5, 16 marzo 2015, n. 5188).
3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese, non essendo la controparte costituita. Non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 11/06/2024.