Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
Cartella di pagamento –
Invito al pagamento -IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11837/2017 R.G. proposto da:
COGNOME Avv. COGNOME rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE),
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1190/2017 depositata in data 13 marzo 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti d i NOME COGNOME avvocato, gli avvisi di intimazione al pagamento n.ri NUMERO_CARTA relativi a cartelle a suo tempo notificate per un importo complessivo di euro 86.742,68 quale omesso versamento IRPEF per l’anno di imposta 2006.
Avverso gli avvisi di intimazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma sulla base della argomentazione che le due cartelle poste a base degli avvisi di intimazione erano state annullate con sentenza n. 30/9/10 della medesima C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Ufficio e la C.t.p., con sentenza n. 18490/2015, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 1190/2017 depositata in data 13 marzo 2017, rigettava l’appello del contribuente asserendo che l’annullamento invocato sulla base della sentenza n. 30/9/10 della C.t.p. di Roma afferivano ad altre due diverse cartelle.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Ufficio è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, 112, 115, 132 n. 4, 160 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera abnorme e apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 161 cod. proc. civ., dell’art. 36, n. 3 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata non risulta la sottoscrizione del
giudice relatore NOME COGNOME con conseguente inesistenza della sentenza.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. 546/1992, 112, 132, n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare ciò che era stato già valutato nella sentenza della C.t.p. di Roma n. 167/07/2010 che accertava la mancanza della notifica delle cartelle sottese.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore inesistenza e/o insufficienza della motivazione portata nella sentenza impugnata, in ordine alla asserita prova, con vizio dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ, ma anche art. 112, 115, 160 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.» nil contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto esistente la notifica delle cartelle sottese in mancanza di una apposita allegazione probatoria dell’ente riscossore e senza considerare che per quelle cartelle era intervenuta già sentenza della C.t.p. di Roma n. 167/7/2010 che aveva annullato le cartelle per difetto di notifica.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 115, e 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 2697, primo comma, cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. e art. 111 Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inesistenza delle cartelle di pagamento perché mai notificate e che, comunque, era scaduto il termine per la notifica delle originarie cartelle alla luce essendosi verificata la prescrizione quinquennale.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 24, legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’art. 24 e 111 Cost., 6 Convenzione EDU e 13 Protocollo aggiuntivo, art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 36 c.t., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha motivato sul motivo di appello afferente la condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado né sulla questione di legittimità sollevata.
Va premesso che, con memoria depositata in data 21 giugno 2025, il contribuente fa presente di aver proceduto a rottamare, ai sensi della Legge n. 197/2022, le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento impugnate ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione delle somme dovute e la relativa quietanza di avvenuto pagamento.
Ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente lite (avente ad oggetto l’impugnativa avverso le intimazioni di pagamento) in capo al ricorrente.
Per questa via, può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse avendo il contribuente provveduto alla rottamazione, con integrale pagamento di quanto dovuto, delle cartelle portate dalle intimazioni impugnate.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
Infine, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025